Accord de libre-échange entre la République de Colombie et les Etats de l'AELE (2013-01-01)
Date de publication | 25 novembre 2008 |
1
Traduzione1
Accordo di libero scambio
tra la Repubblica di Colombia e gli Stati dell’AELS
Concluso a Ginevra il 25 novembre 2008
Approvato dall’Assemblea federale il 24 settembre 20092
Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il 29 ottobre 2009
Entrato in vigore per la Svizzera il 1° luglio 2011
(Stato 1° gennaio 2013)
Preambolo
La Repubblica di Colombia (in seguito denominata «Colombia»), da una parte,
e
la Repubblica d’Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la
Confederazione Svizzera, (in seguito denominati «Stati dell’AELS»), dall’altra,
ogni singolo Stato denominato singolarmente «Parte» o collettivamente «Parti»:
decisi a rafforzare gli speciali legami di amicizia e cooperazione fra le loro nazioni e
desiderosi, mediante la rimozione degli ostacoli al commercio, di contribuire allo
sviluppo armonioso e all’espansione del commercio mondiale e di fornire un contri-
buto per una più vasta cooperazione internazionale, in particolare tra Europa e
America del Sud;
considerando gli importanti collegamenti esistenti tra la Colombia e gli Stati
dell’AELS, in particolare la Dichiarazione comune di cooperazione firmata a Berna
il 17 maggio 2006 (Joint Declaration on Co-operation) e desiderando rafforzare tali
collegamenti mediante l’istituzione di una zona di libero scambio e instaurando a tal
fine rapporti stretti e duraturi;
riaffermando il loro impegno per la democrazia, lo stato di diritto, i diritti dell’uomo
e le libertà fondamentali nel rispetto dei loro obblighi di diritto internazionale,
inclusi i principi stabiliti dallo Statuto delle Nazioni Unite3 e dalla Dichiarazione
universale dei diritti dell’uomo;
riconoscendo il rapporto tra buon governo societario, efficiente gestione pubblica e
solido sviluppo economico e affermando il loro sostegno ai principi del governo
societario nel Patto mondiale dell’ONU, nonché il loro intento di promuovere la
trasparenza e di prevenire e combattere la corruzione;
basandosi sui loro rispettivi diritti e obblighi derivanti dall’Accordo di Marrakech
che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio4 (in seguito denominato
RU 2011 2745; FF 2009 1933
1 Traduzione dal testo originale inglese.
2 Art. 1 cpv. 1 lett. a del DF del 24 set. 2009 (RU 2011 2743).
3 RS 0.120
4 RS 0.632.20
0.632.312.631
Ordinamento tariffale AELS
2
0.632.312.631
«Accordo sull’OMC») e dagli altri accordi negoziati in base a tale accordo e da altri
strumenti multilaterali e bilaterali di cooperazione;
riaffermando il loro impegno per lo sviluppo economico e sociale e il rispetto per i
diritti fondamentali dei lavoratori, inclusi i principi stabiliti nelle Convenzioni
dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) delle quali le Parti sono firma-
tarie;
con l’obiettivo di creare nuove possibilità di lavoro, migliorare la salute e gli stan-
dard di vita e garantire una crescita costante e generalizzata del reddito reale dispo-
nibile nei loro rispettivi territori grazie all’espansione degli scambi e dei flussi
d’investimento, promuovendo così un ampio sviluppo economico in grado di ridurre
la povertà;
intenzionati a preservare la loro capacità di salvaguardare il benessere sociale;
decisi a migliorare la competitività delle loro imprese nei mercati globali;
determinati a creare un mercato ampio e sicuro per i beni e i servizi nei loro territori
e a garantire un quadro normativo e condizioni prevedibili per gli scambi, gli affari e
gli investimenti, stabilendo regole chiare e reciprocamente vantaggiose;
riconoscendo che i vantaggi della liberalizzazione degli scambi non dovrebbero
essere controbilanciati da pratiche anticoncorrenziali;
decisi a promuovere la creatività e l’innovazione proteggendo i diritti di proprietà
intellettuale pur mantenendo un equilibrio tra i diritti dei titolari e gli interessi del
pubblico in generale, in particolare per quanto riguarda l’educazione, la ricerca, la
sanità pubblica e l’accesso all’informazione;
determinati a implementare il presente Accordo conformemente alle disposizioni per
la protezione e la conservazione dell’ambiente, a promuovere lo sviluppo sostenibile
e a rafforzare la loro cooperazione in materia ambientale;
hanno convenuto, al fine di conseguire gli obiettivi sopraelencati, di concludere il
seguente Accordo di libero scambio (in seguito denominato «il presente Accordo»):
Capitolo 1
Disposizioni generali
Art. 1.1 Istituzione di una zona di libero scambio
Conformemente all’articolo XXIV dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul
commercio del 19945 dell’OMC (in seguito denominato «GATT 1994») e
all’articolo V dell’Accordo generale sugli scambi di servizi6 dell’OMC (in seguito
denominato «GATS»), le Parti al presente Accordo istituiscono una zona di libero
scambio in virtù del presente Accordo e in virtù degli accordi agricoli complemen-
tari conclusi contemporaneamente tra la Colombia e ogni singolo Stato dell’AELS.
5 RS 0.632.20 allegato 1A.1
6 RS 0.632.20 allegato 1B
Commercio di prodotti agricoli. Acc. tra Colombia e gli Stati dell’AELS
3
0.632.312.631
Art. 1.2 Obiettivi
Gli obiettivi del presente Accordo sono:
(a) ottenere la liberalizzazione degli scambi di merci conformemente all’articolo
XXIV del GATT 1994;
(b) ottenere la liberalizzazione degli scambi di servizi, conformemente all’arti-
colo V del GATS;
(c) aumentare sensibilmente le possibilità d’investimento nella zona di libero
scambio;
(d) ottenere una maggiore liberalizzazione, su una base di reciprocità, dei mer-
cati degli appalti pubblici delle Parti;
(e) promuovere la concorrenza nelle loro economie, in particolare per quanto
riguarda le relazioni economiche tra le Parti;
(f) garantire una protezione adeguata ed efficace dei diritti di proprietà intellet-
tuale;
(g) contribuire, mediante l’eliminazione degli ostacoli agli scambi e agli inve-
stimenti, allo sviluppo e all’espansione armoniosi del commercio mondiale;
(h) assicurare una cooperazione intesa al potenziamento della capacità commer-
ciale, in modo da aumentare e migliorare i vantaggi del presente Accordo, in
particolare per le piccole e medie imprese.
Art. 1.3 Campo di applicazione territoriale
1. Salvo disposizioni contrarie, il presente Accordo si applica ai territori delle Parti
conformemente al loro diritto nazionale e al diritto internazionale.
2. Il presente Accordo non si applica al territorio delle Svalbard, fatta eccezione per
gli scambi di merci.
Art. 1.4 Rapporto con altri accordi internazionali
Le Parti confermano i loro diritti e obblighi previsti dall’Accordo sull’OMC, dagli
altri accordi negoziati in virtù di quest’ultimo ai quali sono parte e da qualsiasi altro
accordo internazionale di cui sono firmatarie.
Art. 1.5 Relazioni economiche e commerciali disciplinate
dal presente Accordo
1. Le disposizioni del presente Accordo si applicano alle relazioni economiche e
commerciali tra, da una parte, ogni singolo Stato dell’AELS e, dall’altra, la Colom-
bia, ma non alle relazioni commerciali tra i singoli Stati dell’AELS, salvo il presente
Accordo disponga diversamente.
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI