Loi sur le transport de voyageurs*1 (2020-09-26)
Date de publication | 20 mars 2009 |
(Legge sul trasporto di viaggiatori, LTV)
del 20 marzo 20091 (Stato 26 settembre 2020)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 87, 92, 95 capoverso 1 e 122 della Costituzione federale2; visti il messaggio del Consiglio federale del 23 febbraio 20053 e il messaggio aggiuntivo del 9 marzo 20074,
decreta:
1 La presente legge disciplina il trasporto di viaggiatori sottoposto a privativa e l’uso degli impianti e dei veicoli impiegati a tale scopo.1
2 La privativa sul trasporto di viaggiatori comprende il trasporto regolare e professionale di viaggiatori per ferrovia, su strada, sulle acque, come pure mediante impianti di trasporto a fune, ascensori e altri mezzi di trasporto a guida vincolata.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3205; FF 2013 6175).
1 Nella presente legge il trasporto di viaggiatori è considerato:
a.regolare, quando le corse fra le stesse località si ripetono più di due volte in un intervallo non superiore a 15 giorni; nel traffico internazionale viaggiatori1 sono considerate regolari le corse effettuate in un ordine temporale riconoscibile;b.professionale, quando una persona trasporta viaggiatori: 1.a pagamento, indipendentemente dal fatto che il trasporto sia pagato dal viaggiatore oppure da un terzo,2.gratuitamente, nell’intento di conseguire vantaggi commerciali.2 Inoltre s’intendono per:
a.stazioni: anche le stazioni ferroviarie, le fermate, gli imbarcatoi e le stazioni degli impianti a fune;b.veicoli: anche i battelli, come pure le cabine, i sedili delle seggiovie e altre navicelle con trazione a fune;c.trasporto di viaggiatori: anche il trasporto di automobili, automobili pesanti, minibus e autobus se questi veicoli sono accompagnati.3 Il trasporto di viaggiatori comprende il trasporto di bagagli.
1 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).
1 Il trasporto regolare e professionale di viaggiatori assume una funzione di collegamento se è esercitato da e verso località abitate tutto l’anno.
2 Il Consiglio federale stabilisce a quali condizioni un abitato può essere considerato una località ai sensi del capoverso 1; in particolare definisce il numero minimo di abitanti.
La Confederazione detiene l’esclusiva sul trasporto regolare e professionale di viaggiatori, in quanto questo diritto non sia limitato da altri atti normativi o da trattati internazionali.
1 Correzione della CdR dell'AF del 25 feb. 2020, concerne solamente il testo francese, pubblicata il 3 mar. 2020. (RU 2020 627).
Il Consiglio federale può autorizzare deroghe alla privativa.
1 La Confederazione può, sentiti i Cantoni interessati, accordare a imprese concessioni per il trasporto regolare e professionale di viaggiatori (concessione). Sono fatti salvi gli articoli 7 e 8.
2 L’impresa è tenuta a esercitare il diritto di trasportare viaggiatori conformemente alle prescrizioni legali e della concessione.
3 La concessione è accordata per 25 anni al massimo, per gli impianti di trasporto a fune per 40 anni al massimo.1 Può essere trasferita, modificata e rinnovata.
4 L’Ufficio federale dei trasporti (UFT) è competente per il rilascio, il trasferimento, la modifica, il rinnovo, il ritiro, l’annullamento e la revoca delle concessioni.2
1 Nuovo testo giusta il n. I 9 della LF del 17 mar. 2017 sul programma di stabilizzazione 2017–2019, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5205; FF 2016 4135).
2 Nuovo testo giusta il n. I 7 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 823).
1 Le sciovie e i piccoli impianti di trasporto a fune senza funzione di collegamento necessitano di un’autorizzazione del Cantone.
2 Il Consiglio federale può prevedere che i Cantoni possano accordare autorizzazioni per altre offerte di trasporto scarsamente rilevanti.
3 Il Consiglio federale può prevedere agevolazioni per tali offerte di trasporto.
4 L’autorizzazione è accordata per dieci anni al massimo. Può essere trasferita, modificata e rinnovata.
1 Il DATEC può rilasciare autorizzazioni per il trasporto esclusivamente internazionale di viaggiatori.
2 Per conseguire un’uniformità legislativa nel traffico internazionale viaggiatori2, il Consiglio federale può emanare disposizioni che derogano alla presente legge.
3 Il Consiglio federale può concludere con altri Stati accordi che prevedano il reciproco riconoscimento delle autorizzazioni e delle disposizioni che derogano alla presente legge.
4 L’autorizzazione è accordata per cinque anni al massimo. Può essere modificata e rinnovata, ma non trasferita.
5 L’UFT è competente per la modifica e il rinnovo dell’autorizzazione.
1 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).
2 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).
1 L’impresa che chiede una concessione o un’autorizzazione deve disporre delle autorizzazioni necessarie all’utilizzazione delle vie di comunicazione e delle stazioni. Per l’esercizio di una linea filoviaria essa deve in particolare disporre dell’autorizzazione prevista dal diritto cantonale per l’uso della via pubblica ai fini della posa degli impianti elettrici.
2 L’impresa deve dimostrare che:
a.la prestazione di trasporto prevista può essere fornita in modo adeguato ed economicamente sostenibile, in particolare che non vi si oppongono interessi essenziali in materia di pianificazione del territorio e di protezione dell’ambiente;b.per l’offerta esistente di altre imprese di trasporto non nascono situazioni di concorrenza svantaggiose dal punto di vista dell’economia pubblica, in particolare che: 1.non è pregiudicata l’esistenza delle offerte di trasporto che hanno ricevuto una concessione dalla Confederazione (traffico a lunga distanza),2.le offerte di trasporto cofinanziate dall’ente pubblico con contributi d’esercizio o d’investimento sono completate (traffico regionale);c.possiede tutti i diritti necessari per l’utilizzazione delle vie di comunicazione;d.garantisce il rispetto delle disposizioni legali;e.rispetta le norme del diritto del lavoro e garantisce condizioni di lavoro equivalenti a quelle usuali nel settore.13 Sentiti i Cantoni interessati, l’UFT ritira la concessione o l’autorizzazione del tutto o in parte, in ogni momento e senza diritto di indennizzo, se l’impresa:
a.non esercita o esercita solo parzialmente i diritti che le sono conferiti;b.non soddisfa più le condizioni del rilascio; oc.viola ripetutamente o gravemente gli obblighi che le sono imposti dalla legge, dalla concessione o dall’autorizzazione.24 Nel caso di offerte di trasporto oggetto di ordinazione, l’UFT può inoltre ritirare la concessione se l’impresa non adempie, in più punti o in un punto essenziale, una convenzione sugli obiettivi (art. 33) o una convenzione in materia di aggiudicazione (art. 32k).3
5 L’UFT revoca la concessione o l’autorizzazione se interessi pubblici importanti lo giustificano. L’impresa è indennizzata adeguatamente.4
1 Nuovo testo giusta il n. I 9 della LF del 28 set. 2018 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1889; FF 2016 7711).
2 Nuovo testo giusta il n. I 9 della LF del 28 set. 2018 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1889; FF 2016 7711).
3 Introdotto dal n. I 7 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 823).
4 Introdotto dal n. I 7 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 823).
Per motivi gravi, segnatamente in situazioni di emergenza, l’autorità competente per il rilascio della concessione o dell’autorizzazione può accordare agevolazioni all’impresa, in deroga alle prescrizioni di legge, della concessione o dell’autorizzazione.
In caso di offerte senza una funzione di collegamento, la concessione o l’autorizzazione è rilasciata solo se sono soddisfatte le altre condizioni seguenti:
a.la localizzazione, il genere di offerta e le prestazioni di trasporto previste sono appropriate;b.il punto di partenza del trasporto previsto è facilmente raggiungibile con i mezzi di trasporto pubblici;c.la nuova offerta non minaccia la sopravvivenza economica di offerte già esistenti e adeguate ai bisogni;d.l’attrezzatura turistica già esistente o prevista nell’ambito dell’offerta lascia presumere una domanda sufficiente a coprire i costi d’esercizio;e.l’offerta già esistente di trasporti della regione è ben utilizzata e la nuova offerta non peggiora notevolmente la situazione;f.il finanziamento previsto e il risultato economico prevedibile lasciano presumere che gli edifici, gli impianti e i veicoli occorrenti potranno essere oggetto di una manutenzione conforme alle esigenze di sicurezza e di ammortamenti sufficienti.1 Le imprese eseguono ogni trasporto, purché:
a.il viaggiatore o il mittente si sottoponga alle disposizioni legali e tariffali;b.il trasporto sia possibile con il personale e i mezzi di trasporto sufficienti per il traffico normale;c.il trasporto non sia impedito da circostanze che l’impresa non può evitare e alle cui conseguenze non può ovviare.2 Il Consiglio federale determina quali...
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