Ordonnance sur l’aide aux services de santé animale (2020-12-01)
Coming into Force | 01 décembre 2020 |
État | Current version |
(OSSAn)
del 7 ottobre 2020 (Stato 1° dicembre 2020)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 11a della legge del 1° luglio 19661 sulle epizoozie; visto l’articolo 177 capoverso 1 della legge federale del 29 aprile 19982 sull’agricoltura,
ordina:
1 La presente ordinanza disciplina le condizioni per l’erogazione degli aiuti finanziari della Confederazione ai seguenti servizi di sanità animale:
a.servizio sanitario per piccoli ruminanti;b.servizio sanitario suino;c.servizio sanitario bovino;d.servizio sanitario apistico.2 Essa disciplina inoltre le modalità del sostegno fornito dalla Confederazione e dai Cantoni.
La Confederazione eroga gli aiuti finanziari soltanto qualora i servizi di sanità animale soddisfino le condizioni di cui agli articoli 3-16.
1 I servizi di sanità animale sono organizzati in forma di associazione o cooperativa oppure sono retti da un’associazione o da una cooperativa (organizzazione responsabile).
2 Più servizi di sanità animale possono costituirsi collettivamente in associazione o cooperativa oppure essere retti da un’organizzazione responsabile.
I servizi di sanità animale prevedono in particolare le seguenti categorie di membri:
a.detentori di animali;b.associazioni e cooperative di detentori di animali che hanno come scopo la promozione della salute degli animali;c.veterinari;d.associazioni e cooperative di veterinari;e.organizzazioni e imprese private che sostengono gli obiettivi principali dei servizi di sanità animale.I servizi di sanità animale orientano le proprie prestazioni nell’ambito del mutuo soccorso in modo tale da promuovere quanto segue:
a. la salute e il benessere degli animali della specie di competenza;
b. la detenzione adeguata degli stessi;
c. una produzione di derrate alimentari da essi ricavate qualitativamente ineccepibili.
1 I servizi di sanità animale stabiliscono le loro prestazioni in un catalogo delle prestazioni. Esse inviano per conoscenza quest’ultimo e le relative modifiche allʼUfficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), allʼUfficio federale dell’agricoltura (UFAG) e ai veterinari cantonali.
2 Il catalogo include almeno le seguenti prestazioni:
a.riconoscimento delle aziende detentrici di animali nonché requisiti igienici e aziendali minimi per l’ottenimento del riconoscimento;b.assegnazione di una particolare qualifica sanitaria alle aziende detentrici di animali nonché definizione dei requisiti per l’ottenimento di tale qualifica;c.programmi di promozione della salute degli animali;d.prestazioni di consulenza;e.accertamenti diagnostici;f.formazione e formazione continua;g.monitoraggio della salute animale;h.informazioni.3 I servizi di sanità animale stabiliscono le prestazioni incluse nell’offerta di base che sono coperte dal contributo associativo dei membri del servizio di sanità animale.
4 Essi fissano inoltre tariffe a copertura dei costi:
a.per le prestazioni ai non membri;b.per le prestazioni non incluse nell’offerta di base.1 I servizi di sanità animale registrano ogni azienda detentrice di animali dei membri che soddisfa i requisiti minimi del relativo servizio. Tali aziende sono considerate «aziende detentrici di animali riconosciute». Se rispetta i requisiti supplementari previsti dal servizio di sanità animale, l’azienda detentrice di animali riconosciuta ottiene la corrispondente qualifica sanitaria.
2 I servizi di sanità animale revocano il riconoscimento o la qualifica sanitaria alle aziende detentrici di animali che non soddisfano più i requisiti.
1 I servizi di sanità animale attuano programmi di prevenzione, riconoscimento e lotta alle malattie nelle aziende detentrici di animali dei membri.
2 Adeguano regolarmente i programmi alle conoscenze scientifiche più recenti.
1 I servizi di sanità animale forniscono prestazioni di consulenza ai membri, a scuole e centri di consulenza agricoli, alle autorità cantonali e ai veterinari.
2 Le prestazioni di consulenza sono gratuite per le scuole e i centri di consulenza agricoli e per le autorità cantonali, a condizione che i costi non superino in modo significativo il livello abituale.
1 I servizi di sanità animale dispongono ove necessario, nell’ambito di programmi e consulenze, accertamenti diagnostici presso le aziende detentrici di animali dei...
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