Ordonnance du DDPS du 28 novembre 2003 sur l’organisation de l’armée (OOA-DDPS) (2016-01-01)

Date de publication28 novembre 2003
1
Ordinanza del DDPS
sull’organizzazione dell’esercito
(OOE-DDPS)
del 28 novembre 2003 (Stato 1° gennaio 2016)
Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e
dello sport (DDPS),
visto l’articolo 9 capoverso 2 dell’ordinanza dell’Assemblea federale
del 4 ottobre 20021 sull’organizzazione dell’esercito (OEs);
visti gli articoli 2 capoversi 2 e 3, 4 capoverso 4 e 7 dell’ordinanza del
26 novembre 20032 sull’organizzazione dell’esercito (OOE),
ordina:
Art. 1 Articolazione dei corpi di truppa e delle formazioni
1 L’articolazione e la riserva di prontezza dei corpi di truppa e delle formazioni sono
stabilite nell’appendice 1.
2 L’articolazione definisce segnatamente:
a. la designazione e il numero della formazione;
b.3 ...
c. la quota della riserva di prontezza per ogni formazione;
d. la subordinazione;
e. quale Cantone assume i compiti cantonali particolari;
f. da quale regione devono possibilmente provenire i militari.
Art. 24
Art. 3 Subordinazioni particolari
Le subordinazioni particolari dei corpi di truppa e delle formazioni nei settori
dell’istruzione e degli affari concernenti il personale sono stabilite nell’appendice 3.
RU 2003 4737
1 RS 513.1
2 RS 513.11
3 Abrogata dal n. I dell’O del DDPS del 1° dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2009
(RU 2008 6451).
4 Abrogato dal n. I dell’O del DDPS del 5 nov. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016
(RU 2015 4915).
513.111

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