Accord de trafic aérien entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande (2015-07-27)

Date de publication09 septembre 1999

Concluso il 9 settembre 1999

Applicato provvisoriamente dal 9 settembre 1999

Entrato in vigore il 26 gennaio 20072

(Stato 27 luglio 2015)

Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Nuova Zelanda,

(di seguito chiamati «Parti»);

animati dal desiderio di promuovere un sistema di trasporti aerei internazionale basato sulla libera concorrenza tra le imprese di trasporti aerei in un mercato sottoposto a minor numero di ingerenze e normative da parte dei Governi;

animati dal desiderio di facilitare lo sviluppo di servizi aerei internazionali;

riconoscendo che servizi aerei internazionali efficaci e concorrenziali promuovono il commercio, il benessere dei consumatori e la crescita economica;

animati dal desiderio di consentire alla imprese di trasporti aerei di offrire al pubblico (passeggeri e speditori di merci) un ampio ventaglio di prestazioni e nell'intento di incoraggiare singole imprese di trasporti aerei a stabilire e ad applicare prezzi innovativi e concorrenziali;

animati dal desiderio di garantire il più alto livello di sicurezza tecnica e generale nei trasporti aerei internazionali ed esprimendo la loro profonda preoccupazione riguardo ad atti e minacce che, diretti contro la sicurezza degli aeromobili, compromettono la sicurezza delle persone o dei beni, si ripercuotono negativamente sull'esercizio di servizi aerei internazionali e minano la fiducia pubblica nella sicurezza dell'aviazione civile; e

in quanto Parti alla Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 19443,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Definizioni

Per l'applicazione del presente Accordo, sempre che non sia disposto altrimenti:

(a)la locuzione «autorità aeronautiche» indica, per la Svizzera, l'Ufficio federale dell'aviazione civile e qualsiasi persona o ente autorizzato a esplicare le funzioni attualmente attribuite a detto ufficio e, per la Nuova Zelanda, il ministro competente in materia di aviazione civile e qualsiasi persona o ente autorizzato a esplicare le funzioni attualmente attribuite a detto ministro;(b)il termine «Accordo» significa il presente Accordo, il suo Allegato e tutte le relative modifiche;(c)le locuzioni «servizi aerei», «servizi aerei internazionali», «imprese di trasporti aerei» e «scali non commerciali» hanno il senso che assegna loro l'articolo 96 della Convenzione;(d)il termine «Convenzione» indica la Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, inclusi: (i)ogni emendamento entrato in vigore in virtù dell'articolo 94((a) della Convenzione e ratificato dalle due parti contraenti, e(ii)ogni allegato o emendamento entrato in vigore in virtù dell'articolo 90 della Convenzione, sempre che detto allegato o emendamento sia sempre applicabile per le due Parti.(e)la locuzione «impresa designata» indica un'impresa di trasporti aerei designata e autorizzata conformemente all'articolo 3 del presente Accordo;(f)il termine «prezzo» indica i prezzi, le quote e le tasse riscossi dalle imprese designate, inclusi loro agenti, per il trasporto dei passeggeri (e dei loro bagagli) e/o delle merci (esclusi gli invii postali) nel traffico aereo, e le condizioni relative alla loro disponibilità di simili prezzi, quote e tasse;(g)il termine «territorio» ha il significato attribuitogli dall'articolo 2 della Convenzione, premesso che, nel caso della Nuova Zelanda, detto termine esclude Tokelau.
Art. 2 Concessione di diritti

1. Le Parti s'accordano l'un l'altra i seguenti diritti per l'esercizio di servizi aerei internazionali da parte delle imprese designate dell'altra Parte:

(a)il diritto di sorvolare, senza atterrarvi, il territorio dell'altra Parte;(b)il diritto di effettuare, su detto territorio, scali non commerciali;(c)ulteriori diritti stabiliti nel presente Accordo.

2. Nessun disposto del presente articolo conferisce all'impresa designata di una Parte il diritto di imbarcare dietro rimunerazione, sul territorio dell'altra Parte, passeggeri, i loro bagagli, merci e invii postali destinati a un altro punto nel territorio di quest'altra Parte.

Art. 3 Designazione e autorizzazione d'esercizio

1. Ciascuna Parte ha il diritto di designare tante imprese di trasporti aerei quante ne desidera per l'esercizio dei servizi convenuti in conformità con il presente Accordo e di ritirare o modificare tali designazioni. Le designazioni sono oggetto di notifica scritta per via diplomatica all'altra Parte.

2. Alla ricezione di una simile designazione e di una simile richiesta formulate in buona e debita forma dall'impresa designata per ottenere le autorizzazioni di esercizio e le autorizzazioni tecniche, l'altra Parte rilascia le pertinenti autorizzazioni entro un termine quanto breve possibile, a condizione che:

(a)l'impresa sia iscritta giuridicamente, abbia la sua sede principale nel territorio della Parte che l'ha designata e sia titolare di un certificato di operatore aereo valido rilasciato dalle autorità dell'aviazione civile di detta Parte;(b)1 il controllo giuridico effettivo di detta impresa venga esercitato e mantenuto dalla Parte che l'ha designata;(c)l'impresa sia in grado di adempiere le disposizioni delle leggi, delle ordinanze e dei regolamenti normalmente applicati all'esercizio dei trasporti aerei internazionali dalla Parte che esamina la richiesta;(d)la Parte che designa l'impresa mantenga e applichi le norme indicate negli articoli 6 (sicurezza) e 7 (sicurezza dell'aviazione).

1 Nuovo testo giusta la mod. del 19 nov. 2014, in vigore mediante scambio di note il 27 lug. 2015 (RU 2015 2883).

Art. 4 Revoca dell'autorizzazione d'esercizio

1. Ciascuna Parte ha il diritto di revocare, di sospendere temporaneamente o di limitare l'autorizzazione d'esercizio o l'omologazione tecnica di un'impresa designata dall'altra Parte se:

(a)l'impresa non è iscritta giuridicamente, non ha la sua sede principale nel territorio della Parte che l'ha designata ed è titolare di un certificato di operatore aereo valido rilasciato dalle autorità dell'aviazione civile di detta Parte;(b)1il controllo giuridico effettivo di detta impresa non viene esercitato o mantenuto dall'impresa che l'ha designata;(c)l'impresa non ha rispettato le leggi, le ordinanze e i regolamenti menzionati all'articolo 5 (applicazione di leggi, ordinanze e regolamenti); oppure(d)l'altra Parte non mantiene né esegue le norme indicate nell'articolo 6 (sicurezza).

2. Sempre che non siano necessarie misure immediate per impedire altre infrazioni alle disposizioni previste dalle lettere (c) e (d) del presente articolo, i diritti definiti nel presente articolo possono essere esercitati solamente dopo avere consultato l'altra Parte.

3. Il presente articolo non limita i diritti di una Parte di differire, revocare o limitare l'autorizzazione d'esercizio o l'omologazione tecnica di un'impresa designata dell'altra Parte, o di imporre loro condizioni, conformemente alle disposizioni dell'articolo 7 (sicurezza dell'aviazione).


1 Nuovo testo giusta la mod. del 19 nov. 2014, in vigore mediante scambio di note il 27 lug. 2015 (RU 2015 2883).

Art. 5 Applicazione di leggi, ordinanze e regolamenti

1. Le leggi, le ordinanze e i regolamenti che sul territorio di una Parte reggono le operazioni e la navigazione degli aeromobili, devono essere osservate dalle imprese designate dell'altra Parte all'arrivo, alla partenza e durante il soggiorno su detto territorio.

2. All'arrivo, alla partenza, nonché durante il soggiorno di un aeromobile sul territorio di una Parte, le leggi, le ordinanze e i regolamenti che su questo territorio reggono l'entrata e l'uscita dei passeggeri, dei membri d'equipaggio o della merce (inclusi i regolamenti e le prescrizioni relativi alle formalità d'entrata, alla registrazione, alla sicurezza, all'immigrazione, ai passaporti, alla dogana e alla quarantena o, nel caso della posta, alle prescrizioni postali) devono...

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