Ordonnance sur les mesures destinées à lutter contre l’épidémie de COVID-19 en situation particulière (2020-11-02)
Date de publication | 19 juin 2020 |
(Ordinanza COVID-19 situazione particolare)
del 19 giugno 2020 (Stato 2 novembre 2020)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 6 capoverso 2 lettere a e b della legge del 28 settembre 20121 sulle epidemie (LEp),
ordina:
1 La presente ordinanza stabilisce provvedimenti nei confronti della popolazione, delle organizzazioni, delle istituzioni e dei Cantoni per combattere l’epidemia di COVID-19.
2 I provvedimenti sono finalizzati a impedire la diffusione del coronavirus (COVID-19) e interrompere le catene di trasmissione.
Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, i Cantoni mantengono le loro competenze.
Ogni persona rispetta le raccomandazioni dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) concernenti l’igiene e il comportamento durante l’epidemia di COVID-192.
1 Introdotto dal n. I dell’O del 2 lug. 2020, in vigore dal 6 lug. 2020 (RU 2020 2735).
2 Consultabili su www.ufsp.admin.ch > Malattie > Malattie infettive: focolai, epidemie e pandemie > Insorgenze e epidemie attuali > Nuovo coronavirus > Così ci proteggiamo.
1 Chi viaggia sui veicoli del trasporto pubblico come treni, tranvie, autobus, battelli, aeromobili e impianti a fune deve portare una mascherina facciale. Sono esentati da quest’obbligo:
a.i bambini fino al compimento dei 12 anni;b.le persone che possono dimostrare che per motivi particolari, segnatamente di natura medica, non possono portare mascherine facciali.2 Per veicoli del trasporto pubblico di cui al capoverso 1 s’intendono:
a.i veicoli di imprese titolari di una concessione secondo l’articolo 6 o di un’autorizzazione secondo l’articolo 8 della legge del 20 marzo 20092 sul trasporto di viaggiatori, escluse le sciovie e le seggiovie; a queste si applicano i provvedimenti stabiliti dal gestore nel piano di protezione;b.aeromobili di imprese titolari di un’autorizzazione di esercizio secondo l’articolo 27 o 29 della legge federale del 21 dicembre 19483 sulla navigazione aerea, utilizzati nel traffico di linea o charter.1 Introdotto dal n. I dell’O del 2 lug. 2020 (RU 2020 2735). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 ago. 2020 (Obbligo della mascherina negli aeromobili; grandi manifestazioni), in vigore dal 15 ago. 2020 (RU 2020 3547).
2 RS 745.1
3 RS 748.0
1 Chi si trova in luoghi chiusi e aree esterne accessibili al pubblico di strutture, compresi i mercati, nonché in aree di attesa delle ferrovie e delle linee di autobus e tram, in stazioni ferroviarie, aeroporti o in altri settori di accesso dei trasporti pubblici deve portare una mascherina facciale.
2 Sono esentati da questo obbligo:
a.i bambini fino al compimento dei 12 anni;b.le persone che possono dimostrare che per motivi particolari, segnatamente di natura medica, non possono portare mascherine facciali;c.le persone in istituzioni di custodia di bambini complementare alla famiglia, se l’uso della mascherina complica notevolmente la custodia;d.gli ospiti di strutture della ristorazione, bar e club, se sono seduti al tavolo;e.le persone che seguono un trattamento medico o cosmetico al viso;f.le persone che si esibiscono, segnatamente gli oratori, nonché gli sportivi e gli artisti secondo gli articoli 6e e 6f.1 Introdotto dal n. I dell’O del 18 ott. 2020 (Obbligo della mascherina; raccomandazione del telelavoro)(RU 2020 4159). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 ott. 2020 (Provvedimenti nei confronti delle persone, concernenti le strutture accessibili al pubblico e le manifestazioni, nonché la protezione dei lavoratori), in vigore dal 29 ott. 2020 (RU 2020 4503).
1 Sono vietati gli assembramenti di più di 15 persone nello spazio pubblico, segnatamente in piazze pubbliche, luoghi di passeggio e parchi.
2 Chiunque deve portare una mascherina facciale nei seguenti settori dello spazio pubblico:
a.nelle aree pedonali animate dei centri urbani e dei nuclei di paesi;b.in altri settori dello spazio pubblico, non appena la concentrazione di persone non permette più il rispetto della distanza obbligatoria.33 All’obbligo di cui al capoverso 2 si applicano le deroghe di cui all’articolo 3b capoverso 2 lettere a e b.4
1 Introdotto dal n. I dell’O del 18 ott. 2020 (Obbligo della mascherina; raccomandazione del telelavoro), in vigore dal 19 ott. 2020 (RU 2020 4159).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 ott. 2020 (Provvedimenti nei confronti delle persone, concernenti le strutture accessibili al pubblico e le manifestazioni, nonché la protezione dei lavoratori), in vigore dal 29 ott. 2020 (RU 2020 4503).
3 Introdotto dal n. I dell’O del 28 ott. 2020 (Provvedimenti nei confronti delle persone, concernenti le strutture accessibili al pubblico e le manifestazioni, nonché la protezione dei lavoratori), in vigore dal 29 ott. 2020 (RU 2020 4503).
4 Introdotto dal n. I dell’O del 28 ott. 2020 (Provvedimenti nei confronti delle persone, concernenti le strutture accessibili al pubblico e le manifestazioni, nonché la protezione dei lavoratori), in vigore dal 29 ott. 2020 (RU 2020 4503).
1 I gestori di strutture accessibili al pubblico, compresi gli istituti di formazione, e gli organizzatori di manifestazioni devono elaborare e attuare un piano di protezione.
2 Al piano di protezione si applicano le seguenti prescrizioni:
a.il piano deve prevedere provvedimenti concernenti l’igiene e il distanziamento per la struttura o la manifestazione;b.deve prevedere provvedimenti che garantiscano il rispetto dell’obbligo della mascherina di cui all’articolo 3b;c.deve prevedere provvedimenti che limitino l’accesso alla struttura o alla manifestazione in modo da garantire il rispetto della distanza obbligatoria. La prescrizione non si applica all’accesso ai veicoli dei trasporti pubblici;d.se sono presenti persone esentate dall’obbligo della mascherina facciale in virtù dell’articolo 3b capoverso 2 o dell’articolo 6e o 6f, deve essere mantenuta la distanza obbligatoria o devono essere adottate ulteriori misure di protezione idonee, quale l’installazione di barriere efficaci. Se a causa del tipo di attività o delle circostanze locali questo non è possibile, occorre prevedere la registrazione dei dati di contatto delle persone presenti secondo l’articolo 5.13 Le prescrizioni di cui al capoverso 2 sono precisate nell’allegato. Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) le aggiorna d’intesa con il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) in base allo stato attuale della scienza.
4 Nel piano di protezione deve essere designata una persona responsabile dell’attuazione del piano e dei contatti con le autorità competenti.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 ott. 2020 (Provvedimenti nei confronti delle persone, concernenti le strutture accessibili al pubblico e le manifestazioni, nonché la protezione dei lavoratori), in vigore dal 29 ott. 2020 (RU 2020 4503).
1 In caso di registrazione dei dati di contatto secondo il numero 4 dell’allegato, le persone interessate devono essere informate in merito alla registrazione e all’impiego dei dati. Se i dati di contatto sono già disponibili, segnatamente negli istituti di formazione o in occasione di eventi privati, occorre informare in merito all’impiego.
2 Su richiesta, i dati di contatto devono essere trasmessi senza indugio in forma elettronica ai servizi cantonali competenti per l’identificazione e l’informazione delle persone sospette contagiate conformemente all’articolo 33 LEp.1
3 I dati di contatto rilevati non possono essere trattati per nessun altro scopo e devono essere conservati fino a 14 giorni dopo la partecipazione a una manifestazione o la visita di una struttura e in seguito immediatamente cancellati.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 ott. 2020 (Provvedimenti nei confronti delle persone, concernenti le strutture accessibili al pubblico e le manifestazioni, nonché la protezione dei lavoratori), in vigore dal 29 ott. 2020 (RU 2020 4503).
1 Oltre al piano di protezione secondo l’articolo 4, alle strutture della ristorazione, ai bar e ai club si applica quanto segue:
a.per gli ospiti vige l’obbligo di stare seduti; segnatamente gli alimenti e le bevande possono essere consumati soltanto stando seduti;b.tra le ore 23.00 e le ore 06.00 le strutture devono rimanere chiuse;c.la dimensione dei gruppi di ospiti può comprendere al massimo quattro persone per tavolo; questa limitazione non si applica ai genitori con figli nonché alle mense e alle offerte delle strutture diurne delle scuole dell’obbligo;d.nelle mense aziendali possono essere servite esclusivamente le persone che lavorano nell’azienda interessata e nelle mense e per le offerte delle strutture diurne delle scuole dell’obbligo esclusivamente gli allievi, i docenti e i dipendenti della scuola.2 L’esercizio di discoteche e sale da ballo e lo svolgimento di manifestazioni di ballo sono vietati.
1 Introdotto dal n. I dell’O del 18 ott. 2020 (Obbligo della mascherina; raccomandazione del telelavoro)(RU 2020 4159). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 ott. 2020 (Provvedimenti nei confronti delle persone, concernenti le strutture accessibili al pubblico e le manifestazioni, nonché la protezione dei lavoratori), in vigore dal 29 ott. 2020 (RU 2020 4503).
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