Accord de trafic aérien entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande (2015-07-27)
Date de publication | 09 septembre 1999 |
Concluso il 9 settembre 1999
Applicato provvisoriamente dal 9 settembre 1999
Entrato in vigore il 26 gennaio 20072
(Stato 27 luglio 2015)
Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Nuova Zelanda,
(di seguito chiamati «Parti»);
animati dal desiderio di promuovere un sistema di trasporti aerei internazionale basato sulla libera concorrenza tra le imprese di trasporti aerei in un mercato sottoposto a minor numero di ingerenze e normative da parte dei Governi;
animati dal desiderio di facilitare lo sviluppo di servizi aerei internazionali;
riconoscendo che servizi aerei internazionali efficaci e concorrenziali promuovono il commercio, il benessere dei consumatori e la crescita economica;
animati dal desiderio di consentire alla imprese di trasporti aerei di offrire al pubblico (passeggeri e speditori di merci) un ampio ventaglio di prestazioni e nell'intento di incoraggiare singole imprese di trasporti aerei a stabilire e ad applicare prezzi innovativi e concorrenziali;
animati dal desiderio di garantire il più alto livello di sicurezza tecnica e generale nei trasporti aerei internazionali ed esprimendo la loro profonda preoccupazione riguardo ad atti e minacce che, diretti contro la sicurezza degli aeromobili, compromettono la sicurezza delle persone o dei beni, si ripercuotono negativamente sull'esercizio di servizi aerei internazionali e minano la fiducia pubblica nella sicurezza dell'aviazione civile; e
in quanto Parti alla Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 19443,
hanno convenuto quanto segue:
Per l'applicazione del presente Accordo, sempre che non sia disposto altrimenti:
(a)la locuzione «autorità aeronautiche» indica, per la Svizzera, l'Ufficio federale dell'aviazione civile e qualsiasi persona o ente autorizzato a esplicare le funzioni attualmente attribuite a detto ufficio e, per la Nuova Zelanda, il ministro competente in materia di aviazione civile e qualsiasi persona o ente autorizzato a esplicare le funzioni attualmente attribuite a detto ministro;(b)il termine «Accordo» significa il presente Accordo, il suo Allegato e tutte le relative modifiche;(c)le locuzioni «servizi aerei», «servizi aerei internazionali», «imprese di trasporti aerei» e «scali non commerciali» hanno il senso che assegna loro l'articolo 96 della Convenzione;(d)il termine «Convenzione» indica la Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, inclusi: (i)ogni emendamento entrato in vigore in virtù dell'articolo 94((a) della Convenzione e ratificato dalle due parti contraenti, e(ii)ogni allegato o emendamento entrato in vigore in virtù dell'articolo 90 della Convenzione, sempre che detto allegato o emendamento sia sempre applicabile per le due Parti.(e)la locuzione «impresa designata» indica un'impresa di trasporti aerei designata e autorizzata conformemente all'articolo 3 del presente Accordo;(f)il termine «prezzo» indica i prezzi, le quote e le tasse riscossi dalle imprese designate, inclusi loro agenti, per il trasporto dei passeggeri (e dei loro bagagli) e/o delle merci (esclusi gli invii postali) nel traffico aereo, e le condizioni relative alla loro disponibilità di simili prezzi, quote e tasse;(g)il termine «territorio» ha il significato attribuitogli dall'articolo 2 della Convenzione, premesso che, nel caso della Nuova Zelanda, detto termine esclude Tokelau.1. Le Parti s'accordano l'un l'altra i seguenti diritti per l'esercizio di servizi aerei internazionali da parte delle imprese designate dell'altra Parte:
(a)il diritto di sorvolare, senza atterrarvi, il territorio dell'altra Parte;(b)il diritto di effettuare, su detto territorio, scali non commerciali;(c)ulteriori diritti stabiliti nel presente Accordo.2. Nessun disposto del presente articolo conferisce all'impresa designata di una Parte il diritto di imbarcare dietro rimunerazione, sul territorio dell'altra Parte, passeggeri, i loro bagagli, merci e invii postali destinati a un altro punto nel territorio di quest'altra Parte.
1. Ciascuna Parte ha il diritto di designare tante imprese di trasporti aerei quante ne desidera per l'esercizio dei servizi convenuti in conformità con il presente Accordo e di ritirare o modificare tali designazioni. Le designazioni sono oggetto di notifica scritta per via diplomatica all'altra Parte.
2. Alla ricezione di una simile designazione e di una simile richiesta formulate in buona e debita forma dall'impresa designata per ottenere le autorizzazioni di esercizio e le autorizzazioni tecniche, l'altra Parte rilascia le pertinenti autorizzazioni entro un termine quanto breve possibile, a condizione che:
(a)l'impresa sia iscritta giuridicamente, abbia la sua sede principale nel territorio della Parte che l'ha designata e sia titolare di un certificato di operatore aereo valido rilasciato dalle autorità dell'aviazione civile di detta Parte;(b)1 il controllo giuridico effettivo di detta impresa venga esercitato e mantenuto dalla Parte che l'ha designata;(c)l'impresa sia in grado di adempiere le disposizioni delle leggi, delle ordinanze e dei regolamenti normalmente applicati all'esercizio dei trasporti aerei internazionali dalla Parte che esamina la richiesta;(d)la Parte che designa l'impresa mantenga e applichi le norme indicate negli articoli 6 (sicurezza) e 7 (sicurezza dell'aviazione).1 Nuovo testo giusta la mod. del 19 nov. 2014, in vigore mediante scambio di note il 27 lug. 2015 (RU 2015 2883).
1. Ciascuna Parte ha il diritto di revocare, di sospendere temporaneamente o di limitare l'autorizzazione d'esercizio o l'omologazione tecnica di un'impresa designata dall'altra Parte se:
(a)l'impresa non è iscritta giuridicamente, non ha la sua sede principale nel territorio della Parte che l'ha designata ed è titolare di un certificato di operatore aereo valido rilasciato dalle autorità dell'aviazione civile di detta Parte;(b)1il controllo giuridico effettivo di detta impresa non viene esercitato o mantenuto dall'impresa che l'ha designata;(c)l'impresa non ha rispettato le leggi, le ordinanze e i regolamenti menzionati all'articolo 5 (applicazione di leggi, ordinanze e regolamenti); oppure(d)l'altra Parte non mantiene né esegue le norme indicate nell'articolo 6 (sicurezza).2. Sempre che non siano necessarie misure immediate per impedire altre infrazioni alle disposizioni previste dalle lettere (c) e (d) del presente articolo, i diritti definiti nel presente articolo possono essere esercitati solamente dopo avere consultato l'altra Parte.
3. Il presente articolo non limita i diritti di una Parte di differire, revocare o limitare l'autorizzazione d'esercizio o l'omologazione tecnica di un'impresa designata dell'altra Parte, o di imporre loro condizioni, conformemente alle disposizioni dell'articolo 7 (sicurezza dell'aviazione).
1 Nuovo testo giusta la mod. del 19 nov. 2014, in vigore mediante scambio di note il 27 lug. 2015 (RU 2015 2883).
1. Le leggi, le ordinanze e i regolamenti che sul territorio di una Parte reggono le operazioni e la navigazione degli aeromobili, devono essere osservate dalle imprese designate dell'altra Parte all'arrivo, alla partenza e durante il soggiorno su detto territorio.
2. All'arrivo, alla partenza, nonché durante il soggiorno di un aeromobile sul territorio di una Parte, le leggi, le ordinanze e i regolamenti che su questo territorio reggono l'entrata e l'uscita dei passeggeri, dei membri d'equipaggio o della merce (inclusi i regolamenti e le prescrizioni relativi alle formalità d'entrata, alla registrazione, alla sicurezza, all'immigrazione, ai passaporti, alla dogana e alla quarantena o, nel caso della posta, alle prescrizioni postali) devono...
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