Ordonnance sur le système d’information Plato (2020-11-01)

Date de publication25 septembre 2020

(Ordinanza Plato)

del 25 settembre 2020 (Stato 1° novembre 2020)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 6 della legge federale del 24 marzo 20001 sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri; visto l’articolo 57h capoverso 3 della legge federale del 21 marzo 19972 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione,

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Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina la gestione e l’utilizzo del sistema d’informazione Plato (Plato) del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE).

Art. 2 Scopo del sistema d’informazione

Plato serve al DFAE per adempiere i compiti che gli competono e che sono delegati alla Divisione Sicurezza umana (DSU) presso la Direzione politica e al Settore Aiuto umanitario e Corpo svizzero di aiuto umanitario (Settore AU/CSA) presso la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) in applicazione della legge federale del 19 dicembre 20031 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell’uomo e dell’ordinanza dell’11 maggio 19882 concernente il Corpo svizzero di aiuto umanitario. In particolare serve per:

a.gestire e amministrare i membri del Pool di esperti per la promozione civile della pace presso la DSU e il CSA;b.reclutare esperti per il Pool di esperti;c.pianificare e gestire gli impieghi;d.preparare contratti di lavoro;e.gestire i corsi di formazione e di formazione continua degli esperti;f.mettere a disposizione il materiale d’impiego (logistica);g.elaborare statistiche.

1 RS 193.9
2 RS 172.211.31

Art. 3 Responsabilità

La DSU e il Settore AU/CSA sono responsabili di Plato.

Art. 4 Struttura

Plato è costituito da un’interfaccia di applicazione e dalle seguenti banche dati separate le une dalle altre:

a.banca dati per i membri del Pool di esperti per la promozione civile della pace;b.banca dati per i membri del CSA.

Sezione 2: Trattamento dei dati
Art. 5 Dati trattati

1 Plato contiene i dati delle persone di cui all’articolo 2 della legge federale del 24 marzo 2000 sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri.

2 La tipologia di dati trattati è riportata nell’allegato.

Art. 6 Provenienza dei dati e diritti di trattamento

1 I dati sono registrati dalla DSU, da Personale DFAE e dal Settore AU/CSA. Questi servizi dispongono di diritti di trattamento completi per i dati che gestiscono.

2 Il Gruppo specialistico salvataggio CSA presso il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) dispone del diritto di lettura per i dati sugli esperti del CSA che sono membri del Gruppo specialistico salvataggio CSA.

3 L’unità Informatica DFAE dispone dei diritti di accesso necessari per adempiere i propri compiti.

4 Tutti i diritti di trattamento sono esercitati mediante procedura di richiamo.

Art. 7 Comunicazione di dati

I dati relativi agli esperti in servizio possono essere trasmessi al Centro di gestione delle crisi del DFAE e alla Direzione consolare per l’adempimento dei loro compiti nell’ambito della gestione delle crisi e degli incidenti di sicurezza nonché della prevenzione delle crisi.

Art. 8 Distruzione di set di dati

1 I set di dati relativi a persone sono distrutti al più tardi dieci anni dopo il raggiungimento del 70° anno di età.

2 I dati relativi ai candidati respinti sono distrutti al più tardi tre mesi dopo la conclusione della procedura di candidatura.

3 Sono fatte salve le disposizioni della legislazione della Confederazione in materia di archiviazione.

Art. 9 Archiviazione di ...

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