Ordonnance sur l’aide aux services de santé animale (2020-12-01)

Coming into Force01 décembre 2020
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(OSSAn)

del 7 ottobre 2020 (Stato 1° dicembre 2020)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 11a della legge del 1° luglio 19661 sulle epizoozie; visto l’articolo 177 capoverso 1 della legge federale del 29 aprile 19982 sull’agricoltura,

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Sezione 1: Oggetto
Art. 1

1 La presente ordinanza disciplina le condizioni per l’erogazione degli aiuti finanziari della Confederazione ai seguenti servizi di sanità animale:

a.servizio sanitario per piccoli ruminanti;b.servizio sanitario suino;c.servizio sanitario bovino;d.servizio sanitario apistico.

2 Essa disciplina inoltre le modalità del sostegno fornito dalla Confederazione e dai Cantoni.


Sezione 2: Condizioni per l’erogazione degli aiuti finanziari della Confederazione
Art. 2 Condizioni da soddisfare da parte dei servizi di sanità animale

La Confederazione eroga gli aiuti finanziari soltanto qualora i servizi di sanità animale soddisfino le condizioni di cui agli articoli 3-16.

Art. 3 Forma giuridica dei servizi di sanità animale

1 I servizi di sanità animale sono organizzati in forma di associazione o cooperativa oppure sono retti da un’associazione o da una cooperativa (organizzazione responsabile).

2 Più servizi di sanità animale possono costituirsi collettivamente in associazione o cooperativa oppure essere retti da un’organizzazione responsabile.

Art. 4 Adesione

I servizi di sanità animale prevedono in particolare le seguenti categorie di membri:

a.detentori di animali;b.associazioni e cooperative di detentori di animali che hanno come scopo la promozione della salute degli animali;c.veterinari;d.associazioni e cooperative di veterinari;e.organizzazioni e imprese private che sostengono gli obiettivi principali dei servizi di sanità animale.
Art. 5 Obiettivi principali

I servizi di sanità animale orientano le proprie prestazioni nell’ambito del mutuo soccorso in modo tale da promuovere quanto segue:

a. la salute e il benessere degli animali della specie di competenza;

b. la detenzione adeguata degli stessi;

c. una produzione di derrate alimentari da essi ricavate qualitativamente ineccepibili.

Art. 6 Prestazioni

1 I servizi di sanità animale stabiliscono le loro prestazioni in un catalogo delle prestazioni. Esse inviano per conoscenza quest’ultimo e le relative modifiche allʼUfficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), allʼUfficio federale dell’agricoltura (UFAG) e ai veterinari cantonali.

2 Il catalogo include almeno le seguenti prestazioni:

a.riconoscimento delle aziende detentrici di animali nonché requisiti igienici e aziendali minimi per l’ottenimento del riconoscimento;b.assegnazione di una particolare qualifica sanitaria alle aziende detentrici di animali nonché definizione dei requisiti per l’ottenimento di tale qualifica;c.programmi di promozione della salute degli animali;d.prestazioni di consulenza;e.accertamenti diagnostici;f.formazione e formazione continua;g.monitoraggio della salute animale;h.informazioni.

3 I servizi di sanità animale stabiliscono le prestazioni incluse nell’offerta di base che sono coperte dal contributo associativo dei membri del servizio di sanità animale.

4 Essi fissano inoltre tariffe a copertura dei costi:

a.per le prestazioni ai non membri;b.per le prestazioni non incluse nell’offerta di base.
Art. 7 Riconoscimento delle aziende detentrici di animali e attribuzione di una particolare qualifica sanitaria

1 I servizi di sanità animale registrano ogni azienda detentrice di animali dei membri che soddisfa i requisiti minimi del relativo servizio. Tali aziende sono considerate «aziende detentrici di animali riconosciute». Se rispetta i requisiti supplementari previsti dal servizio di sanità animale, l’azienda detentrice di animali riconosciuta ottiene la corrispondente qualifica sanitaria.

2 I servizi di sanità animale revocano il riconoscimento o la qualifica sanitaria alle aziende detentrici di animali che non soddisfano più i requisiti.

Art. 8 Programmi di promozione della salute degli animali

1 I servizi di sanità animale attuano programmi di prevenzione, riconoscimento e lotta alle malattie nelle aziende detentrici di animali dei membri.

2 Adeguano regolarmente i programmi alle conoscenze scientifiche più recenti.

Art. 9 Prestazioni di consulenza

1 I servizi di sanità animale forniscono prestazioni di consulenza ai membri, a scuole e centri di consulenza agricoli, alle autorità cantonali e ai veterinari.

2 Le prestazioni di consulenza sono gratuite per le scuole e i centri di consulenza agricoli e per le autorità cantonali, a condizione che i costi non superino in modo significativo il livello abituale.

Art. 10 Accertamenti diagnostici

1 I servizi di sanità animale dispongono ove necessario, nell’ambito di programmi e consulenze, accertamenti diagnostici presso le aziende detentrici di animali dei...

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