Sentenza Nº 4F 12/2020 Tribunale federale, 06-01-2021

Judgement Number4F 12/2020
Date06 janvier 2021
Subject MatterAssicurazione responsabilità civile revisione,
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4F_12/2020
Sentenza del 6 gennaio 2021
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudici federali Hohl, Presidente,
Kiss, Niquille,
Cancelliere Piatti.
Partecipanti al procedimento
1. A.________,
2. B.________,
istanti,
contro
C.________,
patrocinato dall'avv. Stefano Camponovo,
controparte,
II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6900 Lugano.
Oggetto
revisione,
domanda di revisione della sentenza emanata il 5 novembre 2020 dal Tribunale federale svizzero (4A_533/2020).
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
1.1. Con pronunzia 3 febbraio 2020 il Pretore aggiunto del distretto di Lugano ha respinto la petizione 12 febbraio 2018 con cui A.________ e B.________ hanno convenuto in giudizio C.________, chiedendo che quest'ultimo fosse condannato a pagare loro complessivi fr. 70'000.-- per torto morale. La II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha, con sentenza 7 settembre 2020, respinto l'appello proposto dagli attori nella misura in cui era ricevibile.
1.2. Con sentenza 5 novembre 2020 la I Corte di diritto civile del Tribunale federale ha dichiarato inammissibile, nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF e in ragione della sua carente motivazione, il ricorso in materia civile presentato da A.________ e B.________. L'atto giudiziario contenente tale sentenza è stato recapitato alla ricorrente il 13 novembre 2020 e al ricorrente il 16 novembre 2020.
2.
Con domanda di revisione datata 18 dicembre 2020 e consegnata alla posta il medesimo giorno, A.________ e B.________ chiedono l'annullamento della sentenza 5 novembre 2020 e che, in accoglimento della loro domanda, venga emanata una nuova decisione. In sostanza ritengono di avere sufficientemente motivato il loro ricorso e sostengono che l'utilizzo della procedura semplificata per decidere l'impugnativa era ingiustificato. Chiedono pure di essere posti al beneficio dell'assistenza giudiziaria con la nomina di un avvocato.
Non è stato ordinato uno scambio di scritti.
Trattandosi di una domanda di revisione il Tribunale federale è chiamato a statuire nella sua composizione ordinaria, e cioè di regola a 3 giudici (sentenza 2F_20/2012 del 25 settembre 2012 consid. 1.2.2).
3.
Giusta l'art. 124 cpv. 1 LTF, tranne eccezioni che in concreto...

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