Accord entre les Etats membres de l'AELE et la République de Macédoine (2010-11-30)
Date de publication | 19 juin 2000 |
Concluso a Zurigo il 19 giugno 2000
Approvato dall'Assemblea federale il 14 marzo 20012
Ratificato con strumenti depositati dalla Svizzera il 7 giugno 2001
Entrato in vigore per la Svizzera il 1° maggio 2002
(Stato 30 novembre 2010)
Preambolo
La Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia, la Confederazione Svizzera
(di seguito: gli Stati dell'AELS)
e la Repubblica di Macedonia
(di seguito: Macedonia),
richiamata la loro intenzione di partecipare attivamente al processo di integrazione economica in Europa e disposti a collaborare nella ricerca delle soluzioni e dei mezzi atti a rafforzare tale processo,
considerata l'importanza dei legami che esistono tra gli Stati dell'AELS e la Macedonia, in particolare la Dichiarazione di cooperazione firmata nel marzo 1996 a Vaduz, e riconosciuto il desiderio delle Parti di consolidare questi legami al fine di stabilire fra essi relazioni strette e durevoli,
ribadito l'impegno e l'intenzione degli Stati dell'AELS e della Macedonia di rafforzare il Patto di stabilità per l'Europa sudorientale,
pienamente consapevoli di come sia importante applicare a tutti gli effetti le disposizioni e i principi del processo CSCE/OSCE, segnatamente dell'Atto finale di Helsinki e della Carta di Parigi per una nuova Europa, nonché l'Atto finale della Conferenza di Bonn sulla cooperazione economica in Europa,
ribadita la loro adesione alla democrazia pluralista fondata sulla preminenza del diritto, sui diritti dell'uomo, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, e sulle libertà fondamentali e richiamati i principi delle Nazioni Unite3,
animati dal desiderio di istituire condizioni propizie allo sviluppo e alla diversificazione dei loro scambi commerciali nonché alla promozione della cooperazione commerciale e politico-economica nei settori di comune interesse, sulla base della parità dei diritti, del muto vantaggio, della non discriminazione e del diritto internazionale,
richiamata l'appartenenza degli Stati dell'AELS all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e gli impegni da essi assunti riguardo all'osservanza dei diritti e degli obblighi che risultano dall'Accordo che istituisce l'OMC firmato a Marrakech4, segnatamente i principi della nazione più favorita e del trattamento nazionale, e considerata l'intenzione della Macedonia di aderire all'OMC,
risoluti a contribuire al consolidamento del sistema commerciale multilaterale e allo sviluppo delle loro relazioni nel settore del commercio, conformemente ai principi dell'OMC,
considerato che nessuna disposizione del presente Accordo potrebbe essere interpretata al fine di esonerare le Parti dagli obblighi derivanti da altri Accordi internazionali, e segnatamente dall'OMC,
determinati ad applicare il presente Accordo, prefiggendosi l'obiettivo di preservare e proteggere l'ambiente e di assicurare un impiego ottimale delle risorse naturali, in virtù del principio dello sviluppo sostenibile,
fermamente convinti che il presente Accordo favorirà l'istituzione e il rafforzamento di una vasta e armonica zona di libero scambio all'interno dell'Europa, concorrendo quindi in maniera notevole all'integrazione europea,
disposti a esaminare, tenendo conto dei fattori pertinenti, la possibilità di sviluppare e approfondire le loro relazioni economiche allo scopo di estenderle a settori non contemplati dal presente Accordo,
convinti che il presente Accordo offre un quadro appropriato allo scambio di informazioni e di opinioni sugli sviluppi economici, il commercio e altri argomenti analoghi,
parimenti convinti che il presente Accordo istituisce condizioni che favoriscono le relazioni reciproche nei settori dell'economia, del commercio e degli investimenti,
hanno deciso, per raggiungere tali obiettivi, di stipulare il seguente Accordo (in seguito designato Accordo),
1. Gli Stati dell'AELS e la Macedonia instaurano progressivamente, durante un periodo transitorio di dieci anni a partire dall'entrata in vigore dal presente Accordo, una zona di libero scambio, conformemente alle disposizioni del presente Accordo.
2. Il presente Accordo, che si fonda su relazioni commerciali fra economie di mercato e sul rispetto dei principi democratici e dei diritti dell'uomo, si prefigge di:
a)promuovere, mediante l'espansione degli scambi, lo sviluppo armonico delle relazioni economiche tra gli Stati dell'AELS e la Macedonia e, in tal modo, favorire in tali Paesi il progresso economico, il miglioramento delle condizioni di vita e dell'occupazione, la crescita della produttività e la stabilità finanziaria;b)garantire agli scambi tra le Parti in condizioni di equa concorrenza;c)contribuire all'integrazione economica europea, allo sviluppo armonico e all'espansione del commercio mondiale mediante l'eliminazione degli ostacoli agli scambi.Il presente Accordo si applica:
a)ai prodotti considerati nei capitoli 25-97 del Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci1 (HS) esclusi i prodotti elencati nell'allegato I2;b)ai prodotti che figurano nel Protocollo A, considerate le modalità particolari previste in tale protocollo;c)al pesce e agli altri prodotti del mare elencati nell'allegato II;originari di uno Stato dell'AELS o della Macedonia.
1 RS 0.632.11
2 Gli allegati e i protocolli, ad eccezione del Protocollo B, non sono pubblicati nella RU. Possono essere ottenuti presso l'UFCL, Diffusione pubblicazioni, 3003 Berna.
1. Il protocollo B stabilisce le regole d'origine e i metodi di cooperazione amministrativa.
2. Le Parti adottano i provvedimenti adeguati, fra cui controlli periodici da parte del Comitato misto nonché misure in materia di cooperazione amministrativa, atti a garantire l'applicazione effettiva e armonica degli articoli 4 (Dazi d'importazione e gravami con effetti equivalenti), 6 (Dazi fiscali), 7 (Dazi di esportazione e gravami con effetti equivalenti), 8 (Restrizioni quantitative delle importazioni e delle esportazioni e provvedimenti con effetto equivalente), 13 (Dazi e regolamenti interni) e 22 (Riesportazione e penuria grave) del presente Accordo nonché del protocollo B, a ridurre per quanto possibile le formalità che ostacolano gli scambi e al fine di trovare soluzioni mutuamente soddisfacenti a tutte le difficoltà insite nell'applicazione di questi disposti.
3. Sulla base dei controlli menzionati nel paragrafo 2, le Parti decidono riguardo alle misure opportune da adottare.
1. Nessun nuovo dazio di importazione e nessun gravame con effetto equivalente devono ostacolare in futuro gli scambi tra gli Stati dell'AELS e la Macedonia.
2. Al momento dell'entrata in vigore del presente Accordo le Parti aboliscono, per i prodotti in provenienza da uno Stato dell'AELS o dalla Macedonia, tutti i dazi di importazione e tutti i gravami con effetto equivalente, ad eccezione di quelli elencati nell'Allegato III.
1. Per ogni prodotto, il dazio di base al quale si applicano le riduzioni successive previste dal presente Accordo è il tasso della nazione più favorita (NPF), applicabile il 1° gennaio 2000.
2. Se, prima, durante o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, una qualsiasi riduzione tariffaria è applicata erga omnes, in particolare se si tratta di una riduzione stabilita conformemente ai negoziati multilaterali dell'OMC, i dazi ridotti sostituiscono il dazio di base menzionato nel paragrafo 1 a partire dal momento in cui tali riduzioni sono applicate o dall'entrata in vigore del presente Accordo, se questa ha luogo in un secondo momento.
3. I dazi ridotti calcolati secondo l'articolo 4 paragrafo 2 (Dazi di importazione e gravami con effetto equivalente) sono arrotondati alla cifra decimale o, nel caso di dazi specifici, a quella centesimale.
Le disposizioni dell'articolo 4 (Dazi di importazione e gravami con effetto equivalente) sono pure applicabili ai dazi fiscali.
1. Nessun nuovo dazio di esportazione e nessun gravame con effetto equivalente devono ostacolare in futuro gli scambi tra gli Stati dell'AELS e la Macedonia.
2. Al momento dell'entrata in vigore del presente Accordo, le Parti aboliscono, per i prodotti provenienti dagli Stati dell'AELS e dalla Macedonia, i dazi di esportazione e tutti i gravami con effetto equivalente.
1. Nessuna nuova restrizione quantitativa all'importazione o all'esportazione e nessun provvedimento con effetto equivalente devono ostacolare in futuro gli scambi tra gli Stati dell'AELS e la Macedonia.
2. Al momento dell'entrata in vigore del presente Accordo, le Parti aboliscono, per i prodotti in provenienza da uno Stato dell'AELS o dalla Macedonia, le restrizioni quantitative delle importazioni e delle esportazioni e i provvedimenti con effetto equivalente, ad eccezione di quelli elencati nell'Allegato IV.
Il presente Accordo non si oppone a divieti o restrizioni d'importazione, d'esportazione o di transito giustificati per ragioni di moralità pubblica, di ordine pubblico, di sicurezza pubblica, di protezione della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali e dell'ambiente, di protezione dei tesori nazionali con valore artistico, storico o archeologico, di protezione della proprietà intellettuale, di regolamentazione dell'oro e dell'argento, di conservazione di risorse naturali non rinnovabili, a condizione che tali provvedimenti siano conformi alle restrizioni interne di produzione o di consumo. Tali divieti o restrizioni non devono tuttavia costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o di restrizione mascherata nel commercio tra le Parti.
1. Gli Stati dell'AELS e la Macedonia operano affinché i...
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