Ordonnance relative aux mesures d'accompagnement pour la participation de la Suisse aux programmes-cadres de recherche de l'Union européenne (2014-03-01)

Date de publication29 novembre 2013
1
Ordinanza
sulle misure collaterali per la partecipazione
della Svizzera ai programmi quadro dell’Unione europea
nel settore della ricerca e dell’innovazione
(OPQRI)
del 29 novembre 2013 (Stato 1° marzo 2014)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 29 capoverso 2 e 56 della legge federale del 14 dicembre 20121
sulla promozione della ricerca e dell’innovazione (LPRI),
ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione
1 La presente ordinanza disciplina le misure collaterali per la partecipazione della
Svizzera:
a. ai programmi quadro di ricerca dell’Unione europea che la Confederazione
sostiene nel quadro dei crediti stanziati; tali programmi comprendono:
1. il programma quadro dell’Unione europea per la ricerca e l’innova-
zione,
2. il programma quadro della Comunità europea dell’energia atomica per
le attività di ricerca e formazione (Programma Euratom);
b. alle iniziative, ai programmi e ai progetti finanziati con fondi per la ricerca e
l’innovazione dei programmi quadro di ricerca;
c. ai progetti internazionali ITER (International Thermonuclear Experimental
Reactor) e approccio allargato.
2 Disciplina inoltre la competenza di concludere trattati internazionali di portata
limitata per quanto riguarda la partecipazione della Svizzera ai settori di cui al capo-
verso 1.
Art. 2 Misure collaterali
La Confederazione può adottare le seguenti misure collaterali:
a. fornire informazione e consulenza;
b. rappresentare gli interessi della Svizzera in comitati e istituzioni;
RU 2013 4639
1 RS 420.1
420.126

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