Loi sur le transport de voyageurs*1 (2020-09-26)

Date de publication20 mars 2009

(Legge sul trasporto di viaggiatori, LTV)

del 20 marzo 20091 (Stato 26 settembre 2020)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 87, 92, 95 capoverso 1 e 122 della Costituzione federale2; visti il messaggio del Consiglio federale del 23 febbraio 20053 e il messaggio aggiuntivo del 9 marzo 20074,

decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Campo d’applicazione

1 La presente legge disciplina il trasporto di viaggiatori sottoposto a privativa e l’uso degli impianti e dei veicoli impiegati a tale scopo.1

2 La privativa sul trasporto di viaggiatori comprende il trasporto regolare e professionale di viaggiatori per ferrovia, su strada, sulle acque, come pure mediante impianti di trasporto a fune, ascensori e altri mezzi di trasporto a guida vincolata.


1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3205; FF 2013 6175).

Art. 2 Definizioni

1 Nella presente legge il trasporto di viaggiatori è considerato:

a.regolare, quando le corse fra le stesse località si ripetono più di due volte in un intervallo non superiore a 15 giorni; nel traffico internazionale viaggiatori1 sono considerate regolari le corse effettuate in un ordine temporale riconoscibile;b.professionale, quando una persona trasporta viaggiatori: 1.a pagamento, indipendentemente dal fatto che il trasporto sia pagato dal viaggiatore oppure da un terzo,2.gratuitamente, nell’intento di conseguire vantaggi commerciali.

2 Inoltre s’intendono per:

a.stazioni: anche le stazioni ferroviarie, le fermate, gli imbarcatoi e le stazioni degli impianti a fune;b.veicoli: anche i battelli, come pure le cabine, i sedili delle seggiovie e altre navicelle con trazione a fune;c.trasporto di viaggiatori: anche il trasporto di automobili, automobili pesanti, minibus e autobus se questi veicoli sono accompagnati.

3 Il trasporto di viaggiatori comprende il trasporto di bagagli.


1 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).

Art. 3 Funzione di collegamento

1 Il trasporto regolare e professionale di viaggiatori assume una funzione di collegamento se è esercitato da e verso località abitate tutto l’anno.

2 Il Consiglio federale stabilisce a quali condizioni un abitato può essere considerato una località ai sensi del capoverso 1; in particolare definisce il numero minimo di abitanti.


Sezione 2: Privativa del trasporto di viaggiatori
Art. 41Principio

La Confederazione detiene l’esclusiva sul trasporto regolare e professionale di viaggiatori, in quanto questo diritto non sia limitato da altri atti normativi o da trattati internazionali.


1 Correzione della CdR dell'AF del 25 feb. 2020, concerne solamente il testo francese, pubblicata il 3 mar. 2020. (RU 2020 627).

Art. 5 Deroghe

Il Consiglio federale può autorizzare deroghe alla privativa.

Art. 6 Concessione per il trasporto di viaggiatori

1 La Confederazione può, sentiti i Cantoni interessati, accordare a imprese concessioni per il trasporto regolare e professionale di viaggiatori (concessione). Sono fatti salvi gli articoli 7 e 8.

2 L’impresa è tenuta a esercitare il diritto di trasportare viaggiatori conformemente alle prescrizioni legali e della concessione.

3 La concessione è accordata per 25 anni al massimo, per gli impianti di trasporto a fune per 40 anni al massimo.1 Può essere trasferita, modificata e rinnovata.

4 L’Ufficio federale dei trasporti (UFT) è competente per il rilascio, il trasferimento, la modifica, il rinnovo, il ritiro, l’annullamento e la revoca delle concessioni.2


1 Nuovo testo giusta il n. I 9 della LF del 17 mar. 2017 sul programma di stabilizzazione 2017–2019, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5205; FF 2016 4135).
2 Nuovo testo giusta il n. I 7 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 823).

Art. 7 Trasporto di viaggiatori scarsamente rilevante

1 Le sciovie e i piccoli impianti di trasporto a fune senza funzione di collegamento necessitano di un’autorizzazione del Cantone.

2 Il Consiglio federale può prevedere che i Cantoni possano accordare autorizzazioni per altre offerte di trasporto scarsamente rilevanti.

3 Il Consiglio federale può prevedere agevolazioni per tali offerte di trasporto.

4 L’autorizzazione è accordata per dieci anni al massimo. Può essere trasferita, modificata e rinnovata.

Art. 8 Traffico internazionale viaggiatori1

1 Il DATEC può rilasciare autorizzazioni per il trasporto esclusivamente internazionale di viaggiatori.

2 Per conseguire un’uniformità legislativa nel traffico internazionale viaggiatori2, il Consiglio federale può emanare disposizioni che derogano alla presente legge.

3 Il Consiglio federale può concludere con altri Stati accordi che prevedano il reciproco riconoscimento delle autorizzazioni e delle disposizioni che derogano alla presente legge.

4 L’autorizzazione è accordata per cinque anni al massimo. Può essere modificata e rinnovata, ma non trasferita.

5 L’UFT è competente per la modifica e il rinnovo dell’autorizzazione.


1 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).
2 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).

Art. 9 Condizioni per il rilascio, il ritiro e la revoca di concessioni e autorizzazioni

1 L’impresa che chiede una concessione o un’autorizzazione deve disporre delle autorizzazioni necessarie all’utilizzazione delle vie di comunicazione e delle stazioni. Per l’esercizio di una linea filoviaria essa deve in particolare disporre dell’autorizzazione prevista dal diritto cantonale per l’uso della via pubblica ai fini della posa degli impianti elettrici.

2 L’impresa deve dimostrare che:

a.la prestazione di trasporto prevista può essere fornita in modo adeguato ed economicamente sostenibile, in particolare che non vi si oppongono interessi essenziali in materia di pianificazione del territorio e di protezione dell’ambiente;b.per l’offerta esistente di altre imprese di trasporto non nascono situazioni di concorrenza svantaggiose dal punto di vista dell’economia pubblica, in particolare che: 1.non è pregiudicata l’esistenza delle offerte di trasporto che hanno ricevuto una concessione dalla Confederazione (traffico a lunga distanza),2.le offerte di trasporto cofinanziate dall’ente pubblico con contributi d’esercizio o d’investimento sono completate (traffico regionale);c.possiede tutti i diritti necessari per l’utilizzazione delle vie di comunicazione;d.garantisce il rispetto delle disposizioni legali;e.rispetta le norme del diritto del lavoro e garantisce condizioni di lavoro equivalenti a quelle usuali nel settore.1

3 Sentiti i Cantoni interessati, l’UFT ritira la concessione o l’autorizzazione del tutto o in parte, in ogni momento e senza diritto di indennizzo, se l’impresa:

a.non esercita o esercita solo parzialmente i diritti che le sono conferiti;b.non soddisfa più le condizioni del rilascio; oc.viola ripetutamente o gravemente gli obblighi che le sono imposti dalla legge, dalla concessione o dall’autorizzazione.2

4 Nel caso di offerte di trasporto oggetto di ordinazione, l’UFT può inoltre ritirare la concessione se l’impresa non adempie, in più punti o in un punto essenziale, una convenzione sugli obiettivi (art. 33) o una convenzione in materia di aggiudicazione (art. 32k).3

5 L’UFT revoca la concessione o l’autorizzazione se interessi pubblici importanti lo giustificano. L’impresa è indennizzata adeguatamente.4


1 Nuovo testo giusta il n. I 9 della LF del 28 set. 2018 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1889; FF 2016 7711).
2 Nuovo testo giusta il n. I 9 della LF del 28 set. 2018 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1889; FF 2016 7711).
3 Introdotto dal n. I 7 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 823).
4 Introdotto dal n. I 7 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 823).

Art. 10 Agevolazioni per motivi gravi

Per motivi gravi, segnatamente in situazioni di emergenza, l’autorità competente per il rilascio della concessione o dell’autorizzazione può accordare agevolazioni all’impresa, in deroga alle prescrizioni di legge, della concessione o dell’autorizzazione.

Art. 11 Altre condizioni per le offerte nel traffico interno senza una funzione di collegamento

In caso di offerte senza una funzione di collegamento, la concessione o l’autorizzazione è rilasciata solo se sono soddisfatte le altre condizioni seguenti:

a.la localizzazione, il genere di offerta e le prestazioni di trasporto previste sono appropriate;b.il punto di partenza del trasporto previsto è facilmente raggiungibile con i mezzi di trasporto pubblici;c.la nuova offerta non minaccia la sopravvivenza economica di offerte già esistenti e adeguate ai bisogni;d.l’attrezzatura turistica già esistente o prevista nell’ambito dell’offerta lascia presumere una domanda sufficiente a coprire i costi d’esercizio;e.l’offerta già esistente di trasporti della regione è ben utilizzata e la nuova offerta non peggiora notevolmente la situazione;f.il finanziamento previsto e il risultato economico prevedibile lasciano presumere che gli edifici, gli impianti e i veicoli occorrenti potranno essere oggetto di una manutenzione conforme alle esigenze di sicurezza e di ammortamenti sufficienti.

Sezione 3: Obblighi fondamentali delle imprese
Art. 12 Obbligo di trasporto

1 Le imprese eseguono ogni trasporto, purché:

a.il viaggiatore o il mittente si sottoponga alle disposizioni legali e tariffali;b.il trasporto sia possibile con il personale e i mezzi di trasporto sufficienti per il traffico normale;c.il trasporto non sia impedito da circostanze che l’impresa non può evitare e alle cui conseguenze non può ovviare.

2 Il Consiglio federale determina quali...

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