Convention sur le brevet européen (2013-05-03)

Date de publication29 novembre 2000

(CBE 2000)

Conclusa a Monaco il 5 ottobre 1973

Approvata dall’Assemblea federale il 29 novembre 19761

Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il 20 aprile 1977

Entrata in vigore per la Svizzera il 7 ottobre 1977

Riveduta a Monaco il 29 novembre 20002

Approvata dall’Assemblea federale il 16 dicembre 20053

Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il 12 giugno 2006

Entrata in vigore per la Svizzera il 13 dicembre 2007

(Stato 3 maggio 2013)

Parte prima Disposizioni generali e istituzionali

Capitolo I Disposizioni generali

Art. 1 Diritto europeo per la concessione di brevetti

Con la presente convenzione è istituito un diritto comune agli Stati contraenti in materia di concessione di brevetti per invenzioni.

Art. 2 Brevetto europeo

(1) I brevetti concessi a norma della presente convenzione sono denominati brevetti europei.

(2) In ciascuno degli Stati contraenti per i quali esso è concesso, il brevetto europeo ha gli stessi effetti ed è soggetto alle medesime regole di un brevetto nazionale concesso in questo Stato, salvo che la presente convenzione non disponga altrimenti.

Art. 3 Portata territoriale

La concessione di un brevetto europeo può essere richiesta per uno o più Stati contraenti.

Art. 4 Organizzazione europea dei brevetti

(1) Una organizzazione europea dei brevetti, denominata in appresso «Organizzazione», è istituita dalla presente convenzione. Essa gode dell’autonomia amministrativa e finanziaria.

(2) Gli organi dell’Organizzazione sono:

a)l’Ufficio europeo dei brevetti;b)il Consiglio d’amministrazione.

(3) L’Organizzazione ha il compito di concedere i brevetti europei. Questo compito è assolto dall’Ufficio europeo dei brevetti sotto il controllo del Consiglio d’amministrazione.

Art. 4a Conferenza dei ministri degli Stati contraenti

Una conferenza dei ministri degli Stati contraenti competenti in materia di brevetti si riunisce almeno ogni cinque anni per esaminare le questioni inerenti all’organizzazione e al sistema di brevetto europeo.


Capitolo II L’Organizzazione europea dei brevetti

Art. 5 Statuto giuridico

(1) L’Organizzazione possiede la personalità giuridica.

(2) In ciascuno degli Stati contraenti, l’Organizzazione possiede la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalla legislazione nazionale; essa può, in particolare, acquistare o vendere beni mobili e immobili e stare in giudizio.

(3) Il Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti rappresenta l’Organizzazione.

Art. 6 Sede

(1) L’Organizzazione ha sede a Monaco di Baviera.

(2) L’Ufficio europeo dei brevetti è stabilito a Monaco. Esso possiede una succursale all’Aia.

Art. 7 Agenzie dell’Ufficio europeo dei brevetti

Se necessario, con decisione del Consiglio d’amministrazione, possono essere istituite agenzie dell’Ufficio europeo dei brevetti, per scopi di informazione o di collegamento, negli Stati contraenti o presso organizzazioni intergovernative competenti in materia di proprietà industriale, previo consenso dello Stato contraente interessato o dell’organizzazione interessata.

Art. 8 Privilegi e immunità

Il protocollo sui privilegi e sulle immunità allegato alla presente convenzione1 definisce le condizioni nelle quali l’Organizzazione, i membri del Consiglio d’amministrazione, gli agenti dell’Ufficio europeo dei brevetti nonché le altre persone citate nel protocollo e partecipanti alle attività dell’Organizzazione godono, nel territorio degli Stati contraenti, dei privilegi e delle immunità necessari per l’adempimento della loro missione.


1 Questo Prot. è pubblicato sotto il numero RS 0.192.110.923.2.

Art. 9 Responsabilità

(1) La responsabilità contrattuale dell’Organizzazione è disciplinata dalla legge applicabile al contratto in oggetto.

(2) La responsabilità extracontrattuale dell’Organizzazione per quanto concerne i danni causati da essa e dagli agenti dell’Ufficio europeo dei brevetti nell’esercizio delle loro funzioni è disciplinata dal diritto vigente nella Repubblica federale di Germania. Se i danni sono stati causati dalla succursale dell’Aia o da un’agenzia, ovvero da agenti dipendenti dalla succursale o da questa agenzia, è applicabile la legislazione dello Stato contraente nel quale è situata la succursale o l’agenzia.

(3) La responsabilità personale degli agenti dell’Ufficio europeo dei brevetti verso l’Organizzazione è disciplinata dal loro statuto o dal regime loro applicabile.

(4) Per la composizione delle controversie di cui ai paragrafi 1 e 2 sono competenti i seguenti organi giurisdizionali:

a)per quanto concerne le controversie di cui al paragrafo 1, i tribunali competenti della Repubblica federale di Germania, salvo che il contratto concluso tra le parti non indichi la giurisdizione di un altro Stato;b)per quanto concerne le controversie di cui al paragrafo 2, i tribunali competenti della Repubblica federale di Germania, oppure i tribunali competenti dello Stato nel quale è situata la succursale o l’agenzia.

Capitolo III L’Ufficio europeo dei brevetti

Art. 10 Direzione

(1) La direzione dell’Ufficio europeo dei brevetti è assunta dal Presidente, che è responsabile dell’attività dell’Ufficio davanti il Consiglio d’amministrazione.

(2) A tale scopo, il Presidente ha in particolare le competenze seguenti:

a)prende tutti i provvedimenti necessari per il funzionamento dell’Ufficio europeo dei brevetti, comprese l’adozione di norme amministrative interne e la pubblicazione di comunicazioni destinate al pubblico;b)determina, qualora la presente convenzione non contenga disposizioni in merito, le formalità che devono essere adempiute rispettivamente presso l’Ufficio europeo dei brevetti a Monaco o presso la succursale dell’Aia;c)può sottoporre al Consiglio d’amministrazione proposte di modificazione della presente convenzione, come pure progetti di norme d’attuazione o di decisioni che sono di competenza del Consiglio d’amministrazione;d)prepara ed esegue il bilancio preventivo ed eventuali bilanci rettificati o suppletivi;e)sottopone ogni anno un rapporto di attività al Consiglio d’amministrazione;f)esercita l’autorità gerarchica sul personale;g)fatte salve le disposizioni dell’articolo 11, nomina gli agenti e decide in merito alla loro promozione;h)esercita il potere disciplinare sugli agenti non contemplati dall’articolo 11 e può proporre al Consiglio d’amministrazione sanzioni disciplinari nei riguardi degli agenti di cui all’articolo 11, paragrafi 2 e 3;i)egli può delegare i suoi poteri.

(3) Il Presidente è assistito da Vicepresidenti. In caso di assenza o d’impedimento del Presidente, uno dei Vicepresidenti ne assume le funzioni secondo la procedura fissata dal Consiglio d’amministrazione.

Art. 11 Nomina degli alti funzionari

(1) Il Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti è nominato dal Consiglio d’amministrazione.

(2) I Vicepresidenti sono nominati dal Consiglio d’amministrazione, sentito il Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti.

(3) I membri delle commissioni di ricorso e della Commissione allargata di ricorso, inclusi i loro presidenti, sono nominati dal Consiglio d’amministrazione su proposta del Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti. Essi possono essere riconfermati nelle loro funzioni dal Consiglio d’amministrazione, sentito il Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti.

(4) Il Consiglio d’amministrazione esercita il potere disciplinare sugli agenti di cui ai paragrafi 1–3.

(5) Il Consiglio d’amministrazione, sentito il Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti, può nominare in qualità di membri della Commissione allargata di ricorso anche giuristi appartenenti a tribunali nazionali o ad autorità quasi giurisdizionali degli Stati contraenti, che possono continuare a esercitare le loro funzioni giudiziarie a livello nazionale. Sono nominati per un periodo di tre anni e possono essere riconfermati nelle loro funzioni.

Art. 12 Doveri d’ufficio

Gli agenti dell’Ufficio europeo dei brevetti sono tenuti, anche dopo la cessazione delle loro funzioni, a non divulgare né utilizzare le informazioni che, per la loro natura, sono coperte dal segreto professionale.

Art. 13 Controversie tra l’Organizzazione e gli agenti dell’Ufficio europeo dei brevetti

(1) Gli agenti o gli ex agenti dell’Ufficio europeo dei brevetti, o i loro aventi causa possono adire il Tribunale amministrativo dell’Organizzazione internazionale del lavoro per le controversie che li oppongono all’Organizzazione europea dei brevetti, conformemente allo statuto di detto Tribunale e entro i limiti e le condizioni fissati nello statuto dei funzionari o nel regolamento relativo alle pensioni o risultanti dal regime applicabile agli altri agenti.

(2) Un ricorso è ricevibile soltanto se l’interessato ha esaurito tutte le possibilità di ricorso offerte dallo statuto dei funzionari, dal regolamento relativo alle pensioni o dal regime applicabile agli altri agenti.

Art. 14 Lingue dell’Ufficio europeo dei brevetti, delle domande di brevetto europeo e di altri documenti

(1) Le lingue ufficiali dell’Ufficio europeo dei brevetti sono il tedesco, l’inglese e il francese.

(2) Ogni domanda di brevetto europeo deve essere depositata in una delle lingue ufficiali o, se è depositata in un’altra lingua, tradotta in una lingua ufficiale, conformemente al regolamento di esecuzione1. Durante l’intera procedura dinanzi all’Ufficio europeo dei brevetti, tale traduzione può essere resa conforme al testo originale della domanda. Se la traduzione richiesta non è stata presentata in tempo, la domanda è ritenuta ritirata.

(3) La lingua ufficiale dell’Ufficio europeo dei brevetti nella quale la domanda è stata depositata o tradotta deve essere utilizzata in tutte le procedure dinanzi all’Ufficio europeo dei brevetti, salvo diversa disposizione del regolamento di esecuzione.

(4) Le persone fisiche e giuridiche con domicilio o sede sul territorio di uno Stato contraente la cui lingua ufficiale è diversa dal tedesco, dall’inglese o dal francese, come pure i cittadini di tale Stato domiciliati all’estero possono depositare i documenti da fornire in una lingua...

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