Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) (2003-08-12)

Date de publication30 octobre 1947
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Traduzione1
Accordo generale
su le tariffe doganali e il commercio
Conchiuso a Ginevra il 30 ottobre 1947
Accessione provvisoria con effetto il 1° gennaio 1960
Approvato dall’Assemblea federale il 10 giugno 19592
Istrumento d’adesione depositato dalla Svizzera il 2 luglio 1966
Entrato in vigore per la Svizzera il 1° agosto 1966
(Stato 12 agosto 2003)
I Governi del Commonwealth d’Australia, del Regno del Belgio, degli Stati Uniti del
Brasile, della Birmania, del Canada, del Ceylon, della Repubblica del Cile,
della Repubblica di Cina, della Repubblica di Cuba, degli Stati Uniti d’America,
della Repubblica Francese, dell’India, del Libano, del Granducato di Lussemburgo,
del Regno di Norvegia, della Nuova Zelanda, del Pakistan, del Regno dei Paesi
Bassi, della Rodesia del Sud, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,
della Siria, della Repubblica Cecoslovacca e dell’Unione Sudafricana,
riconosciuto che le relazioni commerciali ed economiche devono tendere all’eleva-
mento dello stato di vita, al conseguimento del pieno impiego e d’un grado elevato, e
crescente, del reddito reale e della domanda effettiva, all’uso intero delle risorse
mondiali e all’accrescimento della produzione e degli scambi di prodotti,
desiderosi di adoperarsi all’attuazione di questi scopi, concludendo, su un fonda-
mento di scambievolezza e di vantaggi vicendevoli, degli accordi per una diminu-
zione graduale delle tariffe doganali e degli altri impedimenti agli scambi e la sop-
pressione, nel commercio internazionale, di ogni trattamento discriminatorio,
hanno convenuto, per mezzo dei loro rappresentanti, le disposizioni seguenti:
Parte I
Art. I Trattamento generale della nazione più favorita
1. Tutti i vantaggi, favori, privilegi o immunità, concessi da una Parte contraente a
un prodotto originario da ogni altro Paese, o a esso destinato, saranno estesi, imme-
diatamente e senza condizioni, a tutti i prodotti congeneri, originari del territorio di
ogni altra Parte contraente, o a esso destinati. Questa disposizione si riferisce ai dazi
doganali e alle imposizioni di qualsiasi sorta che gravano sulle importazioni o sulle
esportazioni, oppure sono riscossi in occasione di importazioni o di esportazioni,
come anche alle imposizioni che gravano sui trasferimenti internazionali di fondi
intesi a disciplinare le importazioni o le esportazioni, alla maniera di riscuotere tali
dazi o imposizioni, all’insieme degli ordinamenti e delle forme attenenti alle impor-
RU 1959 1812; FF 1959 I 621 ediz. franc. 625 ediz. ted.
1 Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della
presente Raccolta.
2 RU 1959 1805
0.632.21
Tariffe doganali
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tazioni o alle esportazioni, come anche a tutte le altre questioni considerate nei
numeri 2 e 4 dell’articolo III.
2. Le disposizioni del numero 1 del presente articolo non implicano, quanto ai dazi
e alle imposizioni sulle importazioni, la revoca delle preferenze menzionate qui di
seguito, che non eccedano i limiti stabiliti nel numero 4 del presente articolo:
a. preferenze in vigore esclusivamente tra due o più territori indicati nell’alle-
gato A, con riserva delle condizioni in esso stabilite;
b. preferenze in vigore esclusivamente tra due o più territori i quali, il 1° luglio
1939, erano sottoposti a una comune sovranità o erano congiunti da vincoli
di protettorato o di signoria, e sono indicati negli allegati B, C e D, con
riserva delle condizioni in essi stabilite;
c. preferenze in vigore esclusivamente tra gli Stati Uniti d’America e la
Repubblica di Cuba;
d. preferenze in vigore esclusivamente tra i paesi limitrofi, indicati negli alle-
gati E e F.
3. Le disposizioni del numero 1 del presente articolo non si applicano alle prefe-
renze tra i Paesi che, in altri tempi, erano parte dell’Impero Ottomano e ne furono
distaccati il 24 luglio 1923, con condizione che esse siano approvate secondo che
dispone la lettera a, del numero 5, dell’articolo XXV, la quale sarà applicata, nel
caso presente, tenendo conto delle disposizioni del numero 1, dell’articolo XXIX.
4. Per quanto concerne i prodotti che fruiscono di una preferenza secondo il numero
2 del presente articolo, il margine di preferenza, qualora nell’elenco pertinente, alle-
gato al presente accordo, non sia espressamente previsto un margine massimo di
preferenza, non supererà:
a. per i dazi, o le imposizioni, applicabili ai prodotti compresi nell’elenco per-
tinente, la differenza tra l’aliquota applicata alle Parti contraenti, che godono
del trattamento della nazione più favorita, e l’aliquota preferenziale conve-
nuta in tale elenco; ove l’aliquota preferenziale non sia stipulata, sarà consi-
derata tale, nell’applicazione del presente numero, l’aliquota che era in
vigore il 10 aprile 1947, e, ove non sia stipulata l’aliquota applicata alle Parti
contraenti che godono del trattamento della nazione più favorita, il margine
di preferenza non supererà la differenza che risultava il 10 aprile 1947 tra
l’aliquota applicabile alla nazione più favorita e l’aliquota preferenziale;
b. per i dazi, o le imposizioni, applicabili ai prodotti non compresi nell’elenco
pertinente, la differenza che risultava il 10 aprile 1947 tra l’aliquota applica-
bile alla nazione più favorita e l’aliquota preferenziale.
Per ciascuna delle Parti contraenti menzionate nell’allegato G, le date, indicate nel
medesimo, saranno sostituite a quella del 10 aprile 1947, menzionata nelle lettera a e
b del presente numero.
GATT. Acc. generale
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Art. II Elenchi delle concessioni
1. a. In materia commerciale, ciascuna Parte contraente accorderà alle altre Parti
contraenti un trattamento non meno favorevole di quello previsto nella parte
considerata dell’elenco pertinente, allegato al presente accordo.
b. I prodotti compresi nella prima parte dell’elenco concernente ciascuna delle
Parti contraenti, i quali siano originari da territori di altre Parti contraenti,
non saranno gravati, allorchè siano importati sul territorio al quale tale elen-
co si riferisce, e tenuto conto delle condizioni o delle clausole speciali in
esso stabilite, di dazi doganali più elevati di quelli indicati nel medesimo.
Inoltre, tali prodotti non saranno gravati da altri dazi, o imposizioni di qual-
siasi natura, riscossi all’atto dell’importazione o in occasione di essa, più
elevati di quelli vigenti alla data del presente accordo, o di quelli che siano
per essere stabiliti successivamente come conseguenza diretta e inderogabile
della legislazione vigente in quella data sul territorio importatore.3
c. I prodotti compresi nella seconda parte dell’elenco concernente ciascuna del-
le Parti contraenti, i quali siano originari di territori che, conformemente
all’articolo I, fruiscono d’un trattamento preferenziale nella importazione sul
territorio al quale tale elenco si riferisce, non saranno gravati, allorchè siano
importati in questo territorio, e tenuto conto delle condizioni o delle clausole
speciali in quello stabilite, di dazi doganali più elevati di quelli indicati nella
seconda parte di esso. Inoltre, tali prodotti non saranno gravati da altri dazi o
imposizioni di qualsiasi natura, riscossi all’atto dell’importazione o in occa-
sione di essa, più elevati di quelli vigenti alla data del presente accordo, o di
quelli che siano per essere stabiliti successivamente come conseguenza diret-
ta e inderogabile della legislazione vigente in quella data nel territorio
importatore. Nessuna disposizione del presente articolo impedirà una Parte
contraente di conservare le prescrizioni vigenti alla data del presente accor-
do, per quanto concerne le condizioni d’ammissione dei prodotti al tratta-
mento preferenziale.
2. Nessuna disposizione del presente articolo impedirà una Parte contraente di
riscuotere, in ogni tempo, su qualsiasi prodotto che sia importato:
a. un’imposizione equivalente a una tassa interna, gravante in conformità del
numero 2 dell’articolo III, un prodotto nazionale congenere o una merce
incorporata nel medesimo;
b. un dazio antidumping, o compensatore, conformemente all’articolo VI;
c. contributi, o altri diritti, commisurati al costo dei servizi resi.
3. Nessuna Parte contraente modificherà in maniera il suo metodo di determina-
zione del valore doganale, o di conversione della moneta, da restringere il valore
delle agevolezze previste nell’elenco pertinente, allegato al presente accordo.
4. Qualora una Parte contraente istituisca, mantenga o autorizzi, in diritto o in fatto,
per un prodotto compreso nell’elenco pertinente, allegato al presente accordo, un
3 Vedi le osservazioni generali pubblicate alla fine dell’Elenco della Confederazione
Svizzera (RS 0.632.211.2).

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