Sentenza Nº 1C 30/2020 Tribunale federale, 15-05-2020

Judgement Number1C 30/2020
Date15 mai 2020
Subject MatterPianificazione territoriale e diritto pubblico edilizio Piano regolatore; protezione di beni culturali
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_30/2020
Sentenza del 15 maggio 2020
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Chaix, Presidente,
Kneubühler, Jametti,
Cancelliere Crameri.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinata dall'avv. Daniele Molteni,
ricorrente,
contro
Comune di Lugano,
Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino.
Oggetto
Piano regolatore; protezione di beni culturali
ricorso contro la sentenza emanata il 18 dicembre 2019 dal Tribunale cantonale amministrativo (90.2017.29).
Fatti:
A.
A.________ è proprietaria del fondo xxx di Lugano, di 514 m2, limitrofo al complesso della Chiesa di Santa Maria di Loreto, sul quale sorge un villino, ubicato all'interno di un giardino, edificato nel 1911 su progetto dell'arch. Giuseppe Bordonzotti. L'edificio è stato ristrutturato nel 1929 a opera dell'arch. Giovanni Geiser.
Durante la seduta del 12 settembre 2011, il Consiglio comunale ha adottato, con due emendamenti, la variante del piano regolatore relativa ai beni culturali delle Sezioni di Lugano, Castagnola e Bré, che annovera fra quelli d'interesse locale, elencati all'art. 34 lett. c delle norme di attuazione del piano regolatore (NAPR), l'edificio sito sulla particella xxx (L52). Il fondo è inoltre incluso nel perimetro di valorizzazione PV15 e nel perimetro di rispetto cantonale n. 12 relativo alla Chiesa di Santa Maria di Loreto.
B.
Avverso i citati vincoli A.________ è insorta davanti al Consiglio di Stato. Riguardo a quello di bene culturale d'interesse locale, ha lamentato l'insufficienza di motivi atti a suffragarlo e l'assenza di chiare disposizioni volte a definire i contenuti e i limiti della tutela. Ha censurato inoltre una disparità di trattamento in relazione al convento di Santa Maria di Loreto e ad altre proprietà, indicate nell'Inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere d'importanza nazionale (ISOS), ma escluse dalla variante. Anche riguardo all'inclusione del suo fondo nel PV15 e nel perimetro di rispetto cantonale ha sollevato le medesime censure.
C.
Adito dalla proprietaria, dopo aver esperito un sopralluogo, con risoluzione yyy del 12 aprile 2017 il Consiglio di Stato ha approvato la variante, apportandovi alcune modifiche, tra le quali la parziale riformulazione dell'art. 34 NAPR e, in parziale accoglimento del ricorso, lo stralcio del PV15. Ha ritenuto proporzionale e sorretto da un sufficiente interesse pubblico il vincolo di bene culturale d'interesse locale e stabilito che il perimetro di rispetto cantonale non comprometterebbe la fruizione attuale e futura dell'immobile, né una sua futura ristrutturazione o trasformazione. Con giudizio del 18 dicembre 2019 il Tribunale cantonale amministrativo ha respinto il ricorso della proprietaria.
D.
Avverso questa decisione A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico e un ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale. Chiede di riformarla nel senso di non considerare il suo fondo quale bene d'interesse locale e di eliminarne la protezione istituita dalla variante di piano regolatore, nonché di estrometterlo dal perimetro di rispetto cantonale.
Non è stato ordinato uno scambio di scritti, ma è stato richiamato l'incarto cantonale.
Diritto:
1.
1.1. Presentato tempestivamente contro una decisione finale dell'ultima istanza cantonale in materia pianificatoria, il ricorso in materia di diritto pubblico è ammissibile sotto il profilo degli art. 82 lett. a, 86 cpv. 1 lett. d e 90 LTF (DTF 133 II 409 consid. 1.1 pag. 411). Ne segue che il ricorso sussidiario in materia costituzionale è inammissibile. La legittimazione della ricorrente è pacifica.
1.2. Secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il gravame dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto. Il Tribunale federale esamina in linea di principio solo le censure sollevate (DTF 142 I 99 consid. 1.7.1 pag. 106). Quando si invoca la violazione di diritti costituzionali (diritto di essere sentito), il Tribunale federale, in applicazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF, esamina le censure soltanto se siano state esplicitamente sollevate e motivate in modo chiaro e preciso (DTF 143 I 377 consid. 1.2 e 1.3 pag. 380).
1.3. La vertenza concerne l'interpretazione e l'applicazione di norme del diritto cantonale e comunale, esaminate sotto il ristretto profilo dell'arbitrio (DTF 145 II 70 consid. 3.5 pag. 77, 32 consid. 5.1 pag. 41). Non basta quindi che la decisione impugnata sia insostenibile nella motivazione, ma occorre che lo sia anche nel risultato (DTF 143 I 321 consid. 6.1 pag. 324), ciò che spetta alla ricorrente dimostrare (DTF 144 III 145 consid. 2 pag. 146). Non risulta per contro arbitrio dal semplice fatto che anche un'altra soluzione potrebbe entrare in linea di conto o sarebbe addirittura preferibile (DTF 144 I 113 consid. 7.1 pag. 124).
2.
La Corte cantonale, rilevato che gli studi relativi alla variante litigiosa sono stati avviati in vigenza della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 (LALPT; BU 1990, 365), ha stabilito che la causa dev'essere esaminata, nel merito, in applicazione di detta legge (art. 117 della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011; LST, RL 701.100). La ricorrente non contesta questa conclusione.
Di massima, nella materia in esame la Corte cantonale non dispone del sindacato dell'adeguatezza. Può quindi censurare l'esercizio del potere di apprezzamento da parte del Comune solo nella misura in cui integri gli estremi dell'eccesso o dell'abuso (DTF 143 II 120 consid. 7.2 pag. 134; sentenza 1C_499/2016 del 10 marzo 2017 consid. 3.2, apparsa in: RtiD II-2017 n. 9 pag 36).
3.
3.1. La ricorrente fa valere che il Tribunale cantonale amministrativo avrebbe accertato i fatti in modo manifestamente inesatto, in violazione del diritto di essere sentito e del divieto dell'arbitrio. Queste critiche si incentrano in sostanza sulla circostanza ch'esso non avrebbe considerato la lettura storica e architettonica da lei proposta del contesto urbanistico relativo al suo fondo, lettura al suo dire diversa, ma che sarebbe preferibile a quella operata dall'autorità e che non comporterebbe la necessità di istituire una protezione. Adduce inoltre che il Consiglio di Stato prima e la Corte cantonale poi, non avrebbero sufficientemente motivato le rispettive decisioni.
3.2. Quando la ricorrente invoca l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, il Tribunale federale, in applicazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF, esamina le censure soltanto se siano state esplicitamente sollevate e motivate in modo chiaro e preciso (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2 pag. 286). Esso fonda in effetti il suo ragionamento giuridico su quelli accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può scostarsene solo se l'accertamento è stato eseguito in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario (art. 97 cpv. 1 e 105 cpv. 2 LTF; DTF 145 V 326 consid. 1 pag. 328, 188 consid. 2 pag. 190).
3.3. Il diritto di essere sentito comprende, tra l'altro, il diritto dell'interessato di offrire prove pertinenti e di ottenerne l'assunzione (DTF 145 I 67 consid. 4.1 pag. 170 seg.; 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17). Come ancora si vedrà, il Tribunale cantonale amministrativo, senza violare l'invocato diritto, sulla base di un apprezzamento anticipato delle prove per nulla arbitrario (DTF 145 I 167 consid. 4.1 pag. 171; 144 II 427 consid. 3.1.3 pag. 435), poteva rinunciare a esaminare in ogni dettaglio le affermazioni della ricorrente riguardo alla lettura personale da lei proposta del contesto storico del fondo, critica sulla quale è in sostanza imperniato il ricorso. Ne segue che non si è in presenza di un accertamento incompleto e quindi arbitrario dei fatti.
Contrariamente all'assunto ricorsuale, la motivazione posta a fondamento dell'impugnata decisione, come ancora si vedrà, adempie l'obbligo di motivare le sentenze, poiché spiega i motivi posti a fondamento delle criticate scelte (DTF 145 IV 99 consid. 3.1 pag. 109; 142 II 154 consid. 4.2 pag. 157).
4.
4.1. Riguardo alla protezione dei beni culturali, nel Cantone Ticino l'art. 28 cpv. 2 lett. h LALPT prevede espressamente la possibilità di fissare nelle rappresentazioni grafiche dei piani regolatori i vincoli speciali cui è assoggettata l'utilizzazione di taluni fondi, segnatamente la protezione degli edifici di pregio storico-culturale. Il piano regolatore può prevedere inoltre l'obbligo di mantenere costruzioni che concorrono a formare la bellezza e la caratteristica del paesaggio (art. 29 cpv. 2 lett. d LALPT), come pure stabilire regole sulla manutenzione degli edifici (art. 29 cpv. 1 lett. g LALPT). Questa tutela è disciplinata dalla legge sulla protezione dei beni culturali del 13 maggio 1997 (LBC; RL 445.100). Fondata su una nozione di cultura più aperta e dinamica rispetto a quella tradizionale, essa fa riferimento non più ai soli valori alti della civiltà, ma anche all'insieme di tutti quei valori, usi e costumi che caratterizzano il vivere sociale di un popolo e permette, di conseguenza, di tener conto di tutte quelle presenze che possono anche apparire minori, se misurate con i canoni classici, ma che non per questo sono prive di importanza, talvolta anche notevole, sotto angolazioni culturali diverse.
La protezione del pat rimonio culturale spetta all'ente pubblico e ai proprietari, che sono responsabili della tutela dei beni culturali di loro appartenenza (art. 5 LBC). Secondo l'art. 2 LBC, sono beni culturali i beni mobili e gli immobili che singolarmente o nel loro insieme rivestono interesse per la collettività, in...

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