Ordonnance du Conseil de fondation de la Fondation Pro Helvetia sur les subventions de la Fondation (2020-12-01)
Date de publication | 22 octobre 2020 |
(Ordinanza sui sussidi di Pro Helvetia)
del 22 ottobre 2020 (Stato 1° dicembre 2020)
Il Consiglio di fondazione della Fondazione Pro Helvetia,
visto l’articolo 34 capoverso 5 lettera i della legge dell’11 dicembre 20091 sulla promozione della cultura,
ordina:
1 La presente ordinanza disciplina la concessione di aiuti finanziari da parte della Fondazione Pro Helvetia (Pro Helvetia) a terzi che ne fanno richiesta per la realizzazione di progetti.
2 Essa non è applicabile a progetti legati a programmi e iniziative propri di Pro Helvetia realizzati nei limiti delle risorse destinate a tale scopo dal Consiglio di fondazione; questi progetti sono disciplinati nel regolamento sulle competenze di Pro Helvetia di cui all’articolo 2 capoverso 3 lettera j del regolamento interno del 22 ottobre 20201 della Fondazione Pro Helvetia.
1 RS 447.11
Non può essere fatto valere alcun diritto agli aiuti finanziari.
Pro Helvetia promuove la creazione artistica e culturale in particolare mediante:
a.sussidi per la realizzazione di opere;b.sussidi per la realizzazione di mandati;c.sussidi per la realizzazione di progetti.1 Pro Helvetia sostiene progetti legati alla creazione artistica e culturale professionale contemporanea che:
a.promuovono lo sviluppo, la realizzazione e la diffusione di opere;b.promuovono gli scambi culturali in Svizzera e all’estero;c.diffondono la creazione artistica e culturale professionale svizzera all’estero; oppured.sono particolarmente atti a fornire nuovi stimoli artistici e culturali.2 Pro Helvetia promuove progetti che:
a.hanno un legame con la Svizzera;b.sono d’interesse nazionale; ec.beneficiano di un finanziamento adeguato di terzi.3 Pro Helvetia sostiene prioritariamente i progetti legati alla creazione artistica e culturale contemporanea che maggiormente rispondono ai seguenti criteri di qualità e di efficacia:
a.il progetto si distingue per la sua notevole originalità e competenza specialistica, per la sua rilevanza sociale e contenutistica;b.il progetto vanta un rapporto equilibrato tra risorse impiegate ed effetti.1 Un legame con la Svizzera è dato in particolare se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
a.l’opera o il progetto è creato, sviluppato o realizzato da artisti e operatori culturali che: 1.hanno la cittadinanza svizzera o di cui è accertato il domicilio stabile in Svizzera, e2.partecipano regolarmente sul piano artistico a manifestazioni di rilievo in Svizzera;b.l’opera o il progetto è creato, sviluppato o realizzato da gruppi indipendenti o da istituzioni culturali che: 1.hanno il loro luogo di creazione in Svizzera, e2.operano regolarmente a livello pubblico in Svizzera;c.il progetto comprende opere di artisti, operatori culturali, gruppi o istituzioni culturali ai sensi della lettera a o b.2 Un interesse nazionale è dato in particolare se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
a.gli artisti e gli operatori culturali coinvolti nel progetto sono regolarmente in programmazione o presentati in altre regioni linguistiche della Svizzera o all’estero da istituzioni artistiche e culturali riconosciute sul piano sovraregionale, e il progetto in questione ha una risonanza sovraregionale;b.il potenziale artistico di un artista emergente è tale da lasciar presagire una carriera artistica nazionale o internazionale;c.il progetto contribuisce in misura sostanziale allo sviluppo della creazione artistica e culturale nonché alla sua diffusione;d.il progetto assume un’importanza sostanziale per lo scambio tra le regioni linguistiche.1 Non sono concessi aiuti finanziari se è data una delle seguenti condizioni:
a.il progetto o la parte del progetto per cui è richiesto un sostegno a Pro Helvetia è già sostenuto da un altro...Pour continuer la lecture
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