Ordonnance concernant l’exécution des relevés statistiques fédéraux (2020-02-01)
Date de publication | 30 juin 1993 |
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Ordinanza
sull’esecuzione di rilevazioni statistiche federali
(Ordinanza sulle rilevazioni statistiche)1
del 30 giugno 1993 (Stato 1° febbraio 2020)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 5 capoverso 1, 6 capoverso 4, 10 capoverso 3quinquies,
14a capoverso 1, 16 capoverso 2 e 25 capoverso 1 della legge del 9 ottobre 19922
sulla statistica federale (LStat);
visti gli articoli 14 capoverso 1 e 15 capoverso 2 della legge del 23 giugno 20063
sull’armonizzazione dei registri (LArRa),4
ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali5
Art. 1 Scopo e campo d’applicazione
1 La presente ordinanza disciplina l’esecuzione di rilevazioni statistiche e il tratta-
mento dei dati rilevati ai fini di allestire statistiche. Essa fissa in allegato l’elenco
degli organi responsabili di tali rilevazioni, precisandone le condizioni di realizza-
zione.6
2 Essa si applica alle rilevazioni totali, parziali e campionarie della Confederazione
con o senza questionari nonché all’utilizzazione di dati amministrativi.
Art. 27 Organi di rilevazione
Gli organi di rilevazione sono l’Ufficio federale di statistica (UST) in quanto servi-
zio statistico centrale e le altre unità amministrative della Confederazione e le istitu-
zioni indicate nell’allegato.
RU 1993 2100
1 Introdotto dal n. I dell’O del 16 gen. 2008, in vigore dal 10 feb. 2008 (RU 2008 315).
2 RS 431.01
3 RS 431.02
4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 dic. 2013, in vigore dal 15 gen. 2014
(RU 2013 5399).
5 Introdotto dal n. I dell’O del 16 gen. 2008, in vigore dal 10 feb. 2008 (RU 2008 315).
6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 dic. 2013, in vigore dal 15 gen. 2014
(RU 2013 5399).
7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ago. 2010, in vigore dal 1° ott. 2010
(RU 2010 3875).
431.012.1
Statistica
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Art. 3 Esecuzione
1 Gli organi di rilevazione sono competenti per la preparazione e l’esecuzione delle
rilevazioni; essi elaborano, previa consultazione degli ambienti interessati, i docu-
menti di rilevazione, valutano i risultati e li pubblicano.
2 Il Dipartimento competente disciplina, se necessario, la rilevazione e la fornitura
dei dati in direttive tecniche.
3 Le eccezioni al capoverso 1 sono indicate nell’allegato.
Art. 3a8 Principi statistici e standard
1 Nell’espletamento della loro attività statistica, gli organi di rilevazione rispettano i
principi statistici riconosciuti, in particolare l’indipendenza professionale, l’obiet-
tività e il segreto statistico.
2 Essi tengono altresì in considerazione gli standard delle migliori pratiche, in parti-
colare in materia di trattamento, sicurezza e protezione dei dati.
Art. 3b9 Cooperazione con l’Unione europea
1 L’UST coordina la cooperazione con l’Ufficio statistico della Commissione euro-
pea (Eurostat).
2 L’UST, d’intesa con la Direzione degli affari europei, l’Ufficio federale di giustizia
e la Direzione del diritto internazionale pubblico, approva il programma statistico
annuale Unione europea/Svizzera in vista della sua adozione da parte del comitato
misto, ai sensi dell’articolo 5 paragrafo 2 dell’Accordo del 26 ottobre 200410 tra la
Confederazione Svizzera e la Comunità europea sulla cooperazione nel settore
statistico.
Art. 4 Rilevazioni supplementari per i Cantoni e i Comuni11
Con l’accordo degli organi di rilevazione e conformemente alle loro direttive, i ser-
vizi cantonali e comunali interessati possono ampliare le rilevazioni o eseguire rile-
vazioni statistiche supplementari.
Art. 5 Ricorso a organizzazioni e istituti di sondaggio privati
1 Gli organi di rilevazione possono ricorrere per l’esecuzione delle rilevazioni a
organizzazioni e istituti di sondaggio privati.
2 Diritti e doveri di questi istituti e organizzazioni sono disciplinati in contratti
speciali. Riguardo all’utilizzazione di dati con riferimento alle persone, gli organi di
rilevazione impegnano gli istituti e le organizzazioni segnatamente a:
8 Introdotto dal n. I dell’O del 18 dic. 2013, in vigore dal 15 gen. 2014 (RU 2013 5399).
9 Introdotto dal n. I dell’O del 18 dic. 2013, in vigore dal 15 gen. 2014 (RU 2013 5399).
10 RS 0.431.026.81
11 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 dic. 2013, in vigore dal 15 gen. 2014
(RU 2013 5399).
O sulle rilevazioni statistiche
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a. utilizzare i dati loro comunicati o da essi rilevati nel quadro del loro incarico
unicamente per l’esecuzione dell’incarico stesso;
b. non abbinare la rilevazione eseguita per conto dell’organo di rilevazione ad
altre rilevazioni;
c. al termine dell’incarico, restituire agli organi di rilevazione tutti i dati e can-
cellare i dati memorizzati elettronicamente.
3 Gli organi di rilevazione si accertano che le organizzazioni e gli istituti di sondag-
gio privati abbiano preso le necessarie misure tecniche e organizzative per l’elabo-
razione di questi dati conformemente all’ordinanza del 14 giugno 199312 sulla
protezione dei dati riguardo al trattamento dei dati affidato a terzi.
Art. 6 Partecipazione delle persone interrogate
1 Le persone fisiche e giuridiche di diritto privato o pubblico prescelte sono invitate
a partecipare alla rilevazione. L’obbligo d’informare è disciplinato nell’allegato.
2 Le persone fisiche e giuridiche prescelte vengono orientate sulla natura, gli scopi e
lo svolgimento della rilevazione, sulla base giuridica, sull’utilizzazione dei dati ed
eventualmente sul committente della rilevazione nonché sulle misure di protezione
dei dati previste.
3 Se una persona prescelta non è in grado di rispondere essa stessa alle domande per
motivi di salute, si può ricorrere a rappresentanti idonei. Essi devono salvaguardare
gli interessi della persona rappresentata. Per coloro che si trovano in istituti, ospizi e
simili economie domestiche collettive e non sono in grado di rispondere essi stessi,
l’intervista con i loro rappresentanti avviene d’intesa con la direzione.
4 I cognomi e i nomi delle persone interrogate secondo il capoverso 3 non vengono
rilevati.
Art. 7 Obbligo del segreto e dovere di diligenza
1 Tutte le persone e i servizi a cui è affidata l’esecuzione delle rilevazioni sono tenuti
a trattare in maniera confidenziale i dati rilevati.
2 Essi provvedono affinché i dati rilevati vengano conservati in un luogo sicuro.
3 L’obbligo del segreto e il dovere di diligenza delle organizzazioni e degli istituti di
sondaggio privati sono disciplinati contrattualmente.
Art. 8 Utilizzazione dei dati
1 I dati delle rilevazioni possono essere utilizzati solo per scopi s tatistici. Le ecce-
zioni sono indicate nell’allegato.
2 I dati che, secondo l’ordinanza del 30 giugno 199313 sul registro delle imprese e
degli stabilimenti, sono necessari per l’aggiornamento di tale registro possono essere
12 RS 235.11
13 RS 431.903
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