Ordonnance sur les finances et la comptabilité du domaine des EPF (2017-05-01)

Date de publication05 décembre 2014

del 5 dicembre 2014 (Stato 1° maggio 2017)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 35a capoverso 5 e 39 capoverso 2 della legge del 4 ottobre 19911 sui politecnici federali (Legge sui PF),

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Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 Principi

1 Il Consiglio dei PF, i PF e gli istituti di ricerca provvedono a impiegare i mezzi finanziari in modo efficace ed economico.

2 I PF e gli istituti di ricerca ne rispondono al Consiglio dei PF.

Art. 2 Mezzi di terzi

1 I mezzi di terzi sono tutti i mezzi che non provengono da contributi finanziari diretti della Confederazione. Sono costituiti dai:

a.compensi per mandati di ricerca della Confederazione e di istituzioni federali, nonché da contributi provenienti da programmi di ricerca europei;b.contributi da parte di terzi.

2 L’accettazione di mezzi di terzi deve essere conciliabile con l’indipendenza, nonché con i compiti e gli obiettivi dei PF e degli istituti di ricerca.

3 I PF e gli istituti di ricerca decidono in merito all’accettazione e all’impiego di mezzi di terzi nel quadro degli impegni contrattuali, sempre che il Consiglio dei PF non disponga altrimenti.

4 Il Consiglio dei PF, i PF e gli istituti di ricerca devono essere in grado di fornire alle competenti autorità federali informazioni sulla provenienza e sull’impiego dei mezzi di terzi, nonché sullo stadio di avanzamento dei progetti.

Art. 2a1Liberalità vincolate a condizioni

Se la destinazione di una liberalità (eredità, legato o donazione) vincolata a condizioni non può più essere realizzata, il servizio competente per l’amministrazione dei mezzi decide sul loro impiego.


1 Introdotto dal n. I dell’O del 7 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3227).

Art. 2b1Trasferimento dell’utilizzazione

(art. 34bbis legge sui PF)

1 Il 50 per cento dei ricavi derivanti dal trasferimento a terzi dell’utilizzazione di fondi di proprietà della Confederazione è versato alla Cassa federale.

2 Il Consiglio dei PF iscrive e motiva nel preventivo i previsti ricavi derivanti dal trasferimento dell’utilizzazione.


1 Introdotto dal n. II dell’O del 5 apr. 2017, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 2555).


Capitolo 2: Presentazione dei conti

Sezione 1: Principi e norme di riferimento

Art. 3 Principi della presentazione dei conti

I seguenti principi si applicano alla presentazione dei conti:

a.essenzialità: devono essere esposte tutte le informazioni necessarie per una valutazione rapida e completa della situazione inerente al patrimonio, alle finanze e ai ricavi e che possono influenzare le decisioni dell’autorità preposta;b.integralità: devono essere indicate tutte le spese e i ricavi, nonché le uscite e le entrate per investimenti;c.comprensibilità: le informazioni devono essere chiare e comprensibili;d.continuità: i principi della presentazione dei conti e della contabilità devono essere mantenuti invariati in un arco di tempo quanto più lungo possibile e consentire la comparabilità;e.espressione al lordo: le spese e i ricavi, nonché le uscite e le entrate per investimenti devono essere indicate separatamente nel loro importo integrale, senza reciproca compensazione.
Art. 4 Norme di riferimento per la presentazione dei conti

1 La presentazione dei conti è retta dagli International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)1.

2 Le deroghe agli IPSAS sono disciplinate nell’allegato 1. Le specifiche IPSAS figurano nell’allegato 2.


1 www.ifac.org/public-sector


Sezione 2: Conti annuali

Art. 5 Struttura

I conti annuali del Consiglio dei PF, dei PF e degli istituti di ricerca presentano la stessa struttura del conto annuale del settore dei PF conformemente all’articolo 35 capoverso 2 della legge sui PF.

Art. 6 Piano contabile generale

Il Consiglio dei PF stabilisce in istruzioni il piano contabile generale dei conti annuali conformemente al piano contabile generale del consuntivo consolidato della Confederazione.

Art. 7 Bilancio

1 Il bilancio documenta i valori patrimoniali (attivi) nonché gli impegni e il capitale proprio (passivi).

2 I valori patrimoniali sono attribuiti alla sostanza circolante o alla sostanza fissa.

3 Gli impegni sono articolati in capitale di terzi a breve e a lunga scadenza.

Art. 8 Principi per l’iscrizione a bilancio

1 Gli elementi patrimoniali sono iscritti a bilancio come attivi se:

a.produrranno un’utilità economica o servono all’adempimento immediato di compiti pubblici; eb.il loro valore può essere determinato in modo affidabile.

2 Gli impegni esistenti originati da un evento avvenuto nel passato sono iscritti a bilancio come passivi se il loro adempimento comporterà verosimilmente un deflusso di fondi.

3 Gli accantonamenti sono costituiti per impegni originati da un evento avvenuto nel passato, se vige incertezza circa il momento dell’adempimento o l’ammontare del futuro deflusso di fondi.

4 Gli elementi patrimoniali e gli impegni sono iscritti a bilancio nel periodo contabile nel quale le condizioni di cui ai capoversi 1, 2 e 3 per l’iscrizione all’attivo o al passivo sono soddisfatte.

5 Si può rinunciare a un’iscrizione a bilancio se il limite di iscrizione all’attivo o al passivo non è raggiunto (art. 10).

6 Il Consiglio dei PF disciplina in istruzioni le condizioni alle quali è ammessa in via eccezionale un’iscrizione collettiva all’attivo o al passivo.

Art. 9 Principi di valutazione e ammortamenti

1 I principi di valutazione si basano sulle prescrizioni dell’IPSAS.

2 Non sono da iscrivere all’attivo i beni culturali come le collezioni d’arte e didattiche, le collezioni storiche e le biblioteche.

3 Secondo il loro genere, gli elementi patrimoniali e gli impegni sono riuniti in classi. All’interno di una classe si applicano gli stessi principi di valutazione.

4 Il Consiglio dei PF stabilisce in istruzioni:

a.i principi di valutazione applicabili alle singole classi;b.le classi di investimento e i loro tassi di ammortamento.
Art. 10 Limiti dell’iscrizione all’attivo e al passivo

1 Gli investimenti e le scorte sono iscritti all’attivo a partire dai seguenti valori:

a.immobili: a partire da 100 000 franchi;b.ampliamenti per usi specifici di immobili di proprietà della Confederazione e di immobili in locazione: a partire da 100 000 franchi;c.beni mobili: a partire da 10 000 franchi;d.valori patrimoniali immateriali acquistati: a partire da 100 000 franchi;e.valori patrimoniali immateriali generati dall’istituzione stessa: a partire da un milione di franchi;f.scorte: a partire da 100 000 franchi.

2 Gli accantonamenti sono costituiti a partire da un importo di 500 000 franchi.

3 Si devono operare limitazioni temporali a partire da un importo di 100 000 franchi.

4 Il Consiglio dei PF può stabilire altri limiti in istruzioni.

Art. 11 Riserve

1 Possono costituire riserve sia il Consiglio dei PF, sia i PF e gli istituti di ricerca.

2 Le riserve fanno parte del capitale proprio.

3 La costituzione e lo scioglimento di riserve non avvengono direttamente attraverso il conto economico.

4 Il Consiglio dei PF disciplina in istruzioni la costituzione e lo scioglimento di riserve.

Art. 12 Conto economico

Il conto economico contiene le spese e i ricavi, nonché il risultato annuale dell’esercizio in corso.

Art. 13 Conto dei flussi di tesoreria

1 Il conto dei flussi di tesoreria informa sull’origine e sull’utilizzo delle liquidità e degli investimenti di denaro a breve termine e ne documenta le variazioni.

2 Indica il flusso del capitale da:

a.attività operative (cash flow);b.attività di investimento; ec.attività di finanziamento.

3 Il conto degli investimenti fa parte del conto dei flussi di tesoreria.

Art. 14 Indicazione del capitale proprio

L’indicazione del capitale proprio documenta le cause della variazione del capitale proprio.

Art. 15 Allegato

L’allegato al conto annuale comprende in particolare i seguenti punti:

a.menziona la normativa tecnica da applicare alla presentazione dei conti e motiva le deroghe;b.riassume i principi della presentazione dei conti, compresi i principi essenziali dell’iscrizione a bilancio e della valutazione;c.illustra in forma concisa i dettagli essenziali relativi alle altre parti del conto annuale;d.contiene ulteriori indicazioni importanti per valutare la situazione inerente al patrimonio e ai ricavi, gli impegni e i rischi finanziari.
Art. 16 Consolidamento

1 Il conto annuale consolidato del settore dei PF è redatto secondo il principio del consolidamento integrale. Comprende i conti annuali consolidati del Consiglio dei PF, dei PF e degli istituti di ricerca.

2 Fornisce una visione globale della situazione inerente al patrimonio, alle finanze e ai ricavi del settore dei PF, rettificata quanto alle interrelazioni interne.

3 Forma la base per il trasferimento nel consuntivo consolidato della Confederazione in base alle prescrizioni vigenti per le unità amministrative decentralizzate della Confederazione.

4 Il consolidamento dei conti annuali del Consiglio dei PF, dei PF e degli istituti di ricerca segue le stesse regole del consolidamento del conto annuale del settore dei PF.

5 Il Consiglio dei PF stabilisce in istruzioni i...

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