Convention de Vienne sur les relations consulaires (2016-06-16)

Date de publication24 avril 1963
1
Traduzione1
Conchiusa a Vienna il 24 aprile 1963
Approvata dall’Assemblea federale il 18 dicembre 19642
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 3 maggio 1965
Entrata in vigore per la Svizzera il 19 marzo 1967
(Stato 16 giugno 2016)
Gli Stati parti alla presente Convenzione,
memori che, da un tempo remoto, si sono stabilite relazioni consolari tra i popoli;
coscienti degli Scopi e dei Principi della Carta delle Nazioni Unite3 concernenti
l’uguaglianza sovrana degli Stati, la conservazione della pace e della sicurezza
internazionale e lo sviluppo delle relazioni amichevoli tra le nazioni;
considerato che la Conferenza delle Nazioni Unite sulle relazioni e immunità diplo-
matiche4 ha approvato la Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche, aperta
alla firma il 18 aprile 1961;
persuasi che una convenzione internazionale su le relazioni, i privilegi e le immunità
consolari contribuirebbe del pari a favorire le relazioni amichevoli tra i paesi, quale
che sia la diversità dei loro ordinamenti costituzionali e sociali;
convinti che questi privilegi e immunità non tendono ad avvantaggiare singole
persone, ma ad assicurare l’adempimento efficace delle funzioni da parte dei posti
consolari in nome dei loro Stati;
affermato che le regole del diritto internazionale consuetudinario devono rimanere
applicabili alle questioni che non sono regolate espressamente nelle disposizioni
della presente Convenzione,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Definizioni
1. Secondo la presente Convenzione, le locuzioni seguenti significano:
a. «posto consolare», ogni consolato generale, viceconsolato o agenzia conso-
lare;
b. «circoscrizione consolare», il territorio assegnato a un posto consolare per
l’esercizio delle funzioni consolari;
c. «capo d’un posto consolare», la persona incaricata d’agire in tale qualità;
RU 1968 843; FF 1964 II 1849
1 Dal testo originale francese.
2 RU 1968 841
3 RS 0.120
4 RS 0.191.01
0.191.02
Relazioni diplomatiche e consolari. Missioni speciali
2
0.191.02
d. «funzionario consolare», ogni persona, compreso il capo del posto consolare,
incaricata in tale qualità d’esercitare le funzioni consolari;
e. «impiegato consolare», ogni persona impiegata nei servizi amministrativi o
tecnici d’un posto consolare;
f. «membri del personale di servizio», ogni persona addetta al servizio dome-
stico d’un posto consolare;
g. «membri d’un posto consolare», i funzionari consolari, gli impiegati conso-
lari e i membri del personale di servizio;
h. «membri del personale consolare», i funzionari consolari, escluso il capo del
posto consolare, gli impiegati consolari e i membri del personale di servizio;
i. «membro del personale privato », una persona impiegata esclusivamente nel
servizio privato d’un membro del posto consolare;
j. «stanze consolari», gli edifici o parti d’edifici e il terreno annesso, adoperati,
qualunque ne sia il proprietario, esclusivamente ai fini del posto consolare;
k. «archivio consolare», ogni carta, documento, corrispondenza, libro, pellicola
cinematografica, nastro magnetico e registro del posto consolare, compresi il
materiale della cifra, gli schedari e la mobilia destinata a proteggerli e a con-
servarli.
2. I funzionari consolari sono distinti in due categorie: i funzionari consolari di
carriera e i funzionari consolari onorari. Le disposizioni del capo Il della presente
Convenzione s’applicano ai posti consolari diretti da funzionari consolari di carriera;
le disposizioni del capo III, s’applicano ai posti consolari diretti da funzionari conso-
lari onorari.
3. Lo stato particolare dei membri dei posti consolari, che sono cittadini o residenti
permanenti dello Stato di residenza è disciplinato nell’articolo 71 della presente
Convenzione.
Capo I:
Delle relazioni consolari in generale
Sezione I:
Stabilimento e condotta delle relazioni consolari
Art. 2 Stabilimento di relazioni consolari
1. Lo stabilimento di relazioni consolari tra Stati avviene per mutuo consenso.
2. Il consenso dato allo stabilimento di relazioni diplomatiche tra due Stati implica,
salvo indicazione contraria, il consenso allo stabilimento di relazioni consolari.
3. La rottura delle relazioni diplomatiche non determina ipso facto la rottura delle
relazioni consolari.
Relazioni consolari. Conv. di Vienna
3
0.191.02
Art. 3 Esercizio delle funzioni consolari
Le funzioni consolari sono esercitate da posti consolari. Esse sono anche esercitate
da missioni diplomatiche conformemente alle disposizioni della presente Conven-
zione.
Art. 4 Stabilimento d’un posto consolare
1. Un posto consolare può essere stabilito sul territorio dello Stato di residenza
solamente con il consenso di questo Stato.
2. La sede del posto consolare, la sua classe e la sua circoscrizione consolare sono
determinate dallo Stato d’invio e sottoposte all’approvazione dello Stato di residen-
za.
3. Modificazioni ulteriori possono essere apportate dallo Stato d’invio alla sede del
posto consolare, alla sua classe e alla sua circoscrizione consolare, solamente con il
consenso dello Stato di residenza.
4. Il consenso dello Stato di residenza è parimente richiesto qualora un consolato
generale o un consolato voglia aprire un viceconsolato o un’agenzia consolare in un
luogo diverso da quello in cui esso stesso è stabilito.
5. Il consenso espresso e precedente dello Stato di residenza è parimente richiesto
per l’apertura d’un ufficio che faccia parte d’un consolato esistente, fuori della sede
di quest’ultimo.
Art. 5 Funzioni consolari
Le funzioni consolari consistono a:
a. proteggere nello Stato di residenza gl’interessi dello Stato d’invio e dei suoi
cittadini, siano questi persone fisiche oppure giuridiche, nei limiti ammessi
dal diritto internazionale;
b. favorire lo sviluppo di relazioni commerciali, economiche, culturali e scien-
tifiche tra lo Stato d’invio e lo Stato di residenza e promuovere in qualsiasi
altra maniera relazioni amichevoli fra gli stessi nell’ambito delle disposizio-
ni della presente Convenzione;
c. informarsi, con tutti i mezzi leciti, delle condizioni e dell’evoluzione della
vita commerciale, economica, culturale e scientifica dello Stato di residenza,
fare rapporto a questo riguardo al governo dello Stato d’invio e dare infor-
mazioni alle persone interessate;
d. concedere passaporti e documenti di viaggio ai cittadini dello Stato d’invio,
come anche visti e documenti appropriati alle persone che desiderano recarsi
in questo Stato;
e. prestare soccorso e assistenza ai cittadini, siano questi persone fisiche oppu-
re giuridiche, dello Stato d’invio;

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