Ordonnance instituant des mesures à l’encontre du Bélarus (2020-12-11)

Date de publication11 décembre 2020

del 11 dicembre 2020 (Stato 11 dicembre 2020)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 2 della legge del 22 marzo 20021 sugli embarghi (LEmb),

ordina:

Sezione 1: Definizioni
Art. 1

Nella presente ordinanza si intende per:

a.averi: valori patrimoniali, compresi denaro contante, assegni, crediti monetari, cambiali, ordini o altri strumenti di pagamento, depositi, debiti e riconoscimenti di debito, cartevalori e titoli di debito, certificati azionari, obbligazioni, titoli di credito, opzioni, obbligazioni fondiarie, derivati; interessi, dividendi o altri redditi o plusvalori generati da valori patrimoniali; crediti, diritti a compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari; accrediti, polizze di carico, trasferimenti della proprietà a titolo di garanzia, documenti di titolarizzazione di quote di fondi o altre risorse finanziarie e qualsiasi altro strumento di finanziamento delle esportazioni;b.blocco degli averi: l’impedimento di ogni atto che permetta la gestione o l’utilizzazione degli averi, ad eccezione delle normali operazioni amministrative effettuate dagli istituti finanziari;c.risorse economiche: i valori patrimoniali di ogni genere, indipendentemente dal fatto che siano materiali o immateriali, mobili o immobili, in particolare gli immobili e i beni di lusso, ad eccezione degli averi di cui alla lettera a;d.blocco delle risorse economiche: l’impedimento dell’impiego di tali risorse per acquisire averi, merci o servizi, compresa la vendita, la locazione o la costituzione in pegno delle risorse medesime.

Sezione 2: Misure coercitive
Art. 2 Blocco degli averi e delle risorse economiche

1 Sono bloccati gli averi e le risorse economiche di proprietà o sotto il controllo diretto o indiretto:

a.delle persone fisiche, imprese e organizzazioni menzionate nell’allegato 1;b.delle persone fisiche, imprese e organizzazioni che agiscono in nome o per conto delle persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui alla lettera a;c.delle imprese e organizzazioni di proprietà o sotto il controllo delle persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui alla lettera a o b.

2 È vietato trasferire averi alle persone fisiche, alle imprese e alle organizzazioni che sottostanno al blocco oppure mettere in altro modo a loro disposizione, direttamente o indirettamente, averi e risorse economiche.

3 La Segreteria di Stato dell’economia (SECO), d’intesa con i competenti servizi del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e del Dipartimento federale delle finanze, può eccezionalmente autorizzare prelievi da conti bloccati, trasferimenti di valori patrimoniali bloccati e la liberazione delle risorse economiche bloccate per:

a.prevenire casi di rigore;b.rispettare contratti esistenti;c.adempiere agli scopi ufficiali di rappresentanze diplomatiche o consolari;d.tutelare interessi svizzeri.
Art. 3 Divieto di entrata e di transito

1 L’entrata in Svizzera e il transito attraverso la Svizzera sono vietati alle persone fisiche elencate nell’allegato 1.

2 La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) può concedere deroghe:

a.per motivi umanitari comprovati;b.per la partecipazione a conferenze internazionali o a dialoghi politici concernenti la Bielorussia; oppurec.per tutelare interessi svizzeri.
Art. 4 Divieto di fornire materiale d’armamento e beni che potrebbero essere utilizzati per repressioni interne

1 Sono vietati la vendita, la fornitura, l’esportazione e il transito, a destinazione della Bielorussia o per un uso in Bielorussia, di materiale d’armamento d’ogni genere, compresi armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamento militari, attrezzature paramilitari, nonché i relativi componenti, accessori e pezzi di ricambio.

2 Sono vietati la vendita, la fornitura, l’esportazione e il transito, a destinazione della Bielorussia o per un uso in Bielorussia, dei beni di cui all’allegato 2 che possono essere utilizzati per la repressione interna.

3 Sono...

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