Sentenza Nº 2C 381/2020 Tribunale federale, 09-03-2021

Date09 mars 2021
Judgement Number2C 381/2020
Subject MatterDiritto fondamentale Autorizzazione per gestire un ristorante; assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_381/2020
Sentenza del 9 marzo 2021
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Seiler, Presidente,
Aubry Girardin, Beusch,
Cancelliere Gadoni.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Gianluca Padlina,
ricorrente,
contro
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
Residenza governativa, 6501 Bellinzona.
Oggetto
Autorizzazione per gestire un ristorante; assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio,
ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 6 marzo 2020 dal Tribunale amministrativo
del Cantone Ticino (incarto n. 52.2019.484).
Fatti:
A.
A.________ ha presentato il 17 dicembre 2018 al Servizio autorizzazioni, commercio e giochi della Polizia del Cantone Ticino una richiesta per il rilascio di un'autorizzazione per la gerenza di un esercizio pubblico situato a X.________.
B.
Con decisione dell'11 gennaio 2019, la suddetta autorità ha respinto la domanda in applicazione dell'art. 9 cpv. 1 lett. a della legge ticinese sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 1° giugno 2010 (Lear; RL 942.100) e del relativo regolamento, siccome nel casellario giudiziale era iscritta a carico dell'istante una condanna per guida in stato di inattitudine. Contro il diniego dell'autorizzazione, A.________ ha presentato un ricorso al Consiglio di Stato chiedendo nel contempo la concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. Con decisione del 28 agosto 2019, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso, respingendo altresì la domanda di assistenza giudiziaria, siccome il gravame era sin dall'inizio sprovvisto di qualsiasi probabilità di esito favorevole.
C.
A.________ ha impugnato la decisione governativa dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo nuovamente di essere ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. Ha contestualmente criticato la reiezione della domanda di assistenza giudiziaria da parte del Consiglio di Stato. Con sentenza del 6 marzo 2020, la Corte cantonale ha accolto il ricorso, annullando la decisione governativa e la decisione dell'11 gennaio 2019 della Polizia cantonale, cui ha ritornato gli atti affinché rilasciasse l'autorizzazione per la gerenza richiesta. Visto l'esito della causa, i giudici cantonali non hanno prelevato una tassa di giustizia ed hanno riconosciuto al ricorrente un'indennità di fr. 2'000.-- a titolo di ripetibili per entrambe le istanze cantonali di ricorso, a carico dello Stato del Cantone Ticino. Considerato il riconoscimento delle ripetibili, hanno ritenuto priva d'oggetto la domanda di assistenza giudiziaria contenuta nel gravame.
D.
A.________ impugna il dispositivo di questa sentenza relativo all'indennità per ripetibili (dispositivo n. 2) con un ricorso in materia di diritto pubblico del 15 maggio 2020 al Tribunale federale. Chiede in via principale di annullare tale dispositivo, di ammetterlo al beneficio dell'assistenza giudiziaria dinanzi alle istanze ricorsuali cantonali e di riconoscere a questo titolo al suo patrocinatore un onorario complessivo di almeno fr. 10'000.--. In via subordinata, chiede che la causa sia rinviata alla Corte cantonale per un nuovo giudizio nel senso dei considerandi. Postula inoltre di essere ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio anche per la procedura dinanzi al Tribunale federale. Il ricorrente fa valere la violazione del diritto di essere sentito e del diritto alla gratuità della procedura e al patrocinio gratuito, nonché la violazione del divieto dell'arbitrio.
E.
La Corte cantonale si conferma nella sua sentenza, precisando di ritenere corretto e giustificato l'importo riconosciuto al ricorrente a titolo di ripetibili. Il Consiglio di Stato si rimette al giudizio del Tribunale federale. Con osservazioni del 9 luglio 2020, il ricorrente si è confermato nelle sue conclusioni.
Diritto:
1.
1.1. Il ricorso è diretto contro una decisione pronunciata in una causa di diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF) da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 86 cpv. 1 lett. d LTF). Il ricorso è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF in relazione con l'art. 46 cpv. 1 lett. a LTF e l'art. 1 dell'ordinanza del 20 marzo 2020 sulla sospensione dei termini nei procedimenti civili e amministrativi ai fini del mantenimento della giustizia in relazione al coronavirus COVID-19 [RU 2020 849]), e di principio ammissibile, non essendo realizzata alcuna eccezione prevista dall'art. 83 LTF. La decisione sulle ripetibili, oggetto della presente impugnativa, costituisce infatti una decisione accessoria rispetto a quella di merito, relativa al rilascio di un'autorizzazione fondata sul diritto pubblico, e ne segue la natura (cfr. sentenza 2C_792/2017 del 6 giugno 2018 consid. 1.1 non pubblicato in DTF 144 I 208). Il ricorrente è particolarmente toccato dalla sentenza impugnata e ha un interesse degno di protezione all'annullamento della stessa (art. 89 cpv. 1 LTF).
1.2. La sentenza impugnata può essere considerata di natura finale (art. 90 LTF), poiché statuisce definitivamente sul rilascio dell'autorizzazione per la gerenza dell'esercizio pubblico e sull'ammontare delle ripetibili della sede cantonale. La Corte cantonale ha rinviato gli atti all'autorità di prima istanza per il rilascio dell'autorizzazione richiesta. La decisione è definitiva, siccome tale autorità è chiaramente tenuta a rilasciare l'autorizzazione e non beneficia più di alcun margine di apprezzamento al riguardo (cfr. DTF 144 III 253 consid. 1.4; 142 II 20 consid. 1.2 pag. 24; 140 V 321 consid. 3.2).
2.
2.1. Il ricorrente fa valere una violazione del suo diritto di essere sentito, siccome la Corte cantonale non ha indicato...

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