Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (2020-10-01)

Coming into Force01 octobre 2020
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(Ordinanza sull’infrastruttura finanziaria, OInFi)

del 25 novembre 2015 (Stato 1° ottobre 2020)

Il Consiglio federale svizzero,

vista la legge del 19 giugno 20151 sull’infrastruttura finanziaria (LInFi),

ordina:

Titolo primo: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto

(art. 1 e 157 LInFi)

La presente ordinanza disciplina segnatamente:

a.le condizioni di autorizzazione e gli obblighi delle infrastrutture del mercato finanziario;b.gli obblighi dei partecipanti al mercato finanziario nel commercio di derivati;c.la pubblicità delle partecipazioni;d.le offerte pubbliche di acquisto;e.le deroghe al divieto di sfruttamento di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato.
Art. 2 Definizioni

(art. 2 lett. b e c LInFi)

1 Sono considerati valori mobiliari standardizzati e idonei a essere negoziati su vasta scala le cartevalori, i diritti valori, i derivati e i titoli contabili offerti pubblicamente in uguale struttura e taglio o collocati presso più di 20 clienti, sempre che non siano stati creati specialmente per singole controparti.

2 Sono considerati derivati i contratti finanziari il cui prezzo è stabilito segnatamente in funzione di:

a.valori patrimoniali come azioni, obbligazioni, materie prime e metalli preziosi;b.valori di riferimento come valute, saggi di interesse e indici.

3 Non sono considerati derivati:

a.le operazioni di cassa;b.le operazioni in derivati sull’energia elettrica e sul gas che: 1.sono negoziate in un sistema organizzato di negoziazione,2.devono essere regolate mediante la consegna fisica, e3.una parte non ha la facoltà di compensare in contanti;c.le operazioni in derivati con riferimento a variabili climatiche, tariffe di trasporto, tassi d’inflazione o altre statistiche economiche ufficiali che sono compensate in contanti soltanto in caso di inadempienza o di un altro evento che determini la disdetta del contratto.

4 Sono considerate operazioni di cassa le operazioni regolate immediatamente o entro due giorni lavorativi dalla scadenza del termine differito per il regolamento. Sono parimenti considerate operazioni di cassa:

a.le operazioni regolate entro un termine per il regolamento più lungo, usuale sul mercato per la coppia valutaria;b.gli acquisti o le vendite di valori mobiliari indipendentemente dalla loro valuta, pagati entro il termine per il regolamento usuale sul mercato o prescritto dalla legge;c.le operazioni prolungate in modo continuativo senza che sussista un obbligo giuridico oppure sia usuale un prolungamento tra le parti.
Art. 3 Società del gruppo importanti

(art. 3 cpv. 2 LInFi)

Le funzioni di una società del gruppo sono importanti ai fini delle attività soggette ad autorizzazione se sono necessarie al mantenimento di processi operativi rilevanti, in particolare nell’ambito della gestione della liquidità, della tesoreria, della gestione dei rischi, dell’amministrazione dei dati di base e della contabilità, del personale, delle tecnologie dell’informazione, del commercio e del regolamento, nonché del diritto e della «compliance».


Titolo secondo: Infrastrutture del mercato finanziario

Capitolo 1: Disposizioni comuni

Sezione 1: Condizioni di autorizzazione e obblighi delle infrastrutture del mercato finanziario
Art. 4 Richiesta di autorizzazione

(art. 4 e 5 LInFi)

1 L’infrastruttura del mercato finanziario presenta all’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) una richiesta di autorizzazione. Questa contiene tutte le indicazioni necessarie alla sua valutazione, in particolare informazioni su:

a.il campo di attività (art. 6);b.il luogo della direzione (art. 7);c.la conduzione e il controllo dell’impresa (art. 8);d.la gestione dei rischi (art. 9);e.la garanzia (art. 10);f.il capitale minimo (art. 13);g.i fondi propri e la ripartizione dei rischi (art. 48, 49, 56, 57 e 69);h.la società di audit (art. 71).

2 L’infrastruttura del mercato finanziario allega alla richiesta di autorizzazione i documenti necessari, in particolare gli statuti o il contratto di società, nonché i regolamenti.

Art. 5 Mutamento dei fatti

(art. 7 LInFi)

1 L’infrastruttura del mercato finanziario comunica alla FINMA in particolare:

a.tutte le modificazioni degli statuti o dei contratti di società e dei regolamenti;b.tutte le modificazioni importanti dell’attività di una filiale, di una succursale o di una rappresentanza all’estero;c.nel caso di una filiale, una succursale o una rappresentanza all’estero, il cambiamento della società di audit o della competente autorità estera di vigilanza.

2 Essa può notificare al registro di commercio le modificazioni degli statuti ai fini dell’iscrizione e mettere in vigore le modificazioni dei regolamenti soltanto se la FINMA le ha approvate.

Art. 6 Campo di attività

(art. 8 cpv. 2 LInFi)

1 L’infrastruttura del mercato finanziario deve descrivere esattamente negli statuti, nei contratti di società o nei regolamenti il proprio campo di attività e l’estensione geografica dello stesso.

2 Il campo di attività e la sua estensione geografica devono essere adeguati alle possibilità finanziarie e all’organizzazione amministrativa dell’infrastruttura del mercato finanziario.

Art. 7 Luogo della direzione

(art. 8 cpv. 1 e 2 LInFi)

1 La direzione effettiva dell’infrastruttura del mercato finanziario deve situarsi in Svizzera. Sono fatte salve le istruzioni generali e le decisioni riguardanti la vigilanza sui gruppi, sempre che l’infrastruttura del mercato finanziario faccia parte di un gruppo finanziario sottoposto ad un’adeguata vigilanza su base consolidata da parte di un’autorità estera di vigilanza sui mercati finanziari.

2 Le persone incaricate della gestione dell’infrastruttura del mercato finanziario devono avere il loro domicilio in un luogo dal quale possono esercitare effettivamente la gestione.

Art. 8 Conduzione e controllo dell’impresa

(art. 8 cpv. 2 LInFi)

1 L’infrastruttura del mercato finanziario deve disporre di una struttura organizzativa e di basi organizzative che stabiliscano i compiti, le responsabilità, le competenze e gli obblighi di rendiconto:

a.dell’organo di direzione;b.dell’organo di alta direzione, vigilanza e controllo;c.dell’organo di audit interno.

2 L’organo di alta direzione, vigilanza e controllo deve essere composto da almeno tre membri. Questi non possono far parte degli organi di cui al capoverso 1 lettere a e c.

3 L’organo di alta direzione, vigilanza e controllo regola i principi della gestione dei rischi e determina la propensione ai rischi dell’infrastruttura del mercato finanziario. Esso fa valutare regolarmente il suo operato.

4 L’infrastruttura del mercato finanziario provvede a definire, a introdurre e a garantire una politica delle retribuzioni che promuova una gestione dei rischi solida ed efficace e che non incentivi ad allentare le norme relative ai rischi.

5 Essa deve disporre di meccanismi che consentono di rilevare le esigenze dei partecipanti in relazione ai servizi dell’infrastruttura del mercato finanziario.

Art. 9 Gestione dei rischi

(art. 8 cpv. 3 LInFi)

1 Per la gestione dei rischi l’infrastruttura del mercato finanziario deve disporre di una strategia finalizzata all’identificazione, alla misurazione, al controllo e alla sorveglianza su base integrata, in particolare in relazione a:

a.i rischi legali;b.i rischi di credito e di liquidità;c.i rischi di mercato;d.i rischi operativi;e.i rischi di regolamento;f.i rischi di reputazione; eg.i rischi aziendali generali.

2 Essa deve mettere a disposizione strumenti e creare incentivi affinché i partecipanti possano controllare e limitare in modo continuativo i rischi che sorgono per se stessi e per l’infrastruttura del mercato finanziario.

3 Se dispone di partecipanti indiretti e questi sono individuabili, l’infrastruttura del mercato finanziario deve identificare, misurare, controllare e sorvegliare i rischi che possono derivarle da tali partecipanti indiretti.

4 La documentazione interna dell’infrastruttura del mercato finanziario riguardante le decisioni e la sorveglianza relative agli affari a rischio deve essere allestita in modo tale da consentire alla società di audit di esprimere un giudizio attendibile sull’attività.

5 L’infrastruttura del mercato finanziario provvede a istituire un efficace sistema di controllo interno che assicuri, fra l’altro, la conformità alle prescrizioni giuridiche e aziendali («compliance»).

6 L’organo di audit interno riferisce all’organo di alta direzione, vigilanza e controllo o a uno dei suoi comitati. Esso deve disporre di risorse sufficienti e ha diritti di verifica incondizionati.

Art. 10 Garanzia

(art. 9 cpv. 2 e 3 LInFi)

1 La richiesta di autorizzazione per l’apertura di una nuova infrastruttura del mercato finanziario deve contenere in particolare le seguenti indicazioni e i seguenti documenti sulle persone incaricate dell’amministrazione e della gestione secondo l’articolo 9 capoverso 2 LInFi nonché sui titolari di partecipazioni qualificate secondo l’articolo 9 capoverso 3 LInFi:

a.per le persone fisiche: 1.indicazioni riguardanti nazionalità, domicilio, partecipazioni qualificate in altre società, procedimenti giudiziari e amministrativi pendenti,2.un curriculum vitae firmato dalla persona interessata,3.referenze,4.un estratto del casellario giudiziale;b.per le società: 1.gli statuti,2.un estratto del registro di commercio o un’attestazione corrispondente,3.una descrizione dell’attività, della situazione finanziaria e, all’occorrenza, della struttura del gruppo,4.indicazioni su procedimenti giudiziari e amministrativi conclusi o pendenti.

2 Le persone che detengono una partecipazione qualificata devono consegnare alla FINMA una dichiarazione nella quale precisano se detengono la partecipazione per proprio conto o a titolo fiduciario per conto di terzi e se su questa partecipazione hanno concesso opzioni o diritti simili.

3 Entro 60 giorni dalla chiusura dell’esercizio, l’infrastruttura del mercato finanziario inoltra alla FINMA un elenco delle partecipazioni qualificate. L’elenco contiene indicazioni sull’identità dei titolari di partecipazioni...

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