Ordonnance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers du 18 décembre 2002 sur la prévention du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme dans le domaine des banques, des négociants en valeurs mobilières et des placements collectifs (Ordonnance 1 de la FINMA sur le blanchiment d’argent, OBA-FINMA 1) (2009-01-01)

Date de publication18 décembre 2002
1
Ordinanza
dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati
finanziari sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del
finanziamento del terrorismo nel settore delle banche, dei
commercianti di valori mobiliari e degli investimenti collettivi
(Ordinanza 1 FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA 1)1
del 18 dicembre 2002 (Stato 1° gennaio 2009)
L’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA), 2
visto l’articolo 17 della legge del 10 ottobre 19973 sul riciclaggio di denaro (LRD),4
ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Definizioni
Ai sensi della presente ordinanza si intendono per:
a. persone politicamente esposte:
1. le persone che occupano una funzione pubblica preminente all’estero,
quali: capi di Stato e di Governo, politici di alto rango a livello naziona-
le, alti funzionari dell’amministrazione, della giustizia, dell’esercito e
dei partiti a livello nazionale, organi superiori delle imprese pubbliche
di importanza nazionale,
2. le imprese e persone che sono riconoscibilmente legate per motivi fami-
liari, personali o d’affari alle persone sopra elencate;
b. negozianti professionali di biglietti di banca: imprese o persone del settore
non bancario svizzere o estere, che realizzano mediante la loro attività di
vendita e acquisto di biglietti di banca una cifra d’affari o un reddito impor-
tanti;
c. organizzazioni terroristiche: organizzazioni criminali ai sensi dell’arti-
colo 260ter del Codice penale5;
RU 2003 554
1 Nuovo testo giusta il n. I 4 dell'O della FINMA del 20 nov. 2008 che adegua alcune
ordinanze alle disposizioni della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore
dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5613).
2 Nuovo testo giusta il n. I 4 dell'O della FINMA del 20 nov. 2008 che adegua alcune
ordinanze alle disposizioni della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore
dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5613).
3 RS 955.0
4 Nuovo testo giusta il n. I 4 dell'O della FINMA del 20 nov. 2008 che adegua alcune
ordinanze alle disposizioni della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore
dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5613).
5 RS 311.0
955.022
Riciclaggio di denaro
2
955.022
d. società del gruppo: società che, secondo i termini delle disposizioni sui fondi
propri, sono comprese nel perimetro di consolidazione di un intermediario
finanziario ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1.
Art. 26 Campo d’applicazione
1 La presente ordinanza si applica agli intermediari finanziari secondo l’articolo 2
capoverso 2 lettere a, b, bbis e d LRD.
2 Nell’applicare l’ordinanza, e in particolare nel caso degli intermediari finanziari
secondo l’articolo 2 capoverso 2 lettere b e bbis LRD, la FINMA7 tiene conto delle
specificità dell’attività esercitata.
3 La FINMA rende pubblica la propria prassi.
4 Una società svizzera del gruppo comprendente un intermediario finanziario ai sensi
del capoverso 1 può, su sua richiesta, essere assoggettata alla sorveglianza della
FINMA per quel che concerne l’osservazione degli obblighi derivanti dalla presente
ordinanza, nella misura in cui:
a. essa esercita un’attività finanziaria ai sensi dell’articolo 2 capoverso 3 LRD;
b. essa adempie alle condizioni previste all’articolo 14 capoverso 2 LRD;
c. essa riconosce che la FINMA è abilitata a pronunciare nei suoi confronti le
misure previste agli articoli 19 e 20 LRD;
d. il gruppo assicura che controllerà il rispetto della presente ordinanza e che
provvederà all’applicazione di quest’ultima;
e. il gruppo assicura che darà mandato alla società di audit8 di controllare il
rispetto della presente ordinanza e di prendere posizione in merito nel rap-
porto di audit9 del gruppo, individualmente per ognuna delle società del
gruppo interessate.
5 La FINMA pubblica un elenco delle società del gruppo per le quali essa assicura la
sorveglianza conformemente al capoverso 2.
6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della CFB del 20 dic. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008
(RU 2008 2017).
7 Nuova espressione giusta il n. I 4 dell'O della FINMA del 20 nov. 2008 che adegua
alcune ordinanze alle disposizioni della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari,
in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5613). Di detta modifica è tenuto conto in tutto
il presente testo.
8 Nuova espressione giusta il n. I 4 dell'O della FINMA del 20 nov. 2008 che adegua
alcune ordinanze alle disposizioni della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari,
in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5613). Di detta modifica è tenuto conto in tutto
il presente testo.
9 Nuova espressione giusta il n. I 4 dell'O della FINMA del 20 nov. 2008 che adegua
alcune ordinanze alle disposizioni della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari,
in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5613). Di detta modifica è tenuto conto in tutto
il presente testo.

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