Constitution du canton de Schwyz, du 23 octobre 1898 (2008-03-06)

Date de publication23 octobre 1898
Traduzione1
Costituzione
del Cantone di Svitto
del 24 novembre 2010 (Stato 22 marzo 2019)2
Noi, Svittesi,
consci della responsabilità dinanzi a Dio, nonché nei confronti del prossimo e
della natura,
fieri delle nostre tradizioni e aperti al futuro,
ci siamo dati la presente Costituzione:
I. Disposizioni generali
§ 1 Cantone di Svitto
1 Il Cantone di Svitto è uno Stato sovrano, membro della Confederazione Svizzera.
2 Esso è uno Stato di diritto liberale, democratico e sociale.
3 Il potere dello Stato risiede nel popolo ed è esercitato secondo il principio della
divisione dei poteri.
§ 2 Ruolo centrale dell’essere umano
1 L’attività dello Stato è al servizio del bene comune.
2 Lo Stato rispetta la dignità, la personalità e la responsabilità personale del singolo.
3 Esso agisce in modo conforme ai bisogni della popolazione e provvede affinché le
procedure siano svolte in modo semplice.
§ 3 Stato di diritto
1 Il diritto è fondamento dell’attività dello Stato.
2 L’attività dello Stato deve corrispondere a un interesse pubblico ed essere propor-
zionata.
3 Lo Stato e i privati agiscono secondo buona fede.
Accettata nella votazione popolare del 15 mag. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (Raccolta
delle leggi del Cantone di Svitto, nuova edizione, GS 22-136). Garanzia dell’AF del 14 mar.
2013 ( FF 2013 2253, 2012 7023).
1 Dal testo originale tedesco.
2 La presente pubblicazione si basa sulle modifiche contenute nei messaggi concernenti il
conferimento della garanzia federale pubblicati nel FF. Può divergere temporaneamente
dalla versione pubblicata nella raccolta cantonale delle leggi. Lo stato corrisponde quindi
alla data dell’ultimo decreto dell’AF che accorda la garanzia federale pubblicato nel FF.
131.215
Garanzia e pubblicazione delle Costituzioni cantonali
2
131.215
§ 4 Responsabilità individuale e collettiva
1 Ognuno è responsabile di se stesso e corresponsabile nei confronti della società e
dello Stato.
2 Lo Stato sostiene quanto intrapreso da individui e organizzazioni per promuovere
il bene comune, nonché la vita associativa e il volontariato.
§ 5 Sussidiarietà
1 Lo Stato assume i compiti d’interesse pubblico che non possano essere adeguata-
mente adempiuti da privati.
2 Il Cantone assume le attività che superano le capacità dei Distretti e dei Comuni o
richiedono una regolamentazione uniforme.
§ 6 Partecipazione democratica
Lo Stato promuove l’impegno politico di singoli individui e dei partiti, nonché il
dibattito democratico.
§ 7 Tolleranza e rispetto
I diversi gruppi di popolazione e di età, le comunità religiose, filosofiche e culturali,
nonché le autorità e i privati coesistono nella tolleranza e nel rispetto reciproci.
§ 8 Innovazione e sostenibilità
1 Aperti al futuro, lo Stato e la società promuovono il rinnovamento costante.
2 Si impegnano in tutti settori a favore di soluzioni sostenibili ed evitano di prendere
decisioni che possono gravare sulle generazioni future.
§ 9 Collaborazione e coesione
1 Il Cantone collabora con la Confederazione, gli altri Cantoni, i Distretti, i Comuni
e i privati.
2 Il Cantone, i Distretti e i Comuni badano alla coesione di tutte le parti del Cantone.
II. Diritti fondamentali
§ 10
Il Cantone garantisce i diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione federale e dal
diritto internazionale vincolante per la Svizzera.

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