Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République arabe d'Egypte (2014-08-01)

Date de publication27 janvier 2007

Concluso a Davos il 27 gennaio 2007

Dichiarazione di applicazione provvisoria depositata dalla Svizzera il 25 giugno 2007

Applicato provvisoriamente dalla Svizzera dal 1° agosto 2007

Approva dall'Assemblea federale il 29 maggio 20082

Entrato in vigore il 1° settembre 20083

(Stato 1° agosto 2014)

Preambolo

La Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione Svizzera

(di seguito denominati collettivamente «gli Stati dell'AELS»),

e

la Repubblica araba d'Egitto

(di seguito denominata «l'Egitto»),

denominati qui di seguito « le Parti»:

considerata l'importanza dei legami esistenti tra l'Egitto e gli Stati dell'AELS, in particolare la Dichiarazione di cooperazione firmata a Zermatt nel dicembre del 1995, e riconosciuto il desiderio delle Parti di consolidare tali legami al fine di stabilire relazioni strette e durevoli,

richiamata l'appartenenza dell'Egitto e degli Stati dell'AELS all'Organizzazione mondiale del commercio4 (di seguito denominata «OMC») e il loro impegno a rispettare i diritti e gli obblighi derivanti dall'Accordo di Marrakech che istituisce l'OMC, segnatamente i principi della nazione più favorita e del trattamento nazionale,

richiamata la loro intenzione di partecipare attivamente al processo di integrazione economica nella regione euromediterranea e disposti a collaborare nella ricerca delle soluzioni e dei mezzi atti a rafforzare tale processo,

riaffermata la propria adesione ai principi e agli obiettivi sanciti nello Statuto delle Nazioni Unite5 e nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,

animati dal desiderio di creare condizioni propizie allo sviluppo e alla diversificazione dei loro scambi commerciali, nonché alla promozione della cooperazione commerciale ed economica in zone di comune interesse, sulla base dei principi di equità, mutuo vantaggio e non discriminazione e sulla base del diritto internazionale,

decisi a contribuire al consolidamento del sistema di scambi reciproci e a sviluppare le proprie relazioni verso la liberalizzazione degli scambi conformemente alle norme dell'OMC,

considerato che nessuna disposizione del presente Accordo può essere interpretata al fine di esonerare le Parti dagli obblighi derivanti loro da altri accordi internazionali, segnatamente nell'ambito dell'OMC,

animati dal desiderio di creare nuove possibilità occupazionali e di promuovere nel contempo lo sviluppo sostenibile,

disposti a esaminare la possibilità di sviluppare e approfondire le loro relazioni economiche nella prospettiva di estenderle a settori non contemplati dal presente Accordo,

convinti che il presente Accordo offra un quadro appropriato allo scambio di informazioni e di opinioni sullo sviluppo economico e sul commercio,

convinti che il presente Accordo instauri condizioni che favoriscano le loro relazioni nei settori dell'economia, del commercio e degli investimenti,

hanno concluso, per conseguire gli obiettivi sopra elencati, il seguente Accordo (in seguito denominato « il presente Accordo»):

I Disposizioni generali
Art. 1 Obiettivi

1. L'Egitto e gli Stati dell'AELS instaurano una zona di libero scambio, conformemente alle disposizioni del presente Accordo, allo scopo di incentivare la prosperità e le attività economiche nei rispettivi territori.

2. Gli obiettivi del presente Accordo, che si fonda su relazioni commerciali fra economie di mercato, sono:

(a)liberalizzare gli scambi di beni, conformemente all'articolo XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio1 (denominato qui di seguito «GATT 1994»);(b)sviluppare progressivamente un contesto favorevole all'incremento dei flussi d'investimento e del commercio di servizi;(c)garantire un'adeguata ed efficace protezione dei diritti della proprietà intellettuale;(d)sostenere lo sviluppo armonico delle relazioni economiche tra le Parti mediante l'assistenza tecnica e finanziaria.

1 RS 0.632.20, All. 1C

Art. 2 Relazioni commerciali rette dal presente Accordo

Il presente Accordo si applica alle relazioni commerciali tra l'Egitto da un lato e ciascuno degli Stati dell'AELS dall'altro.

Art. 3 Campo d'applicazione territoriale

Il presente Accordo è applicabile al territorio delle Parti, fatte salve le disposizioni del Protocollo C.


II Commercio di merci
Art. 4 Campo d'applicazione materiale

Il presente capitolo si applica ai seguenti prodotti originari dell'Egitto o di uno Stato dell'AELS:

(a)tutti i prodotti contemplati nei capitoli 25-97 del Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci1 (qui di seguito denominato «SA»), esclusi i prodotti elencati nell'Allegato I;(b)i prodotti agricoli trasformati che figurano nel Protocollo A, tenuto debitamente conto delle disposizioni previste in tale Protocollo;(c)il pesce e gli altri prodotti del mare, figuranti nelle disposizioni dell'Allegato II; e(d)i prodotti agricoli contemplati nei capitoli 1-24 SA, specificati nell'Allegato III.

1 RS 0.632.11

Art. 5 Regole d'origine e metodi di cooperazione in materia di amministrazione doganale

Il Protocollo B stabilisce le regole d'origine e i metodi di cooperazione amministrativa.

Art. 6 Dazi d'importazione e gravami con effetto equivalente

1. Dall'entrata in vigore del presente Accordo negli scambi commerciali tra l'Egitto e gli Stati dell'AELS non sono introdotti nuovi dazi d'importazione né gravami con effetto equivalente.

2. L'Egitto abolisce gradualmente i suoi dazi d'importazione e tutti i gravami con effetto equivalente sui prodotti originari di uno Stato dell'AELS, conformemente alle disposizioni contenute nell'Allegato IV.

3. All'entrata in vigore del presente Accordo gli Stati dell'AELS aboliscono tutti i dazi d'importazione e tutti i gravami con effetto equivalente sui prodotti originari dell'Egitto.

Art. 7 Dazi di base

1. Il dazio applicabile alle importazioni tra le Parti, al quale si applicano le successive riduzioni disciplinate nel presente Accordo, è il dazio consolidato OMC o, se inferiore, il dazio applicabile valido al momento dell'entrata in vigore del presente Accordo. Se, dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, una qualsiasi riduzione tariffaria è applicata erga omnes, sarà applicato il dazio ridotto.

2. Le Parti si comunicano le aliquote di dazio applicabili all'entrata in vigore del presente Accordo rispettive.

Art. 8 Dazi fiscali
Le disposizioni dell'articolo 6 si applicano anche ai dazi fiscali.
Art. 9 Restrizioni quantitative delle importazioni e misure con effetto equivalente

1. All'entrata in vigore del presente Accordo, l'Egitto e gli Stati dell'AELS aboliscono nei loro scambi commerciali le restrizioni quantitative delle importazioni e le misure con effetto equivalente.

2. Negli scambi commerciali tra l'Egitto e gli Stati dell'AELS non sono introdotti nuovi dazi di importazione né gravami con effetto equivalente.

Art. 10 Dazi e restrizioni quantitative delle esportazioni

L'Egitto e gli Stati dell'AELS non applicano alle loro esportazioni reciproche dazi o gravami con effetto equivalente né restrizioni quantitative o misure con effetto equivalente.

Art. 11 Imposizione interna

1. Le Parti si astengono da qualsiasi misura o pratica di natura fiscale interna che sia causa, diretta o indiretta, di discriminazione tra i prodotti di una Parte e prodotti analoghi originari del territorio di un'altra Parte.

2. I prodotti esportati nel territorio di una Parte non possono beneficiare di un rimborso delle imposte interne indirette superiore all'importo delle imposte indirette applicate direttamente o indirettamente a tali prodotti.

Art. 12 Pagamenti e trasferimenti

1. I pagamenti relativi agli scambi commerciali tra l'Egitto e uno Stato dell'AELS nonché il trasferimento dei relativi importi verso il territorio della Parte nella quale risiede il creditore non sono soggetti a restrizioni.

2. Le Parti evitano di introdurre qualsiasi restrizione cambiaria o amministrativa concernente la concessione, il rimborso o l'accettazione di crediti a corto o medio termine relativi a transazioni commerciali a cui partecipa un residente.

Art. 13 Regolamenti tecnici

1. I diritti e gli obblighi delle Parti in materia di regolamenti tecnici, di norme e di procedure di valutazione della conformità sono retti dall'Accordo dell'OMC sugli ostacoli tecnici al commercio1 (denominato qui di seguito «Accordo dell'OMC sugli OTC»).

2. Le Parti rafforzano la loro cooperazione in materia di regolamenti tecnici, norme e procedure di valutazione della conformità al fine di migliorare la comprensione reciproca dei rispettivi sistemi, di facilitare l'accesso ai rispettivi mercati e di preparare in tal modo una base per eventuali accordi di riconoscimento reciproco.

3. Fatto salvo il paragrafo 1, le Parti convengono di organizzare consultazioni in seno al Comitato misto se l'Egitto o uno Stato dell'AELS ritiene che uno o più Stati dell'AELS o l'Egitto abbiano adottato misure che potrebbero creare, o che hanno già creato, un ostacolo al commercio, al fine di trovare una soluzione appropriata conforme alle disposizioni dell'Accordo dell'OMC sugli OTC.


1 RS 0.632.20, All. 1A.6

Art. 14 Misure sanitarie e fitosanitarie

1. Le Parti applicano le loro misure sanitarie e fitosanitarie in maniera non discriminatoria e non introducono misure che possano ostacolare indebitamente il commercio.

2. I principi sanciti dal paragrafo 1 si applicano conformemente all'Accordo dell'OMC sull'applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie1, il quale è dichiarato parte integrante del presente Accordo.


1 RS 0.632.20, All. 1A.4

Art. 15 Imprese commerciali di Stato

I diritti e gli obblighi per le Parti in relazione alle imprese commerciali di Stato sono retti dall'articolo XVII del GATT 1994 e dall'intesa sull'interpretazione dell'articolo XVII del GATT 1994, i quali sono dichiarati parte integrante del presente Accordo.

Art. 16 Sovvenzioni e misure compensative

1. I diritti e gli obblighi delle Parti relativi alle sovvenzioni e alle misure compensative sono retti dagli articoli VI e XVI del GATT 1994, dall'Accordo dell'OMC sulle...

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