Ordonnance du Conseil des EPF sur le personnel du domaine des écoles polytechniques fédérales (2020-10-01)

Date de publication15 mars 2001

(Ordinanza sul personale del settore dei PF, OPers PF)1

del 15 marzo 2001 (Stato 1° ottobre 2020)

Approvata dal Consiglio federale il 25 aprile 2001

Il Consiglio dei PF,

visto l’articolo 37 capoverso 3 della legge del 24 marzo 20002 sul personale federale (LPers); visto l’articolo 2 capoverso 2 dell’ordinanza quadro del 20 dicembre 20003 relativa alla legge sul personale federale (ordinanza quadro LPers),

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Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione

(art. 2 LPers)

1 La presente ordinanza disciplina i rapporti di lavoro dei collaboratori del settore dei politecnici federali (settore dei PF).

2 La presente ordinanza non si applica:

a.1ai rapporti di lavoro di cui all’articolo 17 capoverso 1 della legge del 4 ottobre 19912 sui PF;abis.3 ai rapporti di lavoro dei professori ordinari, straordinari e assistenti dei due PF, salvo che l’ordinanza del 18 settembre 20034 sul corpo professorale non rimandi espressamente alla presente ordinanza;b.agli apprendisti che sottostanno alla legge federale del 19 aprile 19785 sulla formazione professionale.

1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal CF il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).
2 RS 414.110
3 Introdotta dal n. I dell’O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal CF il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).
4 RS 172.220.113.40
5 [RU 1979 1687, 1985 660 n. I 21, 1987 600 art. 17 n. 3, 1991 857 all. n. 4, 1992 288 all. n. 17 2521 art. 55 n. 1, 1996 2588 art. 25 cpv. 2 ed all. n. 1, 1998 1822 art. 2, 1999 2374 n. I 2, 2003 187 all. n. II 2. RU 2003 4557 all. n. I 1]. Attualmente la LF del 13 dic. 2002 (RS 412.10).

Art. 2 Competenze

(art. 3 LPers)

1 Il Consiglio dei PF è competente per l’avvio, la modifica e la cessazione dei rapporti di lavoro, come pure per tutte le decisioni attinenti ai rapporti di lavoro concernenti:

a.1i membri delle direzioni degli istituti, esclusi i presidenti delle scuole e i direttori degli istituti di ricerca (altri membri delle direzioni degli istituti);b.i collaboratori del Consiglio dei PF;c.2i collaboratori della segreteria della Commissione di ricorso dei PF; le decisioni sono prese d’intesa con il presidente della Commissione.

2 Il Consiglio dei PF può delegare le competenze di cui al capoverso 1 lettere b e c al suo presidente o al suo segretario generale.3

3 Le direzioni dei PF e i direttori degli istituti di ricerca sono competenti per l’avvio, la modifica e la cessazione dei rapporti di lavoro dei loro collaboratori, nonché per tutte le decisioni attinenti a tali rapporti di lavoro.4

4 Il Consiglio dei PF è competente per l’applicazione della presente ordinanza ai suoi collaboratori.

5 ...5


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 6 mar. 2013, approvata dal CF il 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1777).
2 Introdotta dal n. I dell’O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal CF il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal CF il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).
4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal CF il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).
5 Abrogato dal n. I dell’O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal CF il 23 giu. 2004, con effetto dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).

Art. 3 Disciplinamento delle questioni di dettaglio

1 I due PF e gli istituti di ricerca disciplinano, ove necessario, i dettagli relativi al proprio personale per quanto non vi sia un altro servizio preposto a tale scopo.

2 Informano adeguatamente i collaboratori sul disciplinamento delle questioni di dettaglio.


Capitolo 2: Politica del personale

Sezione 1: Principio

Art. 4

1 Il Consiglio dei PF, i due PF e gli istituti di ricerca si adoperano per:

a.una politica del personale progressista e sociale;b.condizioni di lavoro allettanti e competitive a livello nazionale e internazionale;c.un impiego adeguato, economico e socialmente responsabile dei loro collaboratori;d.l’assunzione e il promovimento di collaboratori adeguati.

2 La politica del personale tiene conto degli obiettivi dell’insegnamento, della ricerca e dei servizi così come definiti nella legislazione sui PF. Si ispira alla politica del personale del Consiglio federale, nonché alla convenzione conclusa con le parti sociali.

3 I due PF e gli istituti di ricerca sono responsabili dell’applicazione della politica del personale. Adottano nel proprio settore le necessarie misure organizzative e del personale.


Sezione 2: Sviluppo del personale

Art. 5 Competenza

(art. 4 cpv. 2 lett. b LPers)

1 I due PF e gli istituti di ricerca promuovono lo sviluppo di tutto il personale. Accrescono in questo modo la qualità delle loro prestazioni, ampliano la competenza tecnica dei collaboratori e ne migliorano la competitività sul mercato del lavoro.

2 I collaboratori sono tenuti a perfezionarsi in base alle loro attitudini e alle esigenze del mercato del lavoro e ad aprirsi ai cambiamenti.

3 I due PF e gli istituti di ricerca partecipano in modo commisurato alle spese di perfezionamento del personale. I diritti e gli obblighi reciproci possono essere stabiliti in convenzioni sul perfezionamento.

Art. 6 Promovimento del corpo accademico intermedio

(art. 4 cpv. 2 lett. b LPers)

I due PF e gli istituti di ricerca stilano piani di carriera per gli assistenti, gli assistenti in capo e i collaboratori scientifici.

Art. 7 Colloquio di valutazione e di promozione1

(art. 4 cpv. 3 LPers)

1 I superiori svolgono almeno una volta all’anno un colloquio di valutazione con i propri collaboratori. Quest’ultimo serve a tracciare un bilancio e a favorire il promovimento dei collaboratori, a valutare le loro prestazioni e a dar loro l’occasione di esprimersi circa il modo di agire dei superiori.

2 Sono in particolare oggetto del colloquio:

a.la definizione di obiettivi e la loro verifica;b.la situazione lavorativa;c.le possibilità e le misure di sviluppo;d.2l’avvio di misure appropriate concernenti la funzione o il rapporto di lavoro.

3 La prestazione dei collaboratori è valutata secondo criteri stabiliti.

4 I collaboratori si esprimono sul modo di agire dei superiori. I loro riscontri servono ai superiori per lo sviluppo dell’unità organizzativa.

5 Con i collaboratori che sono impiegati a tempo determinato da più di cinque anni ai sensi dell’articolo 17b della legge del 4 ottobre 19913 sui PF deve essere redatta al massimo entro quattro anni una pianificazione scritta della carriera. Il documento deve essere rielaborato al massimo dopo tre anni.4


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 6 mar. 2013, approvata dal CF il 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1777).
2 Introdotta dal n. I dell’O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).
3 RS 414.110
4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 6 mar. 2013, approvata dal CF il 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1777).

Art. 8 Sviluppo delle capacità gestionali

(art. 4 cpv. 2 lett. c LPers)

I due PF e gli istituti di ricerca elaborano programmi mirati allo sviluppo delle capacità gestionali. Questi ultimi hanno per scopo di permettere ai collaboratori idonei l’accesso a funzioni direttive e di promuovere le capacità gestionali a tutti i livelli, in particolare nei settori dell’insegnamento, della ricerca e dei servizi.

Art. 9 Protezione della personalità

(art. 4 cpv. 2 lett. g LPers)

1 I due PF e gli istituti di ricerca provvedono a creare un clima di rispetto e di fiducia scevro da qualsiasi discriminazione.

2 Mediante misure adeguate e indipendentemente dalle persone da cui queste emanino, impediscono attentati inammissibili alla personalità dei singoli collaboratori, quali in particolare:

a.il rilevamento sistematico di dati riguardanti le prestazioni individuali all’insaputa degli interessati;b.la perpetrazione o la tolleranza di aggressioni o atti lesivi della dignità personale e professionale.

3 I due PF e gli istituti di ricerca designano un servizio incaricato di offrire consulenza e sostegno ai collaboratori che si sentono sfavoriti o discriminati. Nell’adempimento dei propri compiti, tale servizio non è vincolato da direttive.

Art. 10 Parità di trattamento

(art. 4 cpv. 2 lett. d LPers)

1 I due PF e gli istituti di ricerca prendono misure mirate per garantire pari opportunità e la parità di trattamento tra uomini e donne.

2 Tutelano la dignità delle donne e dell’uomo sul posto di lavoro e prendono misure intese a far rispettare il divieto di discriminazione.

Art. 11 Altre misure

(art. 4 cpv. 2 lett. e, f, h-k, 32 lett. d LPers)

I due PF e gli istituti di ricerca prendono, ciascuno per il proprio settore, misure per:

a.promuovere il plurilinguismo, l’equa rappresentanza delle comunità linguistiche e la comprensione tra le stesse;b.garantire pari opportunità ai disabili, segnatamente in materia di impiego e di integrazione;c.promuovere presso i collaboratori un comportamento rispettoso dell’ambiente, della salute e della sicurezza sul posto di lavoro;d.creare posti di tirocinio e di perfezionamento;e.creare condizioni di lavoro che consentano ai collaboratori di adempiere alle proprie responsabilità in ambito familiare e sociale;f.fornire un’informazione esaustiva e tempestiva ai collaboratori.

Sezione 3: Coordinamento e rapporti

Art. 12

(art. 5 LPers)

1 Il Consiglio dei PF coordina, nel quadro dei principi formulati nell’articolo 4, la politica del personale elaborata dai due PF e dagli istituti di ricerca.

2 I due PF e gli istituti di ricerca verificano periodicamente il conseguimento degli obiettivi fissati nella LPers e nella presente ordinanza e ne fanno rapporto al Consiglio dei PF.

3 Il rapporto contiene in particolare indicazioni circa:

a.la composizione del personale;b.i costi del personale;c.il grado di soddisfazione nel...

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