Sentenza Nº 9C 179/2024 Tribunale federale, 06-05-2024
Date | 06 mai 2024 |
Judgement Number | 9C 179/2024 |
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_179/2024
Sentenza del 6 maggio 2024
III Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Parrino, Presidente,
Moser-Szeless, Scherrer Reber,
Cancelliere Savoldelli.
Partecipanti al procedimento
Fondazione A.________,
patrocinata dall'avv. Giorgio De Biasio,
ricorrente,
contro
Divisione dell'azione sociale e delle famiglie, Dipartimento della sanità e della socialità del Cantone Ticino,
piazza Governo 7, 6501 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
Sussidi cantonali,
ricorso contro la direttiva del 1° gennaio 2024 della Divisione dell'azione sociale e delle famiglie del Dipartimento della sanità e della socialità del Cantone Ticino sul contributo globale agli istituti per invalidi adulti.
Fatti:
A.
A.a. Nella seduta del 7 febbraio 2024, il Gran Consiglio del Cantone Ticino ha emanato il decreto legislativo concernente il preventivo 2024, che è stato pubblicato sul bollettino ufficiale delle leggi del 9 febbraio 2024 e posto in vigore immediatamente.
A seguito dell'adozione del decreto relativo al preventivo cantonale, la Divisione dell'azione sociale e delle famiglie del Dipartimento della sanità e della socialità del Cantone Ticino ha emanato una direttiva sul contributo globale agli istituti per invalidi adulti (direttiva 5), che è stata pubblicata sul foglio ufficiale del Cantone Ticino del 1° marzo 2024 ed è stata posta in vigore, con effetto retroattivo, il 1° gennaio 2024.
A.b. La direttiva indica i parametri utilizzati per la determinazione e la valutazione dei sussidi concessi per l'esercizio, l'acquisto di arredamento, attrezzature e simili a case con occupazione, case senza occupazione, centri diurni, laboratori, appartamenti protetti e sostegni abitativi, precisando che il sussidio può essere erogato unicamente agli istituti riconosciuti, sotto forma di contributo globale, ed è calcolato mediante contratto di prestazione annuale (p.to 1).
In un capitolo intitolato "utilizzo delle riserve e dei fondi" (p.to 7.5) essa prevede quanto segue:
L'eventuale utilizzo del "Fondo 2" promozione e sviluppo è deciso dall'Ente, compatibilmente a quanto stabilito nel contratto di prestazione.
L'utilizzo totale o parziale del "Fondo 1" avviene unicamente nel rispetto di quanto stabilito nel contratto di prestazione, ovvero per la copertura di eventuali perdite d'esercizio.
Il Cantone si riserva la facoltà di ridurre il contributo globale richiedendo agli enti sussidiati di utilizzare i fondi accumulati a propria disposizione.
B.
Con ricorso in materia di diritto pubblico dell'11 marzo 2024, la Fondazione A.________ ha impugnato la clausola n. 7.5 della direttiva 5 davanti al Tribunale federale, chiedendone l'annullamento e domandando la concessione dell'effetto sospensivo al gravame.
Diritto:
1.
Il Tribunale federale esamina d'ufficio la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF) e l'ammissibilità dei rimedi proposti (DTF 143 IV 85 consid. 1.1). Se non è manifesta, l'esistenza delle condizioni di ammissibilità spetta a chi ricorre (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 133 II 353 consid. 1).
1.1. Giusta l'art. 82 lett. b LTF il Tribunale federale giudica i ricorsi contro gli atti normativi...
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