Convention no 189 concernant le travail décent des travailleuses et travailleurs domestiques (2020-10-05)

Date de publication16 juin 2011

Conclusa a Ginevra il 16 giugno 2011

Approvata dall’Assemblea federale il 20 giugno 20141

Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il 12 novembre 2014

Entrata in vigore per la Svizzera il 12 novembre 2015

(Stato 5 ottobre 2020)

La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del lavoro,

convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell’Ufficio internazionale del lavoro, e ivi riunitasi il 1° giugno 2011 per la sua centesima sessione;

consapevole dell’impegno assunto dall’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) di promuovere il lavoro dignitoso per tutti mediante il raggiungimento degli obiettivi della Dichiarazione dell’OIL relativa ai principi e diritti fondamentali nel lavoro e della Dichiarazione dell’OIL sulla giustizia sociale per una globalizzazione equa;

riconoscendo il contributo significativo dei lavoratori domestici all’economia mondiale, anche tramite l’aumento delle opportunità di occupazione rimunerata per le lavoratrici e i lavoratori con responsabilità familiari, lo sviluppo dei servizi alla persona a favore degli anziani, dei bambini e dei disabili nonché attraverso trasferimenti di reddito consistenti, sia all’interno dei singoli Paesi, sia tra vari Paesi;

considerando che il lavoro domestico continua a essere sottovalutato e invisibile e che esso è svolto principalmente da donne e ragazze, di cui molte sono migranti o appartengono alle comunità svantaggiate e sono particolarmente esposte alla discriminazione legata alle condizioni di impiego e di lavoro e alle altre violazioni dei diritti umani;

considerando inoltre che, nei paesi in sviluppo in cui le opportunità di lavoro formale sono storicamente rare, i lavoratori domestici rappresentano una percentuale significativa della popolazione attiva di tali Paesi, rimanendo tra le categorie più marginalizzate;

ricordando che, salvo disposizioni contrarie, le convenzioni e raccomandazioni internazionali del lavoro si applicano a tutti i lavoratori, ivi compresi i lavoratori domestici;

notando che la Convenzione (n. 97) sui lavoratori migranti (riveduta) del 1949, la Convenzione (n. 143) sui lavoratori migranti (disposizioni complementari) del 1975, la Convenzione (n. 156) sui lavoratori con responsabilità familiari del 1981, la Convenzione (n. 181) sulle agenzie private per l’impiego del 1997, la Raccomandazione (n. 198) sul rapporto di lavoro del 2006, sono particolarmente rilevanti per i lavoratori domestici, così come il Quadro multilaterale dell’OIL sulle migrazioni per motivi di lavoro: Principi e orientamenti non vincolanti per un approccio alle migrazioni per motivi di lavoro basato sui diritti (2006);

riconoscendo che le condizioni particolari nelle quali è svolto il lavoro domestico rendono auspicabile di completare le norme di portata generale con norme specifiche per i lavoratori domestici in modo da permettere loro di beneficiare a pieno titolo dei loro diritti;

ricordando altri strumenti internazionali rilevanti quali la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici2, il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali3, la Convenzione internazionale sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale4, la Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna5, la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale6, e segnatamente il suo Protocollo addizionale volto a prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini7, nonché il suo Protocollo per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria8, la Convenzione sui diritti del fanciullo9 e la Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie;

avendo deciso di adottare diverse proposte relative al lavoro dignitoso per i lavoratori domestici, argomento che costituisce il quarto punto all’ordine del giorno della sessione;

avendo deciso che tali proposte avranno forma di convenzione internazionale,

adotta, oggi sedici giugno duemilaundici, la seguente convenzione che sarà denominata Convenzione sul lavoro dignitoso per le lavoratrici e i lavoratori domestici, 2011.

Art. 1

Ai fini della presente Convenzione:

a)l’espressione «lavoro domestico» designa il lavoro svolto in o per una o più economie domestiche;b)l’espressione «lavoratore domestico» designa ogni persona di genere femminile o maschile che svolge un lavoro domestico nel quadro di un rapporto di lavoro;c)una persona che svolge un lavoro domestico in maniera occasionale o sporadica, senza farne la propria professione, non è da considerarsi un lavoratore domestico.
Art. 2

1. La Convenzione si applica a tutti i lavoratori domestici.

2. Un Membro che ratifichi la presente Convenzione può, previa consultazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative e, ove esistano, con le organizzazioni rappresentative dei lavoratori domestici e con quelle dei datori di lavoro domestico, escludere totalmente o parzialmente dal suo campo di applicazione:

a)alcune categorie di lavoratori che beneficiano, ad altro titolo, di una protezione almeno equivalente;b)alcune categorie limitate di lavoratori in merito ai quali si pongono problemi particolari di significativa importanza.

3. Ogni Membro che si avvalga della possibilità offerta al paragrafo precedente deve, nel suo primo rapporto sull’applicazione della Convenzione in virtù dell’articolo 22 della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro1, indicare tutte le categorie particolari di lavoratori escluse, precisando le ragioni di tale esclusione e, nei rapporti successivi, specificare tutte le misure che avrà adottato per estendere l’applicazione della Convenzione ai lavoratori in questione.


1 RS 0.820.1

Art. 3

1. Ogni Membro deve adottare misure volte ad assicurare in modo efficace la promozione e la protezione dei diritti umani di tutti i lavoratori domestici come previsto nella presente Convenzione.

2. Ogni Membro deve adottare, nei confronti dei lavoratori domestici, le misure previste dalla presente Convenzione per rispettare, promuovere e realizzare i principi e i diritti fondamentali sul posto di lavoro, in particolare:

a)la libertà di associazione e il riconoscimento effettivo del diritto di procedere a trattative collettive;b)l’eliminazione di ogni forma di lavoro forzato o obbligatorio;c)l’effettiva abolizione del lavoro minorile;d)l’eliminazione della discriminazione a livello di impiego e di professione.

3. Ogniqualvolta adottino misure volte ad assicurare che i lavoratori domestici e i datori di lavoro domestico godano della libertà sindacale e del riconoscimento effettivo del diritto di procedere a trattative collettive, i Membri devono proteggere il diritto dei lavoratori domestici e dei datori di lavoro domestico a costituire le proprie organizzazioni, federazioni e confederazioni e, nel rispetto degli statuti corrispondenti, di aderire alle organizzazioni, federazioni e confederazioni di loro scelta.

Art. 4

1. Ogni Membro deve fissare una età minima per i lavoratori domestici, in linea con le disposizioni della Convenzione (n. 138) sull’età minima del 19731, e della Convenzione (n. 182) sulle forme peggiori di lavoro minorile del 19992. L’età minima non deve essere inferiore a quella prevista dalla legislazione nazionale applicabile all’insieme dei lavoratori.

2. Ogni Membro deve adottare misure volte ad assicurare che il lavoro svolto da lavoratori domestici di età inferiore ai 18 anni e superiore all’età minima di accesso al lavoro non li privi della scolarità obbligatoria o comprometta le loro possibilità di proseguire gli studi o di seguire una formazione professionale.


1 RS 0.822.723.8
2 RS 0.822.728.2

Art. 5

Ogni Membro deve adottare misure volte ad assicurare che i lavoratori domestici beneficino di una effettiva protezione contro ogni forma di abuso, di molestia e di violenza.

Art. 6

Ogni Membro deve adottare misure volte ad assicurare che i lavoratori domestici, così come l’insieme dei lavoratori, godano di condizioni di occupazione eque nonché di condizioni di lavoro dignitose e, ove i lavoratori siano alloggiati presso le economie domestiche, di condizioni di vita dignitose che rispettino la loro vita privata.

Art. 7

Ogni Membro deve adottare misure volte ad assicurare che i lavoratori domestici siano informati sulle loro condizioni di occupazione in maniera appropriata, verificabile e facilmente comprensibile, preferibilmente, ove possibile, per mezzo di un contratto scritto in conformità alla legislazione nazionale o alle convenzioni collettive, in particolare per quanto riguarda:

a)il nome e l’indirizzo del datore di lavoro e del lavoratore domestico;b)l’indirizzo del o dei luoghi di lavoro abituali;c)la data di inizio del rapporto di lavoro e, se il contratto è a tempo determinato, la durata;d)il tipo di lavoro da svolgere;e)la remunerazione, il metodo di calcolo e la periodicità dei pagamenti;f)l’orario normale di lavoro;g)il congedo annuale pagato e i periodi di riposo quotidiano e settimanale;h)il vitto e l’alloggio, se del caso;i)il periodo di prova, se del caso;j)le condizioni di rimpatrio, se del caso;k)le condizioni relative alla cessazione della relazione di lavoro, compresi eventuali termini di disdetta da rispettare da parte del datore di lavoro o del lavoratore.
Art. 8

1. La legislazione nazionale deve prevedere che i lavoratori domestici migranti reclutati in un Paese per svolgere un lavoro domestico in un altro Paese devono ricevere per scritto un’offerta di lavoro o un contratto di lavoro valido nel paese nel quale il lavoro sarà svolto, e che espliciti le condizioni di occupazione di cui all’articolo 7, prima di varcare le frontiere nazionali del Paese in cui si svolgerà il lavoro domestico al quale si applica l’offerta o il contratto.

2. Il paragrafo precedente non si applica ai lavoratori che beneficiano della libertà di...

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