Convention relative à un régime de transit commun1 (2019-12-04)

Date de publication20 mai 1987

Conclusa il 20 maggio 1987

Approvata dall’Assemblea federale l’8 ottobre 19872

Strumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 28 ottobre 1987

Entrata in vigore il 1° gennaio 1988

(Stato 4 dicembre 2019)

La Repubblica dAustria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica dIslanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia, la Confederazione Svizzera (in seguito denominati «Paesi AELS») e la Comunità economica europea (in seguito denominata «Comunità»),

visti gli accordi di libero scambio tra la Comunità ed i singoli Paesi AELS;

vista la dichiarazione congiunta intesa a costituire uno spazio economico europeo, adottata dai Ministri dei Paesi AELS e degli Stati membri della Comunità, nonché dalla Commissione delle Comunità europee a Lussemburgo, il 9 aprile 1984, particolarmente per quanto riguarda la semplificazione delle formalità di frontiera e le norme di origine;

considerando che la convenzione per la semplificazione delle formalità relative alla circolazione delle merci3, stipulata tra i Paesi AELS e la Comunità, introduce un documento amministrativo unico da utilizzare per tali scambi;

considerando che l’uso di detto documento unico, da utilizzare nel quadro di un regime comune di transito per il trasporto di merci tra la Comunità ed i Paesi AELS, nonché tra i Paesi AELS, semplificherà in tal modo gli scambi;

considerando che il modo più adeguato per raggiungere questo obiettivo è di estendere ai Paesi AELS che non lo applicano il regime di transito attualmente in vigore per il trasporto di merci all’interno della Comunità, tra la Comunità, l’Austria e la Svizzera, nonché tra l’Austria e la Svizzera;

considerando inoltre il regime di transito nordico vigente tra la Finlandia, la Norvegia e la Svezia,

hanno deciso di stipulare la seguente convenzione:

Disposizioni generali
Art. 1

1. La presente convenzione, con l’introduzione di un regime comune di transito indipendentemente dal tipo e dall’origine delle merci, stabilisce le misure per il trasporto di merci in transito tra la Comunità ed i Paesi di transito comune nonché tra i Paesi di transito comune stessi, e riguarda, se del caso, le merci trasbordate, rispedite o immagazzinate.1

2. Fatte salve le disposizioni della presente convenzione, in particolare quelle concernenti le garanzie, le merci che circolano all’interno della Comunità sono considerate vincolate al regime di transito unionale. 2

3. Fatte salve le disposizioni degli articoli 7 a 12, le norme che disciplinano la procedura di transito comunitario figurano nelle appendici I e II della presente convenzione.

4. Ai fini del regime comune di transito, le dichiarazioni ed i documenti di transito sono conformi e sono redatti secondo quanto predisposto nell’appendice III.


1 Aggiornato dall’art. 1 n. 1 della Dec. n. 1/2016 del Comitato congiunto UE-AELS del 28 apr. 2016, in vigore per la Svizzera dal 1° mag. 2016 (RU 2016 1951).
2 Aggiornato dall’art. 1 n. 1 della Dec. n. 1/2016 del Comitato congiunto UE-AELS del 28 apr. 2016, in vigore per la Svizzera dal 1° mag. 2016 (RU 2016 1951).

Art. 21

1. Il regime di transito comunitario è qui di seguito definito «regime T1» o «regime T2», secondo il caso.

2. Il regime T1 può essere applicato a qualsiasi merce trasportata in conformità dell’articolo 1 paragrafo 1.

3. Il regime T2 si applica alle merci trasportate in conformità dell’articolo 1 paragrafo 1:

a)2nella Comunità:solo quando le merci sono merci unionali. Per «merci unionali» si intendono le merci che rientrano in una delle categorie seguenti:–merci interamente ottenute nel territorio doganale della Comunità, senza aggiunta di merci importate da Paesi o territori non facenti parte del territorio doganale della Comunità,–merci introdotte nel territorio doganale della Comunità da Paesi o territori non facenti parte di tale territorio e immesse in libera pratica,–merci ottenute o prodotte nel territorio doganale della Comunità, esclusivamente da merci di cui al secondo trattino o da merci di cui al primo e al secondo trattino,–provenienti da Paese o territori che non fanno parte del territorio doganale della Comunità e che sono in libera pratica in uno Stato membro,–ottenuto nel territorio doganale della Comunità esclusivamente da merci di cui al secondo trattino o da merci di cui al primo ed al secondo trattino;tuttavia fatti salve la presente Convenzione e altri accordi conclusi della Comunità non sono considerate merci unionali, le merci che pur soddisfano alle condizioni previste dall’uno dei tre trattini di cui sopra sono reintrodotte nel territorio doganale della Comunità dopo essere state da questo esportate;b)3un Paese di transito comune:soltanto quando le merci sono arrivate in detto Paese secondo la procedura T2 e sono rispedite in osservanza delle condizioni particolari stabilite nell’articolo 9.

4. Le disposizioni particolari stabilite nella presente convenzione e relative al vincolo delle merci al regime T2 si applicano anche al rilascio dei documenti che attestano la posizione doganale di merci unionali, e le merci accompagnate da un documento di questo tipo saranno trattate alla stessa stregua delle merci trasportate in regime T2, rimanendo tuttavia inteso che il documento che attesta la posizione doganale di merci unionali non accompagna necessariamente le medesime.4


1 Nuovo testo giusta l’all. della raccomandazione n. 1/91 della Commissione mista CEE-AELS del 19 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU 1992 2241).
2 Aggiornata dall’art. 1 n. 1 della Dec. n. 1/2016 del Comitato congiunto UE-AELS del 28 apr. 2016, in vigore per la Svizzera dal 1° mag. 2016 (RU 2016 1951).
3 Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 1 della Dec. n. 1/2016 del Comitato congiunto UE-AELS del 28 apr. 2016, in vigore per la Svizzera dal 1° mag. 2016 (RU 2016 1951).
4 Aggiornato dall’art. 1 n. 1 della Dec. n. 1/2016 del Comitato congiunto UE-AELS del 28 apr. 2016, in vigore per la Svizzera dal 1° mag. 2016 (RU 2016 1951).

Art. 31

1. Ai fini della presente convenzione, con il termine:

a)2«transito» s’intende un regime di circolazione in virtù del quale le merci sono trasportate, sotto il controllo delle autorità competenti, da una parte contraente a un’altra parte contraente oppure alla stessa parte contraente attraversando almeno una frontiera;b)3«Paese» s’intende qualsiasi Paese di transito comune, qualsiasi Stato membro della Comunità o qualsiasi altro Stato che abbia aderito alla presente Convenzione;c)«Paese terzo», s’intende qualsiasi Stato che non sia Parte contraente della presente Convenzione;d)4«Paese di transito comune» s’intende qualsiasi Paese, diverso da uno Stato membro della Comunità, che è parte contraente della presente Convenzione.

2. ...5

3. Per l’applicazione delle disposizioni della presente Convenzione relative alle procedure «T1» o «T2», i Paesi di transito comune6, la Comunità e i suoi Stati membri godono dei medesimi diritti e sono soggetti ai medesimi obblighi.


1 Nuovo testo giusta l’Acc. del 25 set. 1995, approvato dall’AF il 22 mar. 1995 e in vigore dal 1° lug. 1994 (RU 1996 1059 2112 1048; FF 1995 II 1).
2 Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 1 della Dec. n. 1/2016 del Comitato congiunto UE-AELS del 28 apr. 2016, in vigore per la Svizzera dal 1° mag. 2016 (RU 2016 1951).
3 Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 1 della Dec. n. 1/2016 del Comitato congiunto UE-AELS del 28 apr. 2016, in vigore per la Svizzera dal 1° mag. 2016 (RU 2016 1951).
4 Introdotta dall’art. 1 n. 1 della Dec. n. 1/2016 del Comitato congiunto UE-AELS del 28 apr. 2016, in vigore per la Svizzera dal 1° mag. 2016 (RU 2016 1951).
5 Abrogato dall’art. 1 n. 1 della Dec. n. 1/2016 del Comitato congiunto UE-AELS del 28 apr. 2016, con effetto per la Svizzera dal 1° mag. 2016 (RU 2016 1951).
6 Nuova espr. giusta l’art. 1 n. 1 della Dec. n. 1/2016 del Comitato congiunto UE-AELS del 28 apr. 2016, in vigore per la Svizzera dal 1° mag. 2016 (RU 2016 1951).

Art. 41

1. La presente Convenzione non pregiudica l’applicazione di eventuali altri accordi internazionali relativi ad un regime di transito, fatte salve le restrizioni a tale applicazione per quanto riguarda il trasporto di merci tra due luoghi situati nella Comunità, nonché le restrizioni al rilascio del documento che serve ad attestare la posizione doganale di merci unionali2.

2. La presente Convenzione non pregiudica inoltre:

a)la circolazione delle merci in regime di ammissione temporanea; néb)gli accordi relativi al traffico frontaliero.

1 Nuovo testo giusta l’all. della raccomandazione n. 1/91 della Commissione mista CEE-AELS del 19 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU 1992 2241).
2 Nuova espr. giusta l’art. 1 n. 1 della Dec. n. 1/2016 del Comitato congiunto UE-AELS del 28 apr. 2016, in vigore per la Svizzera dal 1° mag. 2016 (RU 2016 1951).

Art. 5

In mancanza di un accordo tra le Parti contraenti e un Paese terzo, tendente a rendere applicabile il regime T1 o T2 all’attraversamento di tale Paese da parte di merci che circolano tra le Parti contraenti, tale regime si applica ai trasporti che toccano il territorio del Paese terzo considerato, soltanto a condizione che l’attraversamento di tale Paese si effettui con un titolo di trasporto unico emesso nel territorio di una Parte contraente; l’effetto di tale regime resta sospeso nel territorio del Paese terzo.

Art. 61

A condizione che sia garantita l’applicazione delle misure cui le merci sono assoggettate, i Paesi hanno la facoltà di porre in atto tra loro, mediante accordi bilaterali o multilaterali nel quadro del regime T1 o T2, procedure semplificate conformi a criteri da stabilire se necessario nell’Appendice I2 ed applicabili a taluni traffici o a determinate imprese. Tali accordi sono comunicati alla Commissione delle Comunità europee e agli altri Paesi.


1 Nuovo testo giusta l’all. della raccomandazione n. 1/91 della Commissione mista CEE -AELS del 19 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU 1992 2241).
2 Nuove parole giusta l’art. 1 n. 1 della Dec. n. 1 /2000 della Commissione mista CE-AELS del 20 dic. 2000, in vigore dal 20 dic. 2000 (RU 2001 542).


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