Ordonnance (2020-12-19)

Coming into Force19 décembre 2020
ÉtatCurrent version

(Ordinanza COVID-19 sport di squadra)

del 18 dicembre 2020 (Stato 19 dicembre 2020)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 12b capoversi 6 lettere b e c e 7, nonché l’articolo 19 della legge COVID-19 del 25 settembre 20201,

ordina:

Sezione 1: Oggetto
Art. 1

La presente ordinanza disciplina la concessione di contributi a fondo perso e di mutui secondo gli articoli 12b e 13 della legge COVID-19 del 25 settembre 2020.


Sezione 2: Contributi a fondo perso
Art. 2 Richiesta

1 Sono concessi contributi a fondo perso ai club che ne fanno richiesta.

2 La richiesta deve contenere tutte le informazioni necessarie alla concessione dei contributi, in particolare:

a.le entrate derivanti dalla vendita dei biglietti delle partite del campionato nazionale nella stagione 2018/2019, con indicazione dei biglietti singoli e degli abbonamenti stagionali venduti, dei pacchetti d’ingresso e degli ingressi gratuiti, nonché il numero di spettatori ufficiale per partita di campionato nazionale;b.le categorie di biglietti con i rispettivi prezzi di vendita al dettaglio nella stagione 2020/2021;c.eventuali prestazioni in denaro ricevute nel quadro del pacchetto di aiuti che la Confederazione ha concesso a Swiss Olympic per la stabilizzazione del settore dello sport in virtù dell’articolo 4 della legge del 17 giugno 20111 sulla promozione dello sport (LPSpo) e, se del caso, la prova che tali prestazioni in denaro sono state rimborsate;d.una dichiarazione esplicita che con la richiesta per il 2021 il club rinuncia alle prestazioni in denaro provenienti dal pacchetto di aiuti che la Confederazione ha concesso a Swiss Olympic per la stabilizzazione del settore dello sport in virtù dell’articolo 4 LPSpo;e.i salari comprensivi di tutti i premi, i bonus e gli altri vantaggi pecuniari (redditi) delle persone impiegate dal club, corrisposti annualmente, alla fine della stagione 2018/2019 nonché alla data della presentazione della richiesta; i redditi devono essere documentati mediante copia dei rispettivi contratti e certificati di salario;f.i conti annuali sottoposti a revisione contabile del club dall’inizio della stagione 2018/2019 e un bilancio intermedio attuale;g.le attività e le liberalità del club nel settore della promozione dei settori giovanili e dello sport femminile nella stagione 2018/2019.

3 Se un club chiede che per il calcolo del reddito medio si tenga conto dei redditi degli impiegati al 13 marzo 2020, la richiesta deve inoltre contenere il reddito a tale data.


1 RS 415.0

Art. 3 Entrate derivanti dalla vendita dei biglietti nella stagione 2018/2019

1 Le entrate medie derivanti dalla vendita dei biglietti nella stagione 2018/2019 sono calcolate sulla base delle entrate derivanti dai biglietti singoli e dagli abbonamenti stagionali venduti nonché dalle entrate derivanti dalla vendita dei pacchetti d’ingresso dedotto il valore dei relativi servizi di ristorazione e di altre prestazioni di servizio particolari.

2 Se nella stagione 2018/2019 un club ha giocato in una lega inferiore rispetto a quella in cui ha giocato nella stagione 2020/2021, l’importo calcolato secondo il capoverso 1 è aumentato del 100 per cento.

3 Se nella stagione 2018/2019 un club ha giocato in una lega superiore rispetto a quella in cui ha giocato nella stagione 2020/2021, l’importo calcolato secondo il capoverso 1 è ridotto del 40 per cento.

Art. 4 Entrate derivanti dalla vendita dei biglietti a partire dal 29 ottobre 2020

1 Le entrate effettive derivanti dalla vendita dei biglietti a partire dal 29 ottobre 2020 per partite del campionato nazionale devono essere documentate separatamente per ogni partita.

2 Sono composte dalla somma...

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