Ordonnance du DFI réglant l’hygiène dans la production laitière (2020-12-08)

Date de publication23 novembre 2005

(OIgPL)

del 23 novembre 2005 (Stato 8 dicembre 2020)

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI)1,

visto l’articolo 2 dell’ordinanza del 20 ottobre 20102 sul controllo del latte; visto l’articolo 7 capoverso 1 dell’ordinanza del 23 novembre 20053 concernente la produzione primaria;4

ordina:

Sezione 1: Campo d’applicazione
Art. 11

La presente ordinanza è applicabile:

a.alle aziende detentrici di animali che producono latte destinato a essere fornito quale derrata alimentare;b.al trasporto di latte.

1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 20 ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5025).


Sezione 2: Foraggiamento e tenuta degli animali
Art. 2 Locali di stabulazione

1 La stalla in cui è tenuto il bestiame da latte, gli abbeveratoi e le attrezzature per il foraggiamento, nonché i locali appartenenti alla stalla vanno mantenuti puliti, in ordine e in ottimo stato.

2 I giacigli devono essere asciutti e puliti. Come lettiera sono autorizzati paglia e altri materiali adeguati in ottimo stato che non costituiscono un pericolo per la salute degli animali e non pregiudicano la qualità del latte.

Art. 3 Tenuta e cura degli animali

Per la tenuta degli animali fanno stato i seguenti principi:

a.il bestiame da latte deve essere tenuto pulito e in buona salute;b.gli animali affetti o sospettati di essere affetti da una malattia trasmissibile all’uomo vanno isolati in modo efficace;c.è vietata la tenuta di animali da reddito che non siano delle specie bovina, equina, ovina e caprina nelle stalle e nelle corti del bestiame da latte.
Art. 4 Foraggiamento

1 Gli alimenti e l’acqua per l’abbeveramento non devono pregiudicare la salute degli animali e la qualità del latte. Si possono utilizzare unicamente alimenti per animali puliti, non avariati e ineccepibili dal profilo igienico.

2 L’allegato 1 elenca gli alimenti vietati o il cui impiego è soggetto a restrizioni per gli animali tenuti nelle stalle del bestiame da latte.

Art. 5 Foraggiamento senza insilati

1 Agli animali in lattazione non si possono somministrare insilati se il latte da essi prodotto è utilizzato per la fabbricazione di formaggio ai sensi dell’articolo 3 dell’ordinanza del 7 dicembre 19981 sul sostegno del prezzo del latte. L’allegato 2 numero 1 stabilisce le esigenze per il passaggio al foraggiamento senza insilati.

2 Gli alimenti per animali di cui all’allegato 2 numero 2 sono vietati o soggetti a utilizzazione ristretta durante il periodo della fabbricazione del formaggio e nelle quattro settimane che lo precedono.

3 La somministrazione di insilati ad animali che non siano animali in lattazione è autorizzata solo alle condizioni e oneri di cui all’allegato 2 numero 3.


1 [RU 1999 1226, 2000 406, 2001 842, 2002 213 3050, 2003 5491, 2005 2545, 2006 893, 2007 1469 all. 4 n. 57. RU 2008 3839 art. 15 n 1]. Vedi ora l’O del 25 giu. 2008 (RS 916.350.2).


Sezione 3: Salute degli animali
Art. 6 Controllo delle mammelle

1 Allo scopo di diagnosticare le infiammazioni croniche o subcliniche, le mammelle di tutte le vacche il cui latte viene fornito devono essere sottoposte alla prova di Schalm almeno una volta al mese. Il latte di quarti che reagiscono positivamente alla prova di Schalm (++, +++) è considerato difettoso.

2 Nelle aziende d’estivazione il primo controllo va eseguito al più tardi sette giorni dopo il carico dell’alpe.

3 La prova di Schalm può essere sostituita dalla determinazione, per ogni vacca, del numero di cellule in campioni di mungitura quotidiana dei 4/4, eseguita dalle federazioni d’allevamento, oppure dalla misurazione permanente della conduttività del latte di ogni quarto. Se il numero di cellule del latte di una vacca è superiore a 150 000 o la conduttività del latte di un quarto diverge dalla norma nella misura del 50 per cento, occorre sottoporre la vacca alla prova di Schalm.

4 I risultati dei controlli devono essere registrati per scritto e conservati per tre anni.1


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 13 feb. 2008, in vigore dal 1° mar. 2008 (RU 2008 567).

Art. 7 Trattamento con medicamenti

1 Per i trattamenti medicamentosi vanno osservate le esigenze dell’ordinanza del 18 agosto 20041 sui medicamenti per uso veterinario.

2 L’obbligo di tenere un registro è retto dagli articoli 25–29 dell’ordinanza del 18 agosto 2004 sui medicamenti per uso veterinario.


1 RS 812.212.27


Sezione 4: Esigenze relative al latte
Art. 8 Esigenze d’igiene concernenti il latte1

1 Può essere fornito solo latte di qualità ineccepibile e dalla composizione inalterata proveniente da animali in buona salute.

2 Il latte deve soddisfare le seguenti esigenze, che tengono conto della dispersione dovuta al metodo impiegato:2

a.3Latte vaccino:

Criterio

Esigenza

Numero di germi a 30 °C (al ml)

a

Cellule somatiche (al ml)

b

Sostanze inibitrici

non accertabili

aMedia geometrica mensile dei risultati di analisi di almeno due campioni per ogni mese civile .

b Media geometrica mensile dei risultati di analisi di almeno due campioni per ogni mese civile.

b.4Latte di altre specie animali:

Criterio

Esigenza

Numero di germi a 30 °C (al ml)

Sostanze inibitrici

non accertabili

3 In ogni mese di produzione, il latte deve essere analizzato almeno due volte al fine di verificare se soddisfa le esigenze di cui al capoverso 2.5


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 20 ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5025).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 20 ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5025).
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 20 ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5025).
4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 13 feb. 2008, in vigore dal 1° mar. 2008 (RU 2008 567).
5 Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 20 ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5025).

Art. 9 Latte che non soddisfa le esigenze

Se il latte non soddisfa le esigenze di cui all’articolo 8, i laboratori di prova informano l’autorità competente. I produttori devono adottare le necessarie misure di risanamento.

Art. 10 Divieto di fornire il latte

1 È vietata la fornitura di:

a.latte di animali ai quali sono stati somministrati sostanze o prodotti vietati, non autorizzati o non ammessi per un determinato trattamento;b.latte di animali trattati con medicamenti o altri prodotti o sostanze che richiedono il rispetto di un termine d’attesa per la fornitura del latte o che possono pregiudicare la qualità del latte, se il trattamento non si è ancora concluso o il termine d’attesa non è scaduto;c.latte di animali che presentano sintomi di una malattia trasmissibile all’uomo attraverso il latte, in particolare la tubercolosi e la brucellosi, o che si sospetta siano affetti da una tale malattia;d.latte di animali colpiti da una malattia che può alterare la qualità del latte come infezioni o malattie del tubo digerente con diarrea e febbre, acetonemia, cisti ovariche, infezioni dell’apparato genitale con perdite;e.latte proveniente da mammelle visibilmente infiammate o che sono risultate positive alla prova di Schalm;f.latte di animali con ferite aperte e purulente alle mammelle o nella zona circostante o altre ferite che possono alterare il latte;g.latte prodotto nei primi otto giorni successivi all’inizio della lattazione;h.1...i.latte di vacche che producono meno di due litri di latte al giorno;j.latte non idoneo per l’utilizzazione prevista;k.latte della premungitura.

2 Gli animali che hanno subito un trattamento veterinario e il cui latte rischia di contenere sostanze estranee devono essere identificati.

3 Il latte di animali che presentano segni clinici di una malattia delle mammelle può essere utilizzato quale derrata alimentare unicamente secondo le istruzioni di un veterinario.

4 Il colostro ai sensi dell’articolo 66a dell’ordinanza del DFI del 23 novembre 20052 sulle derrate alimentari di origine animale, munto nei cinque giorni dopo il parto, può essere commercializzato. Il colostro deve essere separato dal resto del latte e consegnato con la relativa designazione. È vietato mescolare il colostro con il latte. Le esigenze d’igiene per la produzione lattiera valgono analogamente per il colostro.3


1 Abrogata dal n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, con effetto dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2545).
2 [RU 2005 6043, 2006 4949 n. II, 2008 1009 n. II e III 6037 n. II e III, 2009 2019 n. II, 2010 4637, 2013 4969 n. II. RU 2017 973 art. 105]. Vedi ora l’O del 16 dic. 2016 (RS 817.022.108).
3 Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 13 feb. 2008, in vigore dal 1° mar. 2008 (RU 2008 567).


Sezione 5: Produzione del latte
Art. 11 Igiene del personale

1 Le persone addette alla mungitura o al trattamento del latte devono curare con grande attenzione la pulizia personale. Nell’area di mungitura devono essere disponibili installazioni idonee che consentano alle persone di lavarsi regolarmente mani e braccia.

2 Esse devono indossare abiti puliti e adeguati.

3 Le persone affette dalla forma acuta di una malattia trasmissibile attraverso le derrate alimentari o che espellono agenti patogeni in grado di contaminare le derrate alimentari non possono né mungere né trattare il latte. Esse devono dichiarare al produttore eventuali sintomi di una malattia accertati da un medico. Il produttore è tenuto ad informare il proprio personale del carattere obbligatorio di tale dichiarazione.

Art. 12 Mungitura

1 Prima della mungitura occorre pulire ed eliminare da eventuali resti d’acqua le parti dell’impianto, i recipienti e le attrezzature per il latte entrate in contatto con il latte.

2 Prima dell’inizio della mungitura i capezzoli, la mammella e le parti adiacenti devono essere puliti.

3 In fase di premungitura il latte di ogni animale deve essere controllato al fine di rilevare anomalie organolettiche o fisico-chimiche. Il latte che presenta anomalie organolettiche o fisico-chimiche non può essere...

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