Ordonnance 3 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19) (2020-12-21)

Coming into Force21 décembre 2020
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(Ordinanza 3 COVID-19)

del 19 giugno 2020 (Stato 21 dicembre 2020)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 3 e 8 della legge COVID-19 del 25 settembre 20201; visto l’articolo 63 capoverso 3 della legge del 15 dicembre 20002 sugli agenti terapeutici; visto l’articolo 41 capoverso 1 della legge del 28 settembre 20123 sulle epidemie (LEp),4

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Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto e scopo

1 La presente ordinanza stabilisce provvedimenti nei confronti della popolazione, delle organizzazioni, delle istituzioni e dei Cantoni per combattere il coronavirus (COVID-19).

2 I provvedimenti sono finalizzati a salvaguardare le capacità della Svizzera di far fronte all’epidemia, in particolare per il mantenimento di un approvvigionamento sufficiente di cure e di materiale medico importante per la popolazione.

Art. 2 Competenza dei Cantoni

Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, i Cantoni mantengono le loro competenze.


Capitolo 2: Mantenimento delle capacità nell’assistenza sanitaria

Sezione 1: Principio

Art. 3

1 Al fine di salvaguardare le capacità della Svizzera di fare fronte all’epidemia di COVID-19, in particolare di assicurare un approvvigionamento sufficiente di cure e di materiale medico importante per la popolazione, è necessario adottare segnatamente i provvedimenti seguenti:

a.provvedimenti che limitino l’entrata in Svizzera di persone provenienti da Paesi o regioni a rischio, nonché l’importazione e l’esportazione di merci;b.provvedimenti per garantire l’approvvigionamento di materiale medico importante.

2 Per Paesi o regioni a rischio si intendono segnatamente Paesi o regioni le cui autorità hanno stabilito provvedimenti eccezionali di prevenzione e di lotta contro l’epidemia di COVID-19. L’elenco dei Paesi o delle regioni a rischio è pubblicato nell’allegato 1. Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), sentiti il Dipartimento federale dell’interno (DFI) e il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), allestisce l’elenco e lo aggiorna costantemente.


Sezione 2: Limitazioni del traffico di confine e dell’ammissione di stranieri

Art. 41Passaggio della frontiera e controlli

1 È rifiutata l’entrata per un soggiorno esente da permesso di tre mesi al massimo senza attività lucrativa (art. 10 della legge federale del 16 dicembre 20052 sugli stranieri e la loro integrazione, LStrI):

a.agli stranieri provenienti da un Paese o da una regione a rischio, che intendono entrare in Svizzera e non rientrano nel campo d’applicazione dell’Accordo del 21 giugno 19993 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC) o della Convenzione del 4 gennaio 19604 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (Accordo AELS);b.agli stranieri provenienti dal Sudafrica che vogliono entrare in Svizzera;c.agli stranieri provenienti dal Regno Unito che vogliono entrare in Svizzera.5

2 Sono escluse dal presente divieto d’entrata le persone che rendono verosimile di trovarsi in una situazione di assoluta necessità. La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) emana le necessarie istruzioni.

3 Le decisioni delle autorità competenti possono essere eseguite immediatamente. Si applica per analogia l’articolo 65 LStrI. La decisione su opposizione della SEM può essere impugnata entro 30 giorni dalla notificazione. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

4 Si applicano per analogia le disposizioni penali dell’articolo 115 LStrI. In caso di violazione delle disposizioni in materia d’entrata può inoltre essere pronunciato un divieto d’entrata.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 giu. 2020 (Allentamenti nei settori delle frontiere, dell’entrata e dell’ammissione al soggiorno e al mercato del lavoro), in vigore dal 6 lug. 2020 (RU 2020 2611).
2 RS 142.20
3 RS 0.142.112.681
4 RS 0.632.31
5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 dic. 2020, in vigore dalle ore 13.00 del 21 dic. 2020 (RU 2020 6395).

Art. 5 a 71

1 Abrogati dal n. I dell’O del 24 giu. 2020 (Allentamenti nei settori delle frontiere, dell’entrata e dell’ammissione al soggiorno e al mercato del lavoro), con effetto dal 6 lug. 2020 (RU 2020 2611).

Art. 81

1 Abrogato dall’art. 6 n. 1 dell’O del 2 lug. 2020 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) nel settore del traffico internazionale viaggiatori, con effetto dal 6 lug. 2020 (RU 2020 2737).

Art. 9 Disposizioni sul traffico transfrontaliero delle persone e delle merci

1 Il DFGP, sentiti il DFI, il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC), il DFF e il DFAE, decide in merito a restrizioni del traffico aereo di persone in provenienza da Paesi o regioni a rischio.

2 Può in particolare limitare il traffico delle persone a determinati voli, chiudere singoli aerodromi di frontiera per il traffico di persone in provenienza da Paesi o regioni a rischio o vietare del tutto il traffico in Svizzera di persone in provenienza da Paesi o regioni a rischio.

3 Le restrizioni del traffico transfrontaliero delle persone sono elencate nell’allegato 3.

Art. 101Rilascio di visti

Agli stranieri provenienti da un Paese o da una regione a rischio che intendono entrare in Svizzera e non rientrano nel campo d’applicazione dell’ALC2 o dell’accordo AELS3 è rifiutata la concessione di un visto Schengen per un soggiorno esente da permesso di tre mesi al massimo senza attività lucrativa. Sono fatte salve le domande delle persone di cui all’articolo 4 capoverso 2.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 giu. 2020 (Allentamenti nei settori delle frontiere, dell’entrata e dell’ammissione al soggiorno e al mercato del lavoro), in vigore dal 6 lug. 2020 (RU 2020 2611).
2 RS 0.142.112.681
3 RS 0.632.31

Art. 10a1Estensione dei termini

1 Gli stranieri che a causa di provvedimenti legati al coronavirus sono stati impossibilitati ad agire tempestivamente secondo gli articoli 47 o 61 LStrI2 possono compiere l’atto omesso fino alla scadenza della durata di validità della presente ordinanza.

2 Il compimento dell’atto omesso reintegra la situazione che sarebbe risultata dal compimento tempestivo dell’atto.

3 Se i termini per il rinnovo dei dati biometrici di cui all’articolo 59b o 102a LStrI per la concessione o la proroga di un permesso non hanno potuto essere rispettati a causa del coronavirus, i permessi possono essere concessi o rinnovati fino alla scadenza della durata di validità della presente ordinanza.


1 Introdotto dal n. I dell’O del 24 giu. 2020 (Allentamenti nei settori delle frontiere, dell’entrata e dell’ammissione al soggiorno e al mercato del lavoro), in vigore dal 6 lug. 2020 (RU 2020 2611).
2 RS 142.20


Sezione 3: Approvvigionamento di materiale medico importante

Art. 11 Definizione

1 Sono considerati materiale medico importante i medicamenti, i dispositivi medici e i dispositivi di protezione importanti e urgentemente necessari per prevenire e combattere il coronavirus elencati nell’allegato 4.

2 Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) è responsabile dell’elenco e, sentito il Gruppo di lavoro interdipartimentale materiale medico di cui all’articolo 12 e il Laboratorio Spiez, lo aggiorna costantemente.1

3 L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) definisce il fabbisogno e l’impiego del materiale da acquistare. Sulla base di queste prescrizioni, stabilisce le quantità necessarie di volta in volta coinvolgendo:2

a.il Gruppo di lavoro interdipartimentale materiale medico: per i principi attivi e i medicamenti, i dispositivi medici, i dispositivi di protezione personale o altri dispositivi;b.il Laboratorio Spiez: per i test della COVID-19 e i relativi reagenti.

1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 dic. 2020 (Test rapidi SARS-CoV-2), in vigore dal 21 dic. 2020 (RU 2020 5801).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 dic. 2020 (Test rapidi SARS-CoV-2), in vigore dal 21 dic. 2020 (RU 2020 5801).

Art. 12 Gruppo di lavoro interdipartimentale materiale medico

1 Il Gruppo di lavoro interdipartimentale materiale medico è costituito da rappresentanti di almeno le seguenti unità amministrative:

a.UFSP;b.settore Agenti terapeutici dell’organizzazione dell’approvvigionamento economico del Paese;c.Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Swissmedic);d.Centrale nazionale d’allarme (CENAL);e.Organo di coordinamento sanitario (OCSAN) in rappresentanza della Gestione delle risorse della Confederazione (ResMaB);f.Farmacia dell’esercito;g.Servizio sanitario coordinato (SSC).

2 Il gruppo di lavoro è diretto dal delegato del Consiglio federale per il SSC.

Art. 13 Obbligo di notifica

1 I Cantoni sono tenuti a notificare su richiesta al SSC le scorte attuali di materiale medico importante delle loro strutture sanitarie.

2 I laboratori, nonché i fabbricanti e i distributori di dispositivi medico-diagnostici in vitro («test COVID-19») sono tenuti a notificare regolarmente al Laboratorio Spiez le loro scorte attuali di questi test.

3 Il SSC può richiedere alle aziende che stoccano materiale medico importante informazioni sulle loro scorte.

Art. 14 Acquisto di materiale medico importante

1 Per sostenere l’approvvigionamento dei Cantoni e delle loro strutture sanitarie, di organizzazioni di utilità pubblica (p. es. la Croce Rossa Svizzera) e di terzi (p. es. laboratori, farmacie) può essere acquistato materiale medico importante se gli usuali canali di acquisto non permettono di coprire il fabbisogno.

2 L’indisponibilità di materiale medico importante è determinata in base ai dati trasmessi secondo l’articolo 13.

3 Per l’acquisto di materiale medico importante secondo il capoverso 1 è competente, su incarico dell’UFSP, la Farmacia dell’esercito.

4 Le autorità competenti possono incaricare terzi dell’acquisto di materiale medico importante.

5 Nell’acquisto di materiale medico importante, la Farmacia dell’esercito può assumere rischi calcolabili e derogare alle istruzioni vigenti e alla legge federale del 7 ottobre 20051 sulle finanze della Confederazione per quanto...

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