Arrêt nº 6B 242/2009 de Cour de Droit Pénal, 6 août 2009

Date de Résolution 6 août 2009
SourceCour de Droit Pénal

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_242/2009

Sentenza del 6 agosto 2009

Corte di diritto penale

Composizione

Giudici federali Favre, Presidente,

Schneider, Wiprächtiger, Ferrari,

Foglia, Giudice supplente,

Cancelliera Ortolano Ribordy.

Parti

A.________,

patrocinato dall'avv. Daniel Ponti,

ricorrente,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino,

6901 Lugano,

opponente.

Oggetto

Revisione (art. 385 CP),

ricorso in materia penale contro la sentenza emanata il 18 febbraio 2009 dalla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Fatti:

A.

Con sentenza del 25 maggio 2005 la Corte delle assise criminali in Mendrisio ha condannato A.________, recidivo, alla pena di cinque anni di reclusione, siccome ritenuto colpevole di ripetuto furto aggravato consumato e tentato (in 25 occasioni), ripetuto danneggiamento, ripetuta violazione di domicilio, ripetuto furto d'uso, ripetuto abuso della licenza di condurre e delle targhe, ripetuto incendio intenzionale, ripetuta violazione della legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni e ripetuta ricettazione, reati commessi in correità con il fratello B.________.

Il ricorso inoltrato da A.________ contro questa pronuncia è stato respinto dalla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CCRP) con decisione del 12 agosto 2005. Questo giudizio non è stato impugnato con ricorso al Tribunale federale.

B.

Il 7 novembre 2008 A.________ ha presentato dinanzi alla CCRP un'istanza di revisione, sostenendo che la corte di merito aveva commesso un errore nella commisurazione della pena a causa dell'erroneo convincimento che l'entità del residuo di pena per precedenti condanne da cui era stato liberato condizionalmente - che, a seguito del ricollocamento, si sarebbe aggiunto alla pena per la nuova condanna - fosse di tre anni e due mesi, laddove in realtà era di cinque anni, quattro mesi e venti giorni.

Con sentenza del 18 febbraio 2009, la CCRP ha respinto la domanda di revisione non ritenendone adempiuti i presupposti.

C.

A.________ si aggrava contro questa sentenza con ricorso in materia penale al Tribunale federale chiedendone la riforma nel senso che la domanda di revisione venga accolta e di conseguenza le sentenze del 25 maggio 2005 della Corte delle assise criminali di Mendrisio e del 12 agosto 2005 della CCRP siano annullate e gli atti sono rinviati a una nuova Corte delle...

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