Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (2020-01-08)

Date de publication01 juillet 1970
1
Traduzione
Accordo europeo
relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi
dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada
(AETR)
Concluso a Ginevra il 1° luglio 1970
Approvato dall’Assemblea federale l’8 ottobre 19991
Ratificato con strumenti depositati dalla Svizzera il 7 aprile 2000
Entrato in vigore per la Svizzera il 4 ottobre 2000
(Stato 8 gennaio 2020)
Le parti contraenti,
desiderose di favorire lo s viluppo e il miglioramento dei trasporti internazionali su
strada di viaggiatori e di merci, convinte della necessità di accrescere la sicurezza
della circolazione stradale, di regolamentare alcune condizioni delle prestazioni
lavorative nel trasporti internazionali su strada conformemente ai principi dell’Orga-
nizzazione internazionale del lavoro e di concordare alcune misure per assicurare il
rispetto di una tale regolamentazione,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Definizioni
Ai sensi del presente accordo, si intende:
a) per «veicolo», ogni automobile o rimorchio; tale termine comprende ogni
complesso di veicoli;
b) per «automobile», ogni veicolo provvisto di un motore a propulsione, circo-
lante su strada per proprio mezzo e che serve normalmente al trasporto su
strada di persone o di merci o alla trazione su strada di veicoli utilizzati per il
trasporto di persone o di merci; tale termine non comprende i trattori agrico-
li;
c) per «rimorchio», ogni veicolo destinato ad essere agganciato a un’auto-
mobile; tale termine comprende i semi-rimorchi;
d) per «semi-rimorchio», ogni rimorchio destinato ad essere agganciato a
un’automobile in modo tale che in parte poggi su di essa e che una parte
considerevole del suo peso e del peso del suo carico sia sopportato da detta
automobile;
e) per «complesso di veicoli», i veicoli agganciati che circolano su strada come
una sola unità;
RU 2003 1765; FF 1999 5052
1 RU 2003 1764
0.822.725.22
Tutela dei lavoratori
2
0.822.725.22
f)2 per «massa massima ammissibile», la massa massima del veicolo carico,
dichiarato ammissibile dall’autorità competente dello Stato nel quale il vei-
colo è immatricolato;
g)3 per «trasporti su strada», qualsiasi spostamento, interamente o in parte su
strade aperte ad uso pubblico, a vuoto o a carico, di un veicolo adibito al tra-
sporto di passeggeri o di merci;
h) per «trasporto internazionale su strada», ogni trasporto su strada che com-
porta l’attraversamento di almeno una frontiera;
i) per «servizi regolari», i servizi che assicurano il trasporto di persone effet-
tuato in base a una frequenza e a un rapporto determinato, in quanto tali
servizi possano prendere e depositare persone a fermate preventivamente fis-
sate. Un regolamento di esercizio oppure documenti sostitutivi, approvati
dalle autorità competenti delle parti contraenti e pubblicati dal trasportatore
prima della loro applicazione, definiscono le condizioni di trasporto, in par-
ticolare la frequenza, gli orari, le tariffe e l’obbligo di trasportare, nella
misura in cui tali condizioni non siano precisate da un testo legale o da un
regolamento. Chiunque sia l’organizzatore dei trasporti, vengono ugualmen-
te considerati come servizi regolari quei servizi che assicurano il trasporto di
categorie determinate di persone escludendo altri viaggiatori, nella misura in
cui tali servizi vengano effettuati alle condizioni indicate nel primo comma
della presente definizione. I servizi di questa categoria, in particolare quelli
che assicurano il trasporto dei viaggiatori al luogo di lavoro e da
quest’ultimo al loro domicilio oppure il trasporto degli scolari agli istituti di
insegnamento e da questi ultimi al loro domicilio, sono detti qui di seguito
«servizi regolari speciali»;
j)4 per «conducente», ogni persona, salariata o no, che conduce il veicolo, anche
per un periodo breve, oppure che, nel quadro delle sue funzioni, si trova a
bordo del veicolo per poterlo condurre, se del caso;
k) per «membro dell’equipaggio» oppure «membro di equipaggio», il condu-
cente o una delle persone seguenti, sia che il conducente o dette persone
siano salariati o no:
i) l’assistente alla guida, cioè colui che accompagna il conducente al fine
di assisterlo in alcune manovre e che prende abitualmente parte effetti-
va alle operazioni di trasporto, senza essere un conducente ai sensi del
paragrafo j) del presente articolo;
ii) un fattorino, cioè colui che accompagna il conducente di un veicolo che
trasporta persone e che di solito è incaricato di rilasciare o di controllare
i biglietti o altri documenti che diano diritto ai passeggeri di viaggiare
sul veicolo;
2 Nuovo testo giusta la mod. del 20 set. 2010, in vigore per la Svizzera dal 20 set. 2010
(RU 2010 5727).
3 Nuovo testo giusta la mod. del 20 set. 2010, in vigore per la Svizzera dal 20 set. 2010
(RU 2010 5727).
4 Nuovo testo giusta la mod. del 20 set. 2010, in vigore per la Svizzera dal 20 set. 2010
(RU 2010 5727).
Prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti
internazionali su strada. Acc. europeo
3
0.822.725.22
l) per «settimana», il periodo compreso tra le ore 00.00 di lunedì e le ore 24.00
di domenica;
m)5 per «riposo», qualsiasi periodo ininterrotto durante il quale il conducente
può disporre liberamente del suo tempo;
n)6 per «interruzione», ogni periodo in cui il conducente non può guidare o
svolgere altre mansioni e che serve unicamente al suo riposo;
o)7 per «periodo di riposo giornaliero», il periodo giornaliero durante il quale il
conducente può disporre liberamente del suo tempo e comprende sia il
«periodo di riposo giornaliero regolare» sia il «periodo di riposo giornaliero
ridotto»:
«periodo di riposo giornaliero regolare»: ogni tempo di riposo ininter-
rotto di almeno 11 ore; in alternativa, il riposo giornaliero regolare può
essere preso in due periodi, il primo dei quali deve essere di almeno
tre ore senza interruzione e il secondo di almeno nove ore senza interru-
zione,
«periodo di riposo giornaliero ridotto»: ogni tempo di riposo ininterrot-
to di almeno nove ore, ma inferiore a 11 ore;
p)8 per «periodo di riposo settimanale», il periodo settimanale durante il quale il
conducente può disporre liberamente del suo tempo e designa sia il «periodo
di riposo settimanale regolare» sia il «periodo di riposo settimanale ridotto»:
«periodo di riposo settimanale regolare»: ogni periodo di riposo di
almeno 45 ore,
«periodo di riposo settimanale ridotto»: ogni periodo di riposo inferiore
a 45 ore, che può essere ridotto, nel rispetto di quanto stabilito
all’articolo 8 paragrafo 6 dell’accordo, a una durata minima di 24 ore
continuative;
q)9 per «altre mansioni», le attività comprese nella definizione di orario di lavo-
ro diverse dalla «guida» nonché qualsiasi operazione svolta per il medesimo
o per un altro datore di lavoro, nell’ambito o al di fuori del settore dei tra-
sporti. Il tempo di attesa e il tempo non dedicato alla guida trascorso in un
veicolo in movimento, una nave traghetto o un treno non sono considerati
«altre mansioni»;
5 Nuovo testo giusta la mod. del 20 set. 2010, in vigore per la Svizzera dal 20 set. 2010
(RU 2010 5727).
6 Introdotta dalla mod. del 20 set. 2010, in vigore per la Svizzera dal 20 set. 2010
(RU 2010 5727).
7 Introdotta dalla mod. del 20 set. 2010, in vigore per la Svizzera dal 20 set. 2010
(RU 2010 5727).
8 Introdotta dalla mod. del 20 set. 2010, in vigore per la Svizzera dal 20 set. 2010
(RU 2010 5727).
9 Introdotta dalla mod. del 20 set. 2010, in vigore per la Svizzera dal 20 set. 2010
(RU 2010 5727).

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