Sentenza Nº 1C 447/2018 Tribunale federale, 13-05-2019

Judgement Number1C 447/2018
Date13 mai 2019
Subject MatterAssistenza giudiziaria e estradizione Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_447/2018
Sentenza del 13 maggio 2019
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Chaix, Presidente,
Merkli, Karlen, Fonjallaz, Kneubühler,
Cancelliere Crameri.
Partecipanti al procedimento
A.A.________,
patrocinata dall'avv. dott. Marc Weber,
ricorrente,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino.
Oggetto
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia (consegna a scopo di confisca di un dipinto),
ricorso contro la sentenza emanata il 4 settembre 2018 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (RR.2018.182).
Fatti:
A.
Il 5 febbraio 2015 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro (Italia) ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria, completata in seguito, nel quadro di un procedimento penale aperto nei confronti di B.________, A.A.________ e altri per titolo di associazione per delinquere al fine del trasferimento illecito all'estero di dipinti di interesse artistico e storico in assenza di attestati di libera circolazione e/o licenze di esportazione (art. 174 Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42). Si tratta in particolare di un dipinto olio su tela (61 x 46.5 cm con una cornice in legno dorato) raffigurante il "Ritratto di Isabella d'Este", attribuito secondo la rogatoria a Leonardo da Vinci e comunque opera pittorica risalente ai primi decenni del XVI secolo. L'autorità estera ha chiesto di dare seguito a due decreti di sequestro dell'opera, uno preventivo, non impugnato, e l'altro probatorio, emessi il 5 febbraio 2015 dal Giudice per le indagini preliminari del citato Tribunale. L'opera è stata sequestrata a Lugano il 9 febbraio 2015 e depositata in un luogo sicuro dalla Polizia cantonale. Il 16 giugno 2016 A.A.________ e il coimputato C.________ sono stati rinviati a giudizio.
B.
Con sentenza del 23 dicembre 2016 (RR.2016.181) la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (TPF) aveva annullato l'ordinata restituzione all'Italia del dipinto fondata su una decisione emessa nei confronti di B.________, non ancora passata in giudicato. Con complemento del 5 aprile 2018 la Procura estera ha poi chiesto di eseguire la sentenza n. 83 del 9 marzo 2017 del citato Tribunale nei confronti di A.A.________, con la quale è stata condannata alla pena di un anno e due mesi di reclusione ed è stata disposta la confisca del dipinto, decisione divenuta irrevocabile il 30 gennaio 2018. Il 30 maggio 2018 il Ministero pubblico del Cantone Ticino (MP) ne ha ordinato la consegna all'Italia. Adito da A.A.________, con decisione del 4 settembre 2018 il TPF ne ha respinto il ricorso.
C.
Avverso questa sentenza A.A.________ presenta un ricorso al Tribunale federale. Chiede, concesso al gravame l'effetto sospensivo, di annullare la decisione impugnata e quella del MP, di rifiutare la rogatoria e i relativi complementi, di respingere la domanda di restituzione del dipinto e di revocare il sequestro.
Il MP, senza produrre osservazioni, si rimette al giudizio del Tribunale federale, l'Ufficio federale di giustizia (UFG) propone di respingere il ricorso in quanto ammissibile, il TPF non formula osservazioni e si riconferma nel proprio giudizio, l'Ufficio federale della cultura (UFC) non esprime proposte di giudizio. In replica la ricorrente si conferma nelle sue conclusioni, come nella duplica l'UFG e il TPF; il MP si rimette al giudizio del Tribunale federale, l'UFC non formula proposte di giudizio. Nella duplica, la ricorrente si diffonde sull'asserita mancata dimostrazione dell'autenticità del dipinto.
Diritto:
1.
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 143 IV 357 consid. 1).
1.2. Avverso le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne tra l'altro, come in concreto, un sequestro o la consegna di oggetti o beni e, inoltre, si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Si è segnatamente in presenza di un siffatto caso laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2). Questi motivi di entrata nel merito non sono tuttavia esaustivi e il Tribunale federale può essere chiamato a intervenire anche quando si tratti di dirimere una questione giuridica di principio (DTF 142 IV 250 consid. 1.3 pag. 254 e rinvii; sentenza 1C_393/2018 del 14 dicembre 2018 consid. 1.1 destinata a pubblicazione; MARC FORSTER, in: Basler Kommentar zum Bundesgerichtsgesetz, 3aed., 2018, n. 29 seg. ad art. 84).
L'art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al Tribunale federale nell'ambito dell'assistenza giudiziaria in materia penale (DTF 133 IV 132 consid. 1.3 pag. 134). Nella valutazione circa l'esistenza di un caso particolarmente importante giusta l'art. 84 LTF, che dev'essere ammesso in maniera restrittiva, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 134 IV 156 consid. 1.3.1 e 1.3.2 pag. 160). Conformemente all'art. 42 cpv. 2 LTF, spetta alla ricorrente, pena l'inammissibilità del gravame, dimostrare che le condizioni di entrata in materia richieste dall'art. 84 LTF sono adempiute (DTF 139 IV 294 consid. 1.1 pag. 297).
Le parti non contestano, a ragione, che si è in presenza di una questione giuridica di principio, ossia di sapere se beni culturali privati, non rubati, che sarebbero stati esportati illegalmente da uno Stato estero firmatario della Convenzione concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali, conclusa a Parigi il 14 novembre 1970, entrata in vigore il 3 gennaio 2004 per la Svizzera e il 2 gennaio 1979 per l'Italia (Convenzione UNESCO; RS 0.444.1), ma che non sarebbero coperti da un Accordo bilaterale tra i due Stati, possano essere oggetto di una consegna sulla base di una decisione di confisca italiana passata in giudicato in applicazione dell'art. 24 della legge federale del 20 giugno 2003 sul trasferimento internazionale dei beni culturali (LTBC; RS 444.1).
1.3. Il ricorso è tempestivo e la legittimazione della ricorrente, visto che il dipinto litigioso è stato rinvenuto in un "mini caveau" da lei locato presso D.________ SA, è pacifica (art. 9a lett. b dell'ordinanza del 24 febbraio 1982 sull'assistenza internazionale in materia penale; OAIMP; RS 351.11).
1.4. Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF). Esso, tenuto conto dell'obbligo di motivare il ricorso (art. 42 cpv. 1 e 2 LTF), la cui disattenzione implica la non entrata nel merito sulle rispettive critiche, esamina nondimeno soltanto le censure sollevate, nella misura in cui i vizi giuridici non siano addirittura manifesti (DTF 144 V 388 consid. 2 pag. 394; 143 II 283 consid. 1.2.2 pag. 286).
2.
2.1. I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l'Italia e il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1) e dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa la CEAG e ne agevola l'applicazione, entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (RS 0.351.945.41). In concreto, oltre alla Convenzione UNESCO, occorre esaminare anche l'Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Italiana sull'importazione e il rimpatrio di beni culturali concluso il 20 ottobre 2006 ed entrato in vigore mediante scambio di note il 27 aprile 2008 (RS 0.444.145.41). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello convenzionale (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1), unitamente all'OAIMP (art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 142 IV 250 consid. 3 pag. 255; sentenza 1C_271/2016 del 23 marzo 2018 consid. 2.1, in: RtiD II-2018 n. 42 pag. 193). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3 pag. 215).
Giova rilevare che la Convenzione dell'Unidroit sui beni culturali rubati o illecitamente esportati, conclusa a Roma il 24 giugno 1995, firmata il 26 giugno 1996 dalla Svizzera, che non l'ha tuttavia ratificata, non è applicabile. La Svizzera non ha inoltre firmato la Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni coinvolgenti i beni culturali adottata a Nicosia il 3 maggio 2017, aperta alla firma dal 19 maggio 2017 (serie dei trattati del Consiglio di Europa n° 221), che sostituisce quella di "Delfi" del 23 giugno 1985 (n° 119).
2.2. L'assistenza giudiziaria consistente in una misura coercitiva è concessa solo se il fatto che ha dato origine alla commissione rogatoria è punibile secondo il diritto dei due Stati, come previsto dall'art. 5 paragrafo 1 lett. a CEAG e dalla relativa riserva formulata dalla Svizzera, dall'art. X dell'Accordo italo-svizzero che completa la CEAG nonché dall'art. 64 cpv. 1 AIMP, secondo cui possono essere ordinati provvedimenti coercitivi soltanto ove dall'esposizione dei fatti risulti che l'atto perseguito all'estero denota gli elementi obiettivi di una fattispecie punibile secondo il diritto svizzero. Nell'ambito dell'esame della doppia punibilità, il giudice dell'assistenza non deve tuttavia procedere a un esame delle norme penali estere disciplinanti i reati menzionati nella domanda di assistenza, ma semplicemente...

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