Sentenza Nº 8C 222/2020 Tribunale federale, 01-09-2020

Date01 septembre 2020
Judgement Number8C 222/2020
Subject MatterSanità & sicurezza sociale Assistenza sociale (rimborso di prestazioni assistenziali)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_222/2020
Sentenza del 1° settembre 2020
I Corte di diritto sociale
Composizione
Giudici federali Maillard, Presidente,
Heine, Wirthlin, Viscione, Abrecht,
Cancelliere Bernasconi.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinata dall'avv. Lorenzo Fornara,
ricorrente,
contro
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento del Cantone Ticino (USSI), Viale Officina 6, 6500 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
Assistenza sociale (rimborso di prestazioni assistenziali),
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 24 febbraio 2020 (42.2019.26).
Fatti:
A.
A.________, nata nel 1956, al beneficio di una rendita anticipata AVS dal 1° luglio 2018, ha ricevuto nel periodo da novembre 2014 a giugno 2018 prestazioni assistenziali ordinarie e speciali per complessivi fr. 107'121.-. Il 2 maggio 2018 ella ha ricevuto un capitale LPP di fr. 63'691.07. Con decisioni del 20 giugno 2018, confermate con una sola decisione su reclamo del 12 giugno 2019, l'USSI ha obbligato A.________ al rimborso di fr. 34'643.- secondo l'art. 33 della legge ticinese dell'8 marzo 1971 sull'assistenza sociale (Las/TI; RL 871.100) e alla restituzione di fr. 4318.- a norma degli art. 36 Las/TI e 26 della legge ticinese del 5 giugno 2000 sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps/TI; RL 870.100). L'amministrazione ha ritenuto che il capitale di secondo pilastro appreso dall'USSI il 7 giugno 2018 si sarebbe dovuto includere nei calcoli determinanti per le prestazioni.
B.
Il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino con giudizio del 24 febbraio 2020 ha respinto il ricorso di A.________ contro la decisione su reclamo.
C.
A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo, previo conferimento dell'effetto sospensivo, di annullare il giudizio cantonale.
Il 17 aprile 2020 A.________ ha presentato un atto complementare.
Chiamati a pronunciarsi, l'USSI postula la reiezione del ricorso, mentre la Corte cantonale rinuncia a presentare osservazioni.
Il Tribunale federale ha concesso l'effetto sospensivo al ricorso con decreto del 15 luglio 2020.
Diritto:
1.
Il Tribunale federale, in qualità di Corte suprema della Confederazione (art. 1 cpv. 1 LTF), verifica la corretta applicazione del diritto federale (art. 95 LTF). Il diritto cantonale (ticinese), salvo eccezioni non realizzate in concreto (art. 95 lett. e e d LTF), non costituisce un motivo di ricorso. Il rinvio a disposizioni o a concetti del diritto federale nella legislazione cantonale, segnatamente nella Las/TI e nella Laps/TI, non muta la natura cantonale delle disposizioni in questione (DTF 140 I 320 consid. 3.3 pag. 322; 138 I 232 consid. 2.4 pag. 236 seg.). Tuttavia, è possibile fare valere che l'errata applicazione del diritto cantonale costituisce una violazione del diritto federale, segnatamente dei diritti fondamentali e più in particolare del divieto dell'arbitrio (art. 9 Cost).
2.
Oggetto del contendere è sapere se il giudizio cantonale, che ha confermato il provvedimento di rimborso e di restituzione, sia lesivo del diritto federale, in modo particolare dei diritti fondamentali.
3.
3.1. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha illustrato innanzitutto lo svolgimento del processo, le disposizioni legali ritenute applicabili e le direttive della Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale (direttive COSAS). In seguito la Corte cantonale ha illustrato le diverse prestazioni assistenziali di cui la ricorrente ha beneficiato, la circostanza che la ricorrente abbia beneficiato di una rendita AVS anticipata dal compimento dei 62 anni e dell'accredito di un capitale del 2° pilastro di fr. 63'961.07. La Corte cantonale ha in seguito esposto la normativa cantonale e la prassi. Richiamate le direttive COSAS, il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha confermato il principio del rimborso di prestazioni assistenziali in seguito al versamento del capitale LPP. Nella fattispecie, la Corte cantonale ha escluso altresì che la ricorrente potesse appellarsi all'art. 35 cpv. 1 lett. c Las/TI. Interpretando la normativa cantonale alla luce del messaggio governativo e delle direttive COSAS, i giudici ticinesi hanno stabilito che l'art. 35 cpv. 1 lett. c Las/TI vada interpretato nel senso che non sono soggette al rimborso soltanto le prestazioni ricevute e concordate nei contratti di inserimento sociale o professionale strettamente legate a quest'ultimo. Comprendere nell'esclusione al rimborso anche altre prestazioni assistenziali, a prescindere dalla conclusione di un contratto di inserimento, sarebbe in contrasto con il principio della parità di trattamento. La Corte cantonale ha aggiunto che dal novembre 2014 al giugno 2018 la ricorrente non è sempre stata occupata con attività di pubblica utilità contestuali a contratti di inserimento sociale, ma solo per due anni e tre mesi, ossia da gennaio a dicembre 2015, nei mesi di novembre e dicembre 2016, da gennaio a dicembre 2017 e nel mese di gennaio 2018. Posto che l'USSI ha comunque lasciato alla ricorrente fr. 25'000.- come previsto dalle direttive COSAS, a ragione l'amministrazione avrebbe preteso il rimborso di fr. 34'643.-.
3.2. La ricorrente fa valere che la Corte cantonale abbia confermato un obbligo di rimborso di prestazioni assistenziali relative al periodo in cui lei avrebbe svolto un'attività derivante da un contratto di inserimento sociale. Ella ritiene che non sia ammissibile svolgere un'attività lavorativa presso la Città di U.________ per fr. 200.-/300.- al mese. I versamenti di fr. 2100.-/fr. 2200.- quali prestazioni assistenziali ordinarie andrebbero considerate come parte del salario per l'attività svolta. Ciò non è dignitoso dei cittadini e della dignità umana siccome significherebbe far lavorare gratis i cittadini. Si crea poi una disparità di trattamento nel ritorno a miglior fortuna tra l'assistito per così dire nullafacente e quello che lavora. Il giudizio cantonale lede anche il principio della reciprocità ripreso alle direttive COSAS al punto D.2 secondo cui è raccomandato ai legislatori cantonali di rinunciare all'obbligo di rimborso delle prestazioni che implicano un obbligo di controprestazione. Anche in questo caso la ricorrente vede lesa la parità di trattamento. Le stesse direttive COSAS al punto D.4 fanno riferimento esplicitamente al salario misto, ossia tramite incentivi materiali dei datori di lavoro, come sarebbe avvenuto nel caso della ricorrente. La ricorrente osserva che le direttive COSAS sempre al punto D.4 consiglierebbero una compensazione degli oneri verticale (cantonale-comunale) e orizzontale (intercomunale). Il tutto sarebbe ritenuto manifestamente insostenibile ed arbitrario. Senza fondarsi su motivi seri e oggettivi, la Corte cantonale avrebbe avallato l'obbligo di risarcire una doppia contropartita. In questo caso non sarebbe stata osservata in alcun modo la compensazione né orizzontale né verticale. Il datore di lavoro si sarebbe sottratto volutamente a ciò tramite una controprestazione del tutto inadeguata. Tenendo conto di un salario minimo di circa fr. 3'500.- mensili per l'attività lavorativa svolta dalla ricorrente, non si realizza alcun motivo di rimborso.
4.
4.1. A norma dell'art. 31a Las/TI (contratto di inserimento) i beneficiari di prestazioni assistenziali hanno diritto alle misure di inserimento sociale e professionale decise dallo Stato (cpv. 1). Se è fatto uso di tale diritto entro tre mesi dalla concessione della prestazione assistenziale, è sottoscritto con i beneficiari un contratto di inserimento (cpv. 2). Trascorsi tre mesi dalla concessione delle prestazioni assistenziali l'unità amministrativa designata dal Consiglio di Stato, se sono date le condizioni, può esigere che venga sottoscritto il contratto di inserimento (cpv. 3). Secondo l'art. 31b Las/TI (oggetto del contratto) il progetto di inserimento, definito con i beneficiari, può concretarsi nei seguenti modi: attività d'utilità pubblica in un'amministrazione o in un ente senza scopo di lucro (lett. a); attività o stages d'inserimento professionale definiti tramite accordi con aziende e associazioni professionali (lett. b); periodi formativi finalizzati all'apprendimento o a un miglioramento d'una qualifica professionale (lett. c); azioni destinate a favorire il ricupero di una capacità lavorativa (lett. d); azioni destinate a favorire il ricupero o lo sviluppo dell'autonomia sociale (lett. e). Secondo l'art. 31h Las/TI (incentivo all'assunzione) lo Stato, tramite un aiuto finanziario, incentiva l'assunzione di beneficiari di prestazioni assistenziali da parte di enti e associazioni che svolgono attività di pubblica utilità senza scopo di lucro (cpv. 1). L'aiuto finanziario corrisponde al 100% degli oneri...

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