Sentenza Nº 2C 762/2020 Tribunale federale, 09-06-2021

Date09 juin 2021
Judgement Number2C 762/2020
Subject MatterCittadinanza e diritto degli stranieri decadenza del permesso di dimora UE/AELS
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_762/2020
Sentenza del 9 giugno 2021
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Beusch, in qualità di giudice unico,
Cancelliere Savoldelli.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Luca Taddei,
ricorrente,
contro
Sezione della popolazione,
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino,
Residenza governativa, 6500 Bellinzona,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
Residenza governativa, 6500 Bellinzona.
Oggetto
decadenza del permesso di dimora UE/AELS,
ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 13 luglio 2020 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2019.236).
Fatti:
A.
Nell'aprile 2015, il cittadino italiano A.________ ha ottenuto un permesso di dimora UE/AELS per persone senza attività lucrativa con termine al 31 marzo 2017, poi prolungato, in seguito a rinnovo, al 31 marzo 2022. Fino all'aprile 2017, egli aveva domicilio in via X.________ a Y.________ (TI); dopo tale data, ha traslocato a Z.________ (TI).
Nel febbraio 2017, le autorità migratorie ticinesi hanno avviato accertamenti in merito alla residenza di diverse persone domiciliate in via X.________ a Y.________, tra cui anche quella di A.________. Il 1° febbraio 2018, hanno quindi ricevuto un rapporto della polizia cantonale comprendente i consumi di energia elettrica dell'alloggio di Y.________, gli esiti dei controlli effettuati tra il luglio e il dicembre 2017 per appurare la presenza di A.________ a Z.________, il verbale d'interrogatorio e le fotografie del sopralluogo del 31 gennaio 2018.
B.
Preso atto del risultato degli accertamenti svolti, con decisione del 1° marzo 2018 dette autorità hanno dichiarato che il permesso di dimora UE/AELS di cui disponeva A.________ era decaduto. Esse hanno infatti ritenuto che il "centro degli interessi" dello stesso si trovasse all'estero, di modo che uno dei presupposti per mantenere il permesso di dimora UE/AELS di cui egli disponeva era "venuto meno".
La correttezza del provvedimento è stata confermata sia dal Consiglio di Stato, che dal Tribunale amministrativo ticinese (13 luglio 2020).
C.
Il 14 settembre 2020, A.________ ha contestato il giudizio della Corte cantonale con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendone la riforma.
Il 1° giugno 2021 il ricorrente ha comunicato di avere lasciato la Svizzera e che il suo gravame era quindi divenuto privo di oggetto. Nel contempo, ha chiesto che, nella misura in cui l'esito del litigio gli sarebbe stato favorevole, la causa venga stralciata dai ruoli senza spese a suo carico e senza assegnazione di ripetibili alla controparte.
Diritto:
1.
1.1. In base all'art. 83 lett. c n. 2 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto. Potendo il ricorrente richiamarsi all'accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681), la citata norma non trova però applicazione (art. 6 in relazione con l'art. 24 allegato I ALC).
1.2. Legittimato a ricorrere in materia di diritto pubblico è solo chi ha un interesse degno di protezione...

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