Sentenza Nº 5A 457/2018 Tribunale federale, 11-02-2020

Judgement Number5A 457/2018
Date11 février 2020
Subject MatterDiritto di famiglia divorzio su azione di un coniuge
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_457/2018
Sentenza dell'11 febbraio 2020
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudici federali Herrmann, Presidente,
Marazzi, von Werdt, Schöbi, Bovey,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
B.________,
patrocinata dall'avv. Immacolata Iglio Rezzonico,
opponente.
Oggetto
divorzio su azione di un coniuge,
ricorso contro la sentenza emanata il 19 aprile 2018
dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino (11.2015.87).
Fatti:
A.
A.________ (nato nel 1958) e B.________ (nata nel 1962) si sono sposati nel 1990. Essi si sono separati nel 2008. Con decisione 9 settembre 2015 il Pretore del Distretto di Lugano ha pronunciato il divorzio, ha affidato le figlie C.________ (nata nel settembre 1997) e D.________ (nata nell'agosto 2000) alla madre con esercizio congiunto dell'autorità parentale (E.________, nata nel 1992, era invece già maggiorenne), ha disciplinato il diritto di visita paterno, ha accertato l'avvenuta liquidazione del regime dei beni, ha riconosciuto a ciascun ex coniuge la metà della prestazione d'uscita conseguita dall'altro durante il matrimonio presso il rispettivo istituto di previdenza professionale (ordinando la trasmissione degli atti al Tribunale cantonale delle assicurazioni per definire l'entità di tali prestazioni), ha respinto la richiesta di contributo alimentare dell'ex marito e ha obbligato quest'ultimo a versare alle figlie C.________ e D.________ fr. 483.-- ciascuna quale contributo alimentare mensile (assegni familiari non compresi) fino alla maggior età o fino al termine della formazione scolastica o professionale.
B.
In data 11 ottobre 2015 A.________ ha introdotto appello avverso la decisione pretorile. Con risposta 26 settembre 2017 B.________ ha postulato la reiezione dell'appello. Con scritto 18 ottobre 2017, la figlia C.________ - divenuta nel frattempo maggiorenne - ha ratificato l'operato della madre concernente le sue pretese di mantenimento dopo la maggior età nei confronti del padre.
Con sentenza 19 aprile 2018 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha parzialmente accolto l'appello, riformando la decisione pretorile nel senso che l'ex marito ha diritto alla metà della prestazione d'uscita acquisita dall'ex moglie in costanza di matrimonio presso il suo istituto di previdenza professionale (fr. 112'953.35) pari a fr. 56'476.-- (dispositivo n. I.6), che B.________ è condannata a versare a A.________ fr. 775.-- mensili dalla fine della formazione scolastica o professionale della figlia C.________ fino al raggiungimento dell'età pensionabile dell'ex marito e fr. 485.-- mensili da tale momento fino al raggiungimento dell'età pensionabile dell'ex moglie (dispositivo n. I.7a-b) e che A.________ non è tenuto a versare contributi alimentari alle figlie (dispositivo n. I.8).
C.
Il 28 maggio 2018 A.________ si è aggravato dinanzi al Tribunale federale con ricorso in materia civile e ricorso sussidiario in materia costituzionale, chiedendo in via principale di annullare i dispositivi n. I.6 e I.7a-b della sentenza cantonale e di rinviare gli atti all'autorità inferiore per nuovo calcolo della prestazione d'uscita e dell'effettiva capacità di reddito dell'ex moglie e per nuova decisione, in via subordinata di riformare il dispositivo n. I.7a nel senso che l'ex moglie sia condannata a versargli fr. 1'145.-- mensili dalla crescita in giudicato della sentenza di divorzio (" ossia dal 1. Giugno 2018") fino al raggiungimento dell'età pensionabile dell'ex marito, e in via ancora più subordinata di riformare il dispositivo n. I.7a nel senso che l'ex moglie sia condannata a versargli fr. 775.-- mensili dalla crescita in giudicato della sentenza di divorzio (" ossia dal 1. Giugno 2018") fino al raggiungimento dell'età pensionabile dell'ex marito. Il ricorrente ha anche chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
Con decreto 3 aprile 2019 il Tribunale federale ha respinto l'istanza 1° aprile 2019 del ricorrente di ammissione di nuovi fatti e nuovi mezzi di prova.
Con scritto 29 marzo 2019 l'autorità inferiore ha comunicato di non aver osservazioni da formulare, mentre con risposta 12 aprile 2019 l'opponente ha chiesto di respingere il ricorso. Il ricorrente ha spontaneamente replicato con scritto 7 maggio 2019.
In data 21 novembre 2019 e 11 febbraio 2020 ha avuto luogo una deliberazione orale secondo l'art. 58 cpv. 1 LTF.
Diritto:
1.
1.1. Il gravame è stato inoltrato tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF) dalla parte parzialmente soccombente nella sede cantonale (art. 76 cpv. 1 LTF) contro una decisione finale (art. 90 LTF) che è stata emanata su ricorso dall'ultima istanza cantonale (art. 75 cpv. 1 e 2 LTF) in una causa civile (art. 72 cpv. 1 LTF) di natura pecuniaria (anche se in sede cantonale il principio del divorzio era ancora litigioso; v. FABIENNE HOHL, Procédure civile, vol. II, 2a ed. 2010, n. 2686) con un valore di lite superiore a fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF). Il ricorso in materia civile è pertanto in linea di principio ammissibile.
Vista la proponibilità del ricorso in materia civile, il ricorso sussidiario in materia costituzionale si appalesa di primo acchito inammissibile (v. art. 113 LTF).
1.2. Il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame, il Tribunale federale esamina di regola solo le censure sollevate (DTF 142 III 364 consid. 2.4 con rinvii). Il ricorrente deve pertanto spiegare nei motivi del ricorso, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché quest'ultima viola il diritto (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe; il ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato i diritti che sono stati violati e spiegare in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4).
Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può scostarsene o completarlo solo se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Se rimprovera all'autorità inferiore un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - ossia arbitrario (DTF 140 III 115 consid. 2) - il ricorrente deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF.
2.
2.1. La Corte cantonale ha innanzitutto osservato che in sede di appello il qui ricorrente aveva rimproverato al Pretore di non aver accertato i redditi degli ex coniugi dopo il pensionamento e aveva esatto la produzione da parte del Tribunale cantonale delle assicurazioni e dell'Ufficio AVS della documentazione relativa alle future rendite del primo e del secondo pilastro. Per i Giudici cantonali, tale richiesta era tuttavia superata, dato che le parti avevano tramesso la rispettiva attestazione dell'Istituto delle assicurazioni sociali sull'ammontare delle presumibili rendite AVS e la proiezione dell'istituto di previdenza professionale dell'opponente sulla presumibile rendita di quest'ultima. La Corte cantonale ha poi ritenuto che l'ulteriore documentazione richiesta dal ricorrente (ovvero il certificato individuale AVS dell'opponente e altre attestazioni del suo istituto previdenziale) non fosse di rilievo ai fini del giudizio.
2.2. Per quanto concerne il contributo alimentare preteso dal ricorrente in appello (ossia fr. 2'348.95 mensili fino alla sua età pensionabile e fr. 484.10 mensili dopo di allora), i Giudici cantonali hanno stabilito che il matrimonio ha influito in modo concreto sulla sua situazione finanziaria (la vita in comune è infatti durata oltre 17 anni e dal matrimonio sono nate tre figlie), che durante la comunione domestica il "debito mantenimento" dei coniugi non...

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