Ordonnance du DFF sur les allégements fiscaux pour l’impôt sur les huiles minérales (2019-12-01)
| Date de publication | 22 novembre 2013 |
del 22 novembre 2013 (Stato 1° dicembre 2019)
Il Dipartimento federale delle finanze (DFF),
vista la legge del 21 giugno 19961 sull’imposizione degli oli minerali; vista l’ordinanza del 20 novembre 19962 sull’imposizione degli oli minerali (OIOm),
ordina:
Le agevolazioni fiscali sono concesse secondo la tariffa di cui all’allegato 1.
Per le corse con veicoli stradali non dotati di filtro antiparticolato o di un sistema equivalente, l’impresa di trasporto ha diritto alla restituzione del supplemento fiscale sugli oli minerali se le corse sono effettuate per il trasporto di persone con una concessione dell’Ufficio federale dei trasporti (UFT).
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFF del 18 set. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU 2019 3069).
1 Per le corse con i seguenti veicoli stradali, l’impresa di trasporto ha diritto alla restituzione del supplemento fiscale sugli oli minerali e alla restituzione parziale dell’imposta sugli oli minerali se le corse sono effettuate per il trasporto di persone con una concessione dell’UFT: 2
a.veicoli stradali dotati di filtro antiparticolato o di un sistema equivalente;b.veicoli EURO IV, EURO V ed EEV non dotati di filtro antiparticolato o di un sistema equivalente e che, secondo la licenza di circolazione, sono stati messi in circolazione per la prima volta entro il 31 dicembre 2007.2 Per veicoli stradali con filtro antiparticolato si intendono i veicoli dotati di sistemi di filtro antiparticolato che soddisfano i criteri di cui all’allegato 4 numero 32 dell’ordinanza del 16 dicembre 19853 contro l’inquinamento atmosferico.
3 Per veicoli stradali con un sistema equivalente al filtro antiparticolato si intendono i veicoli che:
a.raggiungono una massa di particelle inferiore a 0,05 g/km e un numero di particelle inferiore a 1013/km nel ciclo di bus (p. es. ciclo urbano di Braunschweig definito dall’Università Tecnica di Graz);b.raggiungono una massa di particelle inferiore a 0,01 g/kWh e un numero di particelle inferiore a 5*1012/kWh per ciclo di prova definito secondo il tipo nella direttiva 88/77/CEE4; o chec.rispettano i limiti d’emissione Euro VI secondo il regolamento (UE) n. 582/20115.4 Alla domanda di restituzione occorre allegare una prova corrispondente. Quest’ultima può essere fornita analogamente a quella relativa all’osservanza delle prescrizioni sui gas di scarico conformemente alle istruzioni dell’Ufficio federale delle strade del 17 settembre 20106 sull’esonero dell’approvazione del tipo.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFF del 18 set. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU 2019 3069).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFF del 18 set. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU 2019 3069).
3 RS 814.318.142.1
4 Direttiva 88/77/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1987, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai provvedimenti da prendere contro l’emissione di gas inquinanti prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione dei veicoli, GU L 36 del 9.2.1988, pag. 33; modificata da ultimo dalla direttiva 2001/27/CE, GU L 107 del 18.4.2001, pag. 15; nonché direttiva 2005/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l’emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e contro l’emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli, GU L 275 del 20.10.2005, pag. 1; modificata da ultimo dalla direttiva 2008/74/CE, GU L 192 del 19.7.2008, pag. 51.
5 Regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le emissioni dei veicoli pesanti (Euro VI) e recante modifica degli allegati I e III della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 167 del 25.6.2011, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 64/2012 della Commissione del 23 gennaio 2012, GU L 28 del 31.1.2012, pag. 1.
6 Le istruzioni possono essere consultate e scaricate dal sito dell’Ufficio federale delle strade: www.astra.admin.ch > Documentazione > Legislazione > Prescrizioni > Documenti da scaricare concernenti la circolazione stradale > Istruzioni.
Per le corse con veicoli su rotaia, l’impresa di trasporto ha diritto alla restituzione del supplemento fiscale sugli oli minerali e alla restituzione parziale dell’imposta sugli oli minerali se le corse sono effettuate per il trasporto di persone con una concessione dell’UFT.
1 Introdotto dal n. I dell’O del DFF del 18 set. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU 2019 3069).
1 Per le corse con battelli, l’impresa di trasporto ha diritto alla restituzione del supplemento fiscale sugli oli minerali e alla restituzione parziale dell’imposta sugli oli minerali se le corse:
a.sono effettuate per il trasporto di persone con una concessione dell’UFT; ob.sono effettuate per il trasporto transfrontaliero di persone con autorizzazione federale, a condizione che vi sia un’indennità dei costi non coperti ai sensi dell’articolo 28 della legge del 20 marzo 20092 sul trasporto di viaggiatori.2 Sulle acque di confine sussiste il diritto alla restituzione ai sensi del capoverso 1 anche per le corse su tratti di linea al di fuori del territorio nazionale svizzero, se almeno uno degli attracchi della linea si trova nel territorio nazionale svizzero.
1 Introdotto dal n. I dell’O del DFF del 18 set. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU 2019 3069).
2 RS 745.1
Il diritto alla restituzione ai sensi degli articoli 2–3b vale anche per le corse di sostituzione e di rinforzo nonché per le corse a vuoto effettuate per necessità d’esercizio.
1 Introdotto dal n. I dell’O del DFF del 18 set. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU 2019 3069).
1 Abrogati dal n. I dell’O del DFF del 25 mag. 2016, con effetto dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2683).
L’imposta è restituita:
a.sull’1,2 per mille del volume imponibile all’atto del carico nelle autocisterne;b.sullo 0,9 per mille del volume imponibile all’atto del carico nei carri cisterna ferroviari.1 Per calcolare il consumo secondo norma di un’azienda agricola si parte dal presupposto che esso sia costituito per il 16 per cento da benzina e per l’84 per cento da olio diesel. Il petrolio, il white spirit e i biocarburanti sono equiparati all’olio diesel.1
2 Il consumo secondo norma è calcolato come segue: [(cifra di superficie + 0,5) × 130 litri × 0,16] + [(cifra di superficie + 0,5) × 100 litri × 0,84].
3 Se la cifra di superficie è uguale o inferiore a 12, il consumo secondo norma è desumibile dall’allegato 2.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFF del 25 mag. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2683).
1 Per determinare la cifra di superficie si tiene conto delle superfici e colture principali seguenti:
a.superfici foraggere sulle quali è stata effettuata almeno una falciatura foraggera con un apparecchio a motore (terreno prativo) durante il periodo di restituzione (art. 59 cpv. 2 OIOm);b.aerodromi, piazze d’esercizio e almende sui quali è stata effettuata almeno una falciatura foraggera con un apparecchio a motore durante il periodo di restituzione;c.superfici sulle quali sono stati coltivati cereali, mais, barbabietole da foraggio o barbabietole da zucchero, patate, frutti oleosi, piselli da trebbiare, tabacco, luppolo, piante tessili o piante medicinali e il cui suolo è stato lavorato almeno una volta con un apparecchio a motore durante il periodo di restituzione (terreno coltivo);d.vigneti e vivai viticoli (terreno coltivato a vigna);e.piantagioni di alberi da frutta e colture di bacche;f.vivai di alberi da frutta e forestali;g.colture di verdura e di erbe da cucina (terreno orticolo);h.superfici da strame sulle quali è stata effettuata almeno una falciatura foraggera con un apparecchio a motore durante il periodo di restituzione;i.foreste;j.canne;k.colture di fiori da recidere.2 La cifra di superficie è la somma dei risultati ottenuti moltiplicando le superfici in ettari per i coefficienti qui appresso:
Coefficiente | |
| a.terreno prativo: | |
| –sfruttato in modo estensivo | 0,7 |
| –altro | 1,0 |
| b.aerodromi, piazze d’esercizio e almende | 0,3 |
| c.terreno coltivo | 1,7 |
| d.terreno coltivato a vigna | 2 |
| e.piantagioni di alberi da frutta e colture di bacche | 1,5 |
| f.vivai di alberi da frutta e forestali | 1,5 |
| g.terreno orticolo | 4,5 |
| h.superfici da strame | 0,3 |
| i.foreste | 0,15 |
| j.canne | 1 |
| k.colture di fiori da recidere | 3 |
1 La restituzione è concessa per le macchine, i veicoli, i lavori e i trasporti di cui all’allegato 3 ed è calcolata in base al consumo secondo norma ivi menzionato.
2 Se sono impiegati diversi generi di carburanti:
a.per i trasporti secondo l’allegato 3 numero 1 il consumo secondo norma è calcolato per la benzina e ripartito proporzionalmente alla potenza del veicolo tra la benzina e l’olio diesel; la parte concernente l’olio diesel è moltiplicata per il coefficiente 0,71;b.per i lavori secondo l’allegato 3...Pour continuer la lecture
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