Ordonnance concernant l’exécution des relevés statistiques fédéraux (2020-02-01)

Date de publication30 juin 1993
1
Ordinanza
sull’esecuzione di rilevazioni statistiche federali
(Ordinanza sulle rilevazioni statistiche)1
del 30 giugno 1993 (Stato 1° febbraio 2020)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 5 capoverso 1, 6 capoverso 4, 10 capoverso 3quinquies,
14a capoverso 1, 16 capoverso 2 e 25 capoverso 1 della legge del 9 ottobre 19922
sulla statistica federale (LStat);
visti gli articoli 14 capoverso 1 e 15 capoverso 2 della legge del 23 giugno 20063
sull’armonizzazione dei registri (LArRa),4
ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali5
Art. 1 Scopo e campo d’applicazione
1 La presente ordinanza disciplina l’esecuzione di rilevazioni statistiche e il tratta-
mento dei dati rilevati ai fini di allestire statistiche. Essa fissa in allegato l’elenco
degli organi responsabili di tali rilevazioni, precisandone le condizioni di realizza-
zione.6
2 Essa si applica alle rilevazioni totali, parziali e campionarie della Confederazione
con o senza questionari nonché all’utilizzazione di dati amministrativi.
Art. 27 Organi di rilevazione
Gli organi di rilevazione sono l’Ufficio federale di statistica (UST) in quanto servi-
zio statistico centrale e le altre unità amministrative della Confederazione e le istitu-
zioni indicate nell’allegato.
RU 1993 2100
1 Introdotto dal n. I dell’O del 16 gen. 2008, in vigore dal 10 feb. 2008 (RU 2008 315).
2 RS 431.01
3 RS 431.02
4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 dic. 2013, in vigore dal 15 gen. 2014
(RU 2013 5399).
5 Introdotto dal n. I dell’O del 16 gen. 2008, in vigore dal 10 feb. 2008 (RU 2008 315).
6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 dic. 2013, in vigore dal 15 gen. 2014
(RU 2013 5399).
7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ago. 2010, in vigore dal 1° ott. 2010
(RU 2010 3875).
431.012.1
Statistica
2
431.012.1
Art. 3 Esecuzione
1 Gli organi di rilevazione sono competenti per la preparazione e l’esecuzione delle
rilevazioni; essi elaborano, previa consultazione degli ambienti interessati, i docu-
menti di rilevazione, valutano i risultati e li pubblicano.
2 Il Dipartimento competente disciplina, se necessario, la rilevazione e la fornitura
dei dati in direttive tecniche.
3 Le eccezioni al capoverso 1 sono indicate nell’allegato.
Art. 3a8 Principi statistici e standard
1 Nell’espletamento della loro attività statistica, gli organi di rilevazione rispettano i
principi statistici riconosciuti, in particolare l’indipendenza professionale, l’obiet-
tività e il segreto statistico.
2 Essi tengono altresì in considerazione gli standard delle migliori pratiche, in parti-
colare in materia di trattamento, sicurezza e protezione dei dati.
Art. 3b9 Cooperazione con l’Unione europea
1 L’UST coordina la cooperazione con l’Ufficio statistico della Commissione euro-
pea (Eurostat).
2 L’UST, d’intesa con la Direzione degli affari europei, l’Ufficio federale di giustizia
e la Direzione del diritto internazionale pubblico, approva il programma statistico
annuale Unione europea/Svizzera in vista della sua adozione da parte del comitato
misto, ai sensi dell’articolo 5 paragrafo 2 dell’Accordo del 26 ottobre 200410 tra la
Confederazione Svizzera e la Comunità europea sulla cooperazione nel settore
statistico.
Art. 4 Rilevazioni supplementari per i Cantoni e i Comuni11
Con l’accordo degli organi di rilevazione e conformemente alle loro direttive, i ser-
vizi cantonali e comunali interessati possono ampliare le rilevazioni o eseguire rile-
vazioni statistiche supplementari.
Art. 5 Ricorso a organizzazioni e istituti di sondaggio privati
1 Gli organi di rilevazione possono ricorrere per l’esecuzione delle rilevazioni a
organizzazioni e istituti di sondaggio privati.
2 Diritti e doveri di questi istituti e organizzazioni sono disciplinati in contratti
speciali. Riguardo all’utilizzazione di dati con riferimento alle persone, gli organi di
rilevazione impegnano gli istituti e le organizzazioni segnatamente a:
8 Introdotto dal n. I dell’O del 18 dic. 2013, in vigore dal 15 gen. 2014 (RU 2013 5399).
9 Introdotto dal n. I dell’O del 18 dic. 2013, in vigore dal 15 gen. 2014 (RU 2013 5399).
10 RS 0.431.026.81
11 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 dic. 2013, in vigore dal 15 gen. 2014
(RU 2013 5399).
O sulle rilevazioni statistiche
3
431.012.1
a. utilizzare i dati loro comunicati o da essi rilevati nel quadro del loro incarico
unicamente per l’esecuzione dell’incarico stesso;
b. non abbinare la rilevazione eseguita per conto dell’organo di rilevazione ad
altre rilevazioni;
c. al termine dell’incarico, restituire agli organi di rilevazione tutti i dati e can-
cellare i dati memorizzati elettronicamente.
3 Gli organi di rilevazione si accertano che le organizzazioni e gli istituti di sondag-
gio privati abbiano preso le necessarie misure tecniche e organizzative per l’elabo-
razione di questi dati conformemente all’ordinanza del 14 giugno 199312 sulla
protezione dei dati riguardo al trattamento dei dati affidato a terzi.
Art. 6 Partecipazione delle persone interrogate
1 Le persone fisiche e giuridiche di diritto privato o pubblico prescelte sono invitate
a partecipare alla rilevazione. L’obbligo d’informare è disciplinato nell’allegato.
2 Le persone fisiche e giuridiche prescelte vengono orientate sulla natura, gli scopi e
lo svolgimento della rilevazione, sulla base giuridica, sull’utilizzazione dei dati ed
eventualmente sul committente della rilevazione nonché sulle misure di protezione
dei dati previste.
3 Se una persona prescelta non è in grado di rispondere essa stessa alle domande per
motivi di salute, si può ricorrere a rappresentanti idonei. Essi devono salvaguardare
gli interessi della persona rappresentata. Per coloro che si trovano in istituti, ospizi e
simili economie domestiche collettive e non sono in grado di rispondere essi stessi,
l’intervista con i loro rappresentanti avviene d’intesa con la direzione.
4 I cognomi e i nomi delle persone interrogate secondo il capoverso 3 non vengono
rilevati.
Art. 7 Obbligo del segreto e dovere di diligenza
1 Tutte le persone e i servizi a cui è affidata l’esecuzione delle rilevazioni sono tenuti
a trattare in maniera confidenziale i dati rilevati.
2 Essi provvedono affinché i dati rilevati vengano conservati in un luogo sicuro.
3 L’obbligo del segreto e il dovere di diligenza delle organizzazioni e degli istituti di
sondaggio privati sono disciplinati contrattualmente.
Art. 8 Utilizzazione dei dati
1 I dati delle rilevazioni possono essere utilizzati solo per scopi s tatistici. Le ecce-
zioni sono indicate nell’allegato.
2 I dati che, secondo l’ordinanza del 30 giugno 199313 sul registro delle imprese e
degli stabilimenti, sono necessari per l’aggiornamento di tale registro possono essere
12 RS 235.11
13 RS 431.903

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT