Ordonnance instaurant des mesures en cas d’insolvabilité pour surmonter la crise du coronavirus (2020-10-08)

Date de publication16 avril 2020
1
Ordinanza
sui provvedimenti in materia di insolvenza per superare
la crisi connessa al coronavirus
(Ordinanza COVID-19 insolvenza)
del 16 aprile 2020 (Stato 8 ottobre 2020)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 9 della legge COVID-19 del 25 settembre 20201,2
ordina:
Sezione 1: Adeguamento nell’avviso di eccedenza di debiti
Art. 1 Obblighi di avviso
1 In deroga all’articolo 725 capoverso 2 del Codice delle obbligazioni (CO)3, il
consiglio d’amministrazione può rinunciare ad avvisare il giudice, se il 31 dicembre
2019 la società non presentava un’eccedenza di debiti e vi sono prospettive che
l’eccedenza possa essere eliminata entro il 31 dicembre 2020.
2 Il consiglio d’amministrazione motiva per scritto e documenta la sua decisione.
3 In deroga all’articolo 725 capoverso 2 CO, si può rinunciare alla verifica del bilan-
cio intermedio.
4 In deroga agli articoli 728c capoverso 3 e 729c CO, l’ufficio di revisione è esentato
dall’obbligo di darne avviso al giudice, qualora il consiglio d’amministrazione possa
rinunciare all’avviso in virtù del capoverso 1.
Art. 2 Altre forme giuridiche
L’articolo 1 si applica per analogia a tutte le forme giuridiche soggette all’avviso
legale obbligatorio in caso di perdita di capitale e di eccedenza di debiti.
RU 2020 1233
1 RS 818.102
2 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell’O del 7 ott. 2020 sul rimando delle ordinanze COVID-19
alla legge COVID-19, in vigore dall’8 ott. 2020 (RU 2020 3971).
3 RS 220
281.242

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