Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et les Etats d'Amérique centrale (2014-08-29)

Date de publication24 juin 2013
1
Traduzione1
Accordo di libero scambio
tra gli Stati dell’AELS e gli Stati dell’America centrale
Concluso a Trondheim il 24 giugno 2013
Approvato dall’Assemblea federale il 16 giugno 20142
Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il 30 giugno 2014
Entrato in vigore per la Svizzera il 29 agosto 2014
(Stato 29 agosto 2014)
Preambolo
L’Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e
la Confederazione Svizzera
(di seguito denominati «Stati dell’AELS»),
da una parte,
e
la Repubblica di Costa Rica e la Repubblica del Panama
(di seguito denominati «Stati dell’America centrale»),
dall’altra,
di seguito denominati individualmente «Parte» o collettivamente «Parti»,
riconoscendo il desiderio comune di consolidare i legami tra gli Stati dell’AELS, da
una parte, e gli Stati dell’America centrale, dall’altra, e instaurando a tale scopo
relazioni strette e durature;
riaffermando il loro impegno per la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti dell’uomo
e le libertà fondamentali nel rispetto dei loro obblighi di diritto internazionale,
compresi i principi stabiliti nello Statuto delle Nazioni Unite3 e dalla Dichiarazione
universale dei diritti dell’uomo;
riaffermando il loro impegno a perseguire l’obiettivo dello sviluppo sostenibile e
riconoscendo l’importanza di favorire la coerenza e la complementarietà delle poli-
tiche commerciali, ambientali e del lavoro;
richiamando i loro diritti e obblighi derivanti da accordi multilaterali sull’ambiente
di cui sono firmatarie e il rispetto dei principi e dei diritti fondamentali del lavoro,
compresi i principi stabiliti nelle Convenzioni dell’Organizzazione internazionale
del lavoro4 (di seguito denominata «OIL») di cui sono firmatarie;
con l’obiettivo di creare nuovi impieghi, di migliorare il tenore di vita garantendo
nel contempo un alto livello di protezione della salute e della sicurezza e di prote-
zione ambientale;
RU 2014 2535; FF 2013 6929
1 Traduzione dal testo originale inglese.
2 RU 2014 2533
3 RS 0.120
4 RS 0.820.1
0.632.312.851
Tariffe doganali
2
0.632.312.851
animati dal desiderio di creare condizioni favorevoli allo sviluppo e alla diversifica-
zione dei loro scambi commerciali nonché alla promozione della cooperazione
commerciale ed economica in settori di comune interesse, in base ai principi di
uguaglianza, reciproco vantaggio e non discriminazione e in base al diritto inter-
nazionale;
riconoscendo l’importanza delle agevolazioni commerciali per promuovere proce-
dure efficienti e trasparenti che riducano i costi e garantiscano la prevedibilità agli
operatori commerciali delle Parti;
decisi a promuovere e rafforzare ulteriormente il sistema di scambi multilaterale
basandosi sui rispettivi diritti e obblighi derivanti dall’Accordo di Marrakech che
istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio5 (di seguito denominato «Ac-
cordo OMC») e dagli altri accordi negoziati in base ad esso, e contribuendo in tal
modo allo sviluppo armonioso e all’espansione del commercio mondiale;
decisi ad attuare il presente Accordo in sintonia con l’obiettivo di preservare e
proteggere l’ambiente attraverso una buona gestione ambientale e di promuovere lo
sfruttamento ottimale delle risorse mondiali in linea con i principi dello sviluppo
sostenibile;
affermando il loro impegno a prevenire e combattere la corruzione nel commercio
internazionale e negli investimenti e per promuovere i principi della trasparenza e
del buon governo;
riconoscendo l’importanza del buon governo societario e della responsabilità sociale
d’impresa ai fini dello sviluppo sostenibile e determinati nel loro intento di solleci-
tare le imprese a rispettare le linee guida e i principi riconosciuti a livello interna-
zionale in questo ambito, stabiliti da organismi quali l’Organizzazione per la coope-
razione e lo sviluppo economico (OCSE) e l’Organizzazione delle Nazioni Unite
(ONU);
convinti che il presente Accordo migliorerà la competitività delle loro imprese nei
mercati globali e creerà condizioni atte a incoraggiare le loro relazioni nei settori
dell’economia, del commercio e degli investimenti;
hanno convenuto, nell’intento di conseguire i suddetti obiettivi, di concludere il
presente Accordo di libero scambio (di seguito denominato «presente Accordo»):
5 RS 0.632.20
Libero scambio. Acc. tra Stati dell’AELS e gli Stati dell’America centrale
3
0.632.312.851
Capitolo 1
Disposizioni generali
Art. 1.1 Istituzione di una zona di libero scambio
Le Parti, conformemente all’articolo XXIV dell’Accordo generale del 1994 sulle
tariffe doganali e il commercio6 (di seguito denominato «GATT 1994») e all’arti-
colo V dell’Accordo generale sugli scambi di servizi7 (di seguito denominato
«GATS»), istituiscono mediante il presente Accordo una zona di libero scambio
basata sul rispetto dei principi democratici e dei diritti umani.
Art. 1.2 Obiettivi
Gli obiettivi del presente Accordo sono:
(a) liberalizzare gli scambi di merci, conformemente all’articolo XXIV del
(b) liberalizzare gli scambi di servizi, conformemente all’articolo V del GATS9;
(c) aumentare reciprocamente le possibilità d’investimento;
(d) promuovere la concorrenza nelle loro economie, in particolare per quanto
riguarda le relazioni economiche tra le Parti;
(e) liberalizzare ulteriormente, su base reciproca, i mercati degli appalti pubblici
delle Parti;
(f) garantire una protezione adeguata ed efficace dei diritti di proprietà intellet-
tuale conformemente alle norme internazionali;
(g) sviluppare il commercio internazionale in modo da contribuire al raggiun-
gimento dell’obiettivo dello sviluppo sostenibile e da garantire che tale o-
biettivo sia integrato e si rifletta nelle relazioni commerciali tra le Parti; e
(h) contribuire in tal modo allo sviluppo e all’espansione armoniosi del com-
mercio mondiale.
Art. 1.3 Campo d’applicazione geografico
1. Il presente Accordo, salvo altrimenti disposto dall’allegato I, si applica:
(a) al territorio terrestre, alle acque nazionali e alle acque territoriali di ogni Par-
te nonché allo spazio aereo che sovrasta il suo territorio, conformemente alla
legislazione nazionale e al diritto internazionale; e
(b) al di là delle acque territoriali, per quanto riguarda le misure adottate da una
Parte nell’esercizio della sua sovranità o della sua giurisdizione, conforme-
mente alla legislazione nazionale e al diritto internazionale.
6 RS 0.632.20, allegato 1A.1
7 RS 0.632.20, allegato 1B
8 RS 0.632.20, allegato 1A.1
9 RS 0.632.20, allegato 1B

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