Ordonnance 2 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19) (2020-06-20)

Date de publication13 mars 2020
1
Ordinanza 2
sui provvedimenti per combattere il coronavirus
(COVID-19)
(Ordinanza 2 COVID-19)
del 13 marzo 2020 (Stato 20 giugno 2020)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 7 della legge del 28 settembre 20121 sulle epidemie (LEp),2
ordina:
Capitolo 1: Disposizioni generali3
Art. 1 Oggetto e scopo4
1 La presente ordinanza stabilisce provvedimenti nei confronti della popolazione,
delle organizzazioni, delle istituzioni e dei Cantoni per ridurre il rischio di trasmis-
sione e per combattere il coronavirus (COVID-19).
2 I provvedimenti sono finalizzati a:
a. impedire o contenere la diffusione del coronavirus (COVID-19) in Svizzera;
b. ridurre la frequenza delle trasmissioni, interrompere le catene di trasmissio-
ne e impedire o contenere i focolai locali;
c. proteggere le persone particolarmente a rischio;
d. salvaguardare le capacità della Svizzera di far fronte all’epidemia, in partico-
lare per il mantenimento delle condizioni che permettono un approvvigio-
namento sufficiente di cure e agenti terapeutici per la popolazione.
Art. 1a5 Competenza dei Cantoni
Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, i Cantoni mantengono le
loro competenze.
RU 2020 773
1 RS 818.101
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 giu. 2020 (Entrata di beneficiari della libera
circolazione), in vigore dal 15 giu. 2020 (RU 2020 2099).
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° apr. 2020, in vigore dal 2 apr. 2020
(RU 2020 1131).
4 Introdotta dal n. I dell’O del 16 mar. 2020, in vigore dal 17 mar. 2020 (RU 2020 783).
5 Introdotto dal n. I dell’O del 16 mar. 2020, in vigore dal 17 mar. 2020 (RU 2020 783).
818.101.24
Lotta contro le malattie
2
818.101.24
Art. 1b6 Esecuzione
I Cantoni controllano il rispetto dei provvedimenti sul loro territorio, sempre che
l’esecuzione degli stessi non competa alla Confederazione.
Capitolo 2: Mantenimento delle capacità nell’assistenza sanitaria7
Sezione 1: Principio8
Art. 2 Principio
1 Al fine di salvaguardare le capacità della Svizzera di fare fronte all’epidemia di
COVID-19, in particolare di assicurare le condizioni che permettono un approvvi-
gionamento sufficiente di cure e agenti terapeutici per la popolazione, è necessario
adottare segnatamente i provvedimenti seguenti:
a.9 provvedimenti che limitino l’entrata in Svizzera di persone provenienti da
Paesi o regioni a rischio nonché l’importazione e l’esportazione di merci;
b. controllo dell’esportazione di beni rilevanti ai fini del mantenimento delle
capacità nell’assistenza sanitaria;
c.10 provvedimenti per garantire l’approvvigionamento di materiale medico im-
portante.11
2 Per Paesi o regioni a rischio si intendono segnatamente Paesi o regioni le cui
autorità hanno stabilito provvedimenti eccezionali di prevenzione e di lotta contro
l’epidemia di COVID-19. L’elenco dei Paesi o delle regioni a rischio è pubblicato
nell’allegato 1. Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), sentiti il
Dipartimento federale dell’interno (DFI) e il Dipartimento federale degli affari esteri
(DFAE), allestisce l’elenco e lo aggiorna costantemente.12
6 Introdotto dal n. I dell’O del 1° apr. 2020, in vigore dal 2 apr. 2020 (RU 2020 1131).
7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° apr. 2020, in vigore dal 2 apr. 2020
(RU 2020 1131).
8 Introdotto dal n. I dell’O del 1° apr. 2020, in vigore dal 2 apr. 2020 (RU 2020 1131).
9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 apr. 2020 (Limitazione dell’importazione e
dell’esportazione di merci), in vigore dal 17 apr. 2020 (RU 2020 1245).
10 Introdotta dal n. I dell’O del 3 apr. 2020 (Approvvigionamento di materiale medico
importante), in vigore dal 4 apr. 2020 (RU 2020 1155).
11 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° apr. 2020, in vigore dal 2 apr. 2020
(RU 2020 1131).
12 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 mar. 2020, in vigore dal 19 mar. 2020
(RU 2020 841).
Ordinanza 2 COVID-19
3
818.101.24
Sezione 2:
Limitazioni del traffico di confine e dell’ammissione di stranieri 13
Art. 3 Passaggio della frontiera e controlli
1 Le persone provenienti da un Paese o da una regione a rischio che intendono
entrare in Svizzera devono adempiere una delle seguenti condizioni:
a. hanno la cittadinanza svizzera;
b. dispongono di un documento di viaggio e:
1.14 di un titolo di soggiorno, segnatamente di un permesso di dimora sviz-
zero, un visto emesso dalla Svizzera recante lo scopo «colloqui
d’affari» in veste di specialisti del settore sanitario o «visita ufficiale»
di grande importanza, oppure
2. di un permesso d’entrata con un visto rilasciato dalla Svizzera o
dell’assicurazione di un permesso di dimora;
c.15 sono beneficiarie della libera circolazione;
d. effettuano un trasporto merci professionale e sono in possesso di una bolla di
consegna merci;
e. sono solo in transito in Svizzera con l’intenzione di recarsi direttamente in
un altro Paese;
f. sono in una situazione di assoluta necessità;
g. sono di grande importanza in qualità di specialisti del settore sanitario.16
1bis ...17
1ter Gli stranieri che non rientrano nel campo d’applicazione dell’Accordo del
21 giugno 199918 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità euro-
pea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC) o
della Convenzione del 4 gennaio 196019 istitutiva dell’Associazione europea di
libero scambio (Convenzione AELS) devono inoltre adempire le condizioni
13 Introdotto dal n. I dell’O del 1° apr. 2020 (RU 2020 1131). Nuovo testo giusta il n. I
dell’O dell’8 mag. 2020 (Fase transitoria 2: allentamento delle restrizioni nel settore del-
la migrazione), in vigore dall’11 mag. 2020 (RU 2020 1505).
14 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 giu. 2020 (Entrata di beneficiari della libera
circolazione), in vigore dal 15 giu. 2020 (RU 2020 2099).
15 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 giu. 2020 (Entrata di beneficiari della libera
circolazione), in vigore dal 15 giu. 2020 (RU 2020 2099).
16 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 mag. 2020 (Fase transitoria 2: allentamento delle
restrizioni nel settore della migrazione), in vigore dall’11 mag. 2020 (RU 2020 1505).
17 Introdotto dal n. I dell’O del 1° apr. 2020 (Canalizzazione del traffico di confine)
(RU 2020 1137). Abrogato dal n. I dell’O del 12 giu. 2020 (Entrata di beneficiari della
libera circolazione), con effetto dal 15 giu. 2020 (RU 2020 2099).
18 RS 0.142.112.681
19 RS 0.632.31

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