Sentenza Nº 6B 414/2021 Tribunale federale, 09-08-2021

Judgement Number6B 414/2021
Date09 août 2021
Subject MatterInfrazione Disobbedienza a decisioni dell'autorità (art. 292 CP); arbitrio, principio in dubio pro reo
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_414/2021
Sentenza del 9 agosto 2021
Corte di diritto penale
Composizione
Giudici federali Denys, Giudice presidente,
Muschietti, Koch,
Cancelliere Gadoni.
Partecipanti al procedimento
B.A.________,
patrocinata dall'avv. Max Bleuler,
ricorrente,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
opponente.
Oggetto
Disobbedienza a decisioni dell'autorità (art. 292 CP); arbitrio, principio in dubio pro reo,
ricorso contro la sentenza emanata il 2 marzo 2021 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (incarto n. 17.2019.338, 17.2020.11+185).
Fatti:
A.
Tra i coniugi B.A.________ e A.A.________ erano pendenti, nel periodo 2017-2018, presso la Pretura di Locarno-Città, delle cause civili in materia di diritto di famiglia. In tale contesto, il Pretore aggiunto di tale giurisdizione ha ordinato con decisione del 3 novembre 2017 a B.A.________ di accompagnare i figli minorenni all'incontro con i periti del Servizio medico-psicologico di X.________ previsto per il 29 novembre 2017. Con una decisione supercautelare del 27 giugno 2018, le ha inoltre ordinato di comunicare a A.A.________, entro dieci giorni, tramite la Pretura, il luogo di dimora dei figli e di depositare presso la Pretura tutti i loro documenti d'identità. Entrambe le decisioni, alle quali l'interessata non ha ottemperato, sono state intimate dal Pretore aggiunto sotto la comminatoria dell'art. 292 CP.
B.
Dopo una serie di atti che non occorre qui evocare, con sentenza del 25 ottobre 2019 il Giudice della Pretura penale ha ritenuto B.A.________ autrice colpevole di ripetuta disobbedienza a decisioni dell'autorità per avere omesso di ottemperare sia alla decisione del 3 novembre 2017 sia a quella del 27 giugno 2018. L'imputata è stata condannata a una multa di fr. 700.-- e al pagamento all'accusatore privato A.A.________ di fr. 800.-- a titolo di indennizzo giusta l'art. 433 CPP.
C.
Con sentenza del 2 marzo 2021, la Corte di appello e di revisione penale (CARP) ha parzialmente accolto un appello di B.A.________ contro il giudizio della prima istanza, prosciogliendola dall'accusa di disobbedienza a decisioni dell'autorità riguardo alla mancata ottemperanza alla decisione supercautelare del 27 giugno 2018. L'imputata è per contro stata riconosciuta autrice colpevole del suddetto reato per quanto concerne l'omissione di ottemperare alla decisione del 3 novembre 2017 del Pretore aggiunto di accompagnare i figli minorenni all'incontro con i periti. La Corte cantonale l'ha quindi condannata alla multa di fr. 300.--. Le ha condonato gli oneri processuali di primo grado e di appello, ponendoli interamente a carico dello Stato, ed ha negato un'indennità all'accusatore privato.
D.
B.A.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale e un ricorso sussidiario in materia costituzionale del 10 aprile 2021 al Tribunale federale, chiedendo in via principale di annullarla e di essere integralmente prosciolta dall'imputazione di disobbedienza a decisioni dell'autorità. In via subordinata, chiede di rinviare gli atti alla Corte cantonale oppure al giudice di primo grado, affinché statuiscano nuovamente sulla causa dopo avere assunto ulteriori prove. La ricorrente postula inoltre di essere ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. Fa valere la violazione della presunzione d'innocenza e del principio "in dubio pro reo", la violazione degli art. 9, 11 e 29 Cost., nonché la violazione del CPP, segnatamente dell'art. 2 CPP.
E.
Non sono state chieste osservazioni sul ricorso, ma è stato richiamato l'incarto cantonale.
Con decreto presidenziale del 15 aprile 2021 è stata respinta la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo presentata dalla ricorrente.
F.
Con sentenza 6B_420/2021 del 20 maggio 2021, il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile un ricorso in materia penale presentato dall'accusatore privato contro il parziale proscioglimento della ricorrente disposto nell'impugnato giudizio della CARP.
Diritto:
1.
Presentato dall'imputata, che ha partecipato alla procedura dinanzi alla precedente istanza, le cui conclusioni sono state in parte disattese (art. 81 cpv. 1 lett. a e b n. 1 LTF), e diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) resa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) da un'autorità di ultima istanza cantonale (art. 80 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) e sotto i citati aspetti ammissibile. Poiché è dato il rimedio ordinario del ricorso in materia penale, il ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF) non entra in considerazione ed è pertanto inammissibile.
2.
2.1. Conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF, il ricorso in materia penale al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto. Secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF, nel ricorso occorre spiegare per quali ragioni l'atto impugnato viola il diritto. La ricorrente deve quindi confrontarsi con le...

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