Ordonnance du DFI sur les prestations dans l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie (2020-12-01)

Date de publication29 septembre 1995

(Ordinanza sulle prestazioni, OPre)1

del 29 settembre 1995 (Stato 1° dicembre 2020)

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI),

visti gli articoli 33, 36 capoverso 1, 54 capoversi 2–4, 59a, 62, 65 capoverso 3, 65b capoverso 3, 65f capoverso 5, 65g capoverso 3, 70a, 75, 77 capoverso 4 e 104a dell’ordinanza del 27 giugno 19952 sull’assicurazione malattie (OAMal),3

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Titolo 1: Prestazioni

Capitolo 1: Prestazioni mediche, chiropratiche e farmaceutiche4

Sezione 1: Rimunerazione obbligatoria
Art. 11

1 Lʼallegato 1 indica le prestazioni di cui allʼarticolo 33 lettere a e c OAMal, che sono state esaminate dalla Commissione federale delle prestazioni generali e delle questioni fondamentali e di cui lʼassicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (assicurazione):

a.assume i costi;b.assume i costi solo a determinate condizioni;c.non assume i costi.

2 Lʼallegato 1 non è pubblicato né nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) né nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS). Le modifiche e le versioni consolidate dellʼallegato 1 sono pubblicate sul sito Internet dellʼUfficio federale della sanità pubblica (UFSP)2.


1 Nuovo testo giusta il n. I dellʼO del DFI del 7 feb. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 529).
2 www.ufsp.admin.ch > Assicurazioni > Assicurazione malattie > Prestazioni e tariffe > Prestazioni mediche


Sezione 2: Psicoterapia effettuata dal medico
Art. 21Principio

1 L’assicurazione assume i costi della psicoterapia effettuata dal medico secondo i metodi la cui efficacia è dimostrata scientificamente.

2 La psicoterapia è una forma di terapia che:

a.concerne malattie psichiche e psicosomatiche;b.persegue un obiettivo terapeutico definito;c.si basa prevalentemente sulla comunicazione verbale ma non esclude una terapia medicamentosa;d.poggia su una teoria dell’esperienza e del comportamento normali o patologici, nonché su una diagnostica orientata all’eziologia;e.comprende la riflessione sistematica, la costruzione e il mantenimento della relazione terapeutica;f.è caratterizzata dall’alleanza terapeutica e da sedute terapeutiche regolari pianificate in anticipo; eg.può essere praticata quale terapia individuale, di coppia, familiare o di gruppo.

1 Nuovo testo giusta il n. I dellʼO del DFI del 5 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2821).

Art. 31Assunzione dei costi

L’assicurazione assume al massimo i costi di 40 sedute d’accertamento e di terapia. È fatto salvo l’articolo 3b.


1 Nuovo testo giusta il n. I dellʼO del DFI del 5 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2821).

Art. 3a1

1 Introdotto dal n. I dellʼO del DFI del 3 lug. 2006 (RU 2006 2957). Abrogato dal n. I dellʼO del DFI del 5 giu. 2009, con effetto dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2821).

Art. 3b1Procedura per l’assunzione dei costi per una terapia che duri più di 40 sedute

1 Affinché dopo 40 sedute la cura continui ad essere rimunerata, il medico curante deve tempestivamente trasmettere un rapporto al medico di fiducia dell’assicuratore. Il rapporto deve indicare:

a.il genere di malattia;b.il genere, le modalità, lo svolgimento e i risultati del trattamento precedente;c.una proposta concernente il proseguimento della terapia con l’indicazione dell’obiettivo, dello scopo, delle modalità e della durata prevista.

2 Il rapporto può contenere soltanto le indicazioni necessarie per stabilire la rimunerazione obbligatoria dell’assicuratore.

3 Il medico di fiducia esamina la proposta sottopostagli e a sua volta propone se e per quale durata la terapia può continuare a carico dell’assicurazione fino al prossimo rapporto.

4 Entro 15 giorni dal ricevimento del rapporto, l’assicuratore comunica all’assicurato, con copia al medico curante, se e per quanto tempo saranno ulteriormente rimunerati i costi della psicoterapia.


1 Introdotto dal n. I dellʼO del DFI del 3 lug. 2006 (RU 2006 2957). Nuovo testo giusta il n. I dellʼO del DFI del 5 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2821).


Sezione 2a: Limitazione dell’assunzione dei costi per determinati interventi elettivi5
Art. 3c1

1 Se un intervento elettivo di cui all’allegato 1a numero I viene eseguito in ambito ospedaliero, l’assicurazione assume i costi per l’esecuzione dell’intervento soltanto se un’esecuzione ambulatoriale non è appropriata o non è economica a causa di circostanze particolari.

2 Un’esecuzione ambulatoriale non è appropriata o non è economica a causa di circostanze particolari se è soddisfatto uno dei criteri di cui all’allegato 1a numero II.

3 In circostanze diverse da quelle secondo i criteri di cui all’allegato 1a numero II va precedentemente richiesta la garanzia speciale dell’assicuratore. Quest’ultimo tiene conto della raccomandazione del medico di fiducia.

4 Lʼallegato 1a non è pubblicato né nella RU né nella RS. Le modifiche e le versioni consolidate dellʼallegato 1a sono pubblicate sul sito Internet dellʼUFSP2.3


1 Introdotto dal n. I dellʼO del DFI del 3 lug. 2006 (RU 2006 2957). Nuovo testo giusta il n. I dellʼO del DFI del 7 giu. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 2361 2837).
2 www.ufsp.admin.ch > Assicurazioni > Assicurazione malattie > Prestazioni e tariffe > Prestazione mediche > Allegato 1a dell’OPre
3 Introdotto dal n. I dellʼO del DFI del 7 feb. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 529).

Art. 3d1

1 Introdotto dal n. I dellʼO del DFI del 3 lug. 2006 (RU 2006 2957). Abrogato dal n. I dellʼO del DFI del 5 giu. 2009, con effetto dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2821).


Sezione 3: Prestazioni prescritte dai chiropratici
Art. 4

L’assicurazione assume i costi delle analisi, dei medicamenti, dei mezzi e degli apparecchi diagnostici e terapici, dei procedimenti di formazione d’immagini come pure delle prestazioni fisioterapiche seguenti, prescritti da chiropratici:1

a.2analisi:le analisi sono designate separatamente nell’elenco delle analisi giusta l’articolo 62 capoverso 1 lettera b OAMal;b.3medicamenti: specialità farmaceutiche dei seguenti gruppi terapeutici dell’elenco delle specialità:41.01.01.10 (Analgesici antipiretici), 01.12 (Miotonolitici: somministrati solo per via orale),2.504.99 (Gastroenterologica, Varia: solo i medicamenti che servono a inibire la secrezione di acidi gastrici o a proteggere la mucosa gastrica),3.07.02.10 (Minerali), 07.02.20 (Minerali combinati), 07.02.30 (Vitamine sole), 7.02.40 (Vitamine combinate), 07.02.50 (Altre combinazioni),4.607.10.10 (Antiinfiammatori soli), 07.10.21 (Antiinfiammatori combinati senza corticosteroidi: solo combinazioni di antiinfiammatori, medicamenti che servono a inibire la secrezione di acidi gastrici o a proteggere la mucosa gastrica), 07.10.40 (Medicamenti per uso topico: solo quelli con sostanze attive antiinfiammatorie),5.57.10.10 (Medicina complementare: antiinfiammatori soli);c.7mezzi e apparecchi: 1.i prodotti del gruppo 05. Bendaggi,2.i prodotti del gruppo 09.02.01, apparecchio per l'elettroneurostimolazione transcutanea (TENS),3.i prodotti del gruppo 16. Mezzi per la crioterapia e/o termoterapia,4.i prodotti del gruppo 23. Ortesi,5.8i prodotti del gruppo 35. Materiale per medicazione;d.9diagnostica per immagini: 1.radiografia dello scheletro,2.tomografia computerizzata (TC) della colonna vertebrale e delle estremità,3.risonanza magnetica nucleare (RMN) dello scheletro assiale e delle articolazioni periferiche,4.ecografia diagnostica,5.scintigrafia dello scheletro trifasica;e.10prestazioni di fisioterapia di cui all’articolo 5.

1 Nuovo testo giusta il n. I dellʼO del DFI del 24 giu. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2009 3527 6849 n. I).
2 Nuovo testo giusta il n. I dellʼO del DFI del 17 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5283).
3 Nuovo testo giusta il n. I dellʼO del DFI del 16 mag. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1251).
4 Nuovo testo giusta lʼall. 6 n. II 5 dellʼO del 21 set. 2018 sui medicamenti, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3577).
5 Nuovo testo giusta il n. I dellʼO del DFI del 6 giu. 2019, in vigore dal 1° lug. 2019 (RU 2019 1931).
6 Nuovo testo giusta il n. I dellʼO del DFI del 6 giu. 2019, in vigore dal 1° lug. 2019 (RU 2019 1931).
7 Nuovo testo giusta il n. I dellʼO del DFI del 10 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1925).
8 Nuovo testo giusta il n. I dellʼO del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2539).
9 Introdotta dal n. I dellʼO del DFI del 10 lug. 2000 (RU 2000 2546). Nuovo testo giusta il n. I dellʼO del DFI del 10 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1925).
10 Introdotta dal n. I dellʼO del DFI del 24 giu. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2009 3527 6849 n. I).


Sezione 4:6 Prestazioni farmaceutiche
Art. 4a

1 L’assicurazione assume i costi delle seguenti prestazioni dei farmacisti:

a.consulenza in relazione all’esecuzione di una ricetta medica che comprende almeno un medicamento dell’elenco delle specialità;b.esecuzione di una ricetta medica all’infuori delle ore d’apertura usuali locali, in caso d’urgenza;c.sostituzione di un preparato originale o di un generico prescritti dal medico con un generico meno caro;d.assistenza prescritta dal medico per l’assunzione di un medicamento.

2 L’assicurazione può assumere, nell’ambito di una convenzione tariffale, i costi di prestazioni più estese atte a contenere i costi, fornite a favore di un gruppo di assicurati.


Sezione 5:7 Prestazioni di medicina complementare forniteda un medico
Art. 4b

L’assicurazione assume i costi delle prestazioni nelle discipline seguenti se sono soddisfatte le condizioni esposte qui di seguito:

a.agopuntura, se il medico è titolare di un attestato di perfezionamento rilasciato conformemente al programma di formazione complementare del 1° luglio 20151 «Agopuntura e farmacoterapia cinese – MTC (ASA)» dell’Istituto svizzero per la formazione medica (ISFM);b.medicina antroposofica, se il medico è titolare di un attestato di perfezionamento rilasciato conformemente al programma di formazione complementare del 1° gennaio 1999 «Medicina antroposofica ampliata (ASMOA)» dell’ISFM, riveduto il 16 giugno 20162;c.terapia medicamentosa della...

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