Arrêt nº 1C 75/2009 de Ire Cour de Droit Public, 28 juillet 2009

Date de Résolution28 juillet 2009
SourceIre Cour de Droit Public

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1C_75/2009

Sentenza del 28 luglio 2009

I Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudici federali Aemisegger, Giudice presidente,

Reeb, Eusebio,

Cancelliere Gadoni.

Parti

Comune di Intragna, 6655 Intragna, rappresentato dal Municipio e patrocinato

dall'avv. Simonetta Scolari, via della Pace 5,

casella postale 925, 6601 Locarno,

ricorrente,

contro

A.________,

patrocinato dall'avv. Riccardo Schuhmacher,

Comunione ereditaria B.________,

C.________,

D.________,

E.________,

e litisconsorti,

Consiglio di Stato del Cantone Ticino, residenza governativa, 6500 Bellinzona.

Oggetto

revisione del piano regolatore del Comune di Intragna,

ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 7 gennaio 2009 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Fatti:

A.

Il 21 gennaio 2002 il Consiglio comunale di Intragna ha adottato la revisione del piano regolatore, completandola il 10 giugno 2002 per quanto concerne il comparto Campagna, una superficie agricola di circa 30'500 m2 coltivata prevalentemente a vigna, che è stata attribuita per circa 25'000 m2 alla zona edificabile.

B.

A.________, cittadino di Intragna, ha contestato dinanzi al Consiglio di Stato del Cantone Ticino l'attribuzione del comparto Campagna alla zona edificabile. Con risoluzione del 22 agosto 2006 il Governo ha approvato il piano regolatore, sospendendo tuttavia l'approvazione degli ampliamenti della zona edificabile, compreso il comparto Campagna, siccome il Consiglio comunale non aveva stanziato un credito sufficiente per il versamento del contributo pecuniario sostitutivo dipendente dalla diminuzione del territorio agricolo. Il Governo ha contestualmente sospeso il ricorso di A.________.

C.

Con risoluzione del 10 ottobre 2007 il Consiglio di Stato ha presentato al Comune di Intragna il preavviso vincolante riguardante il contributo sostitutivo per la diminuzione delle aree agricole, fissandolo in complessivi fr. 433'596.--, di cui fr. 149'951.-- riferiti al comparto Campagna. Dopo lo stanziamento dei crediti necessari da parte del legislativo comunale, con risoluzione del 17 giugno 2008, il Governo ha approvato gli ampliamenti della zona edificabile sospesi, ad eccezione di un ampliamento previsto nella frazione di Corcapolo, rimasto ulteriormente sospeso ma non oggetto del ricorso in esame. L'Esecutivo cantonale ha nel contempo imposto al Comune il pagamento di un contributo pecuniario sostitutivo di fr. 414'437.--, di cui sempre fr. 149'951.-- relativi al comparto Campagna ed ha respinto il gravame di A.________.

D.

Questi ha quindi adito il Tribunale cantonale amministrativo che, dopo avere concesso ai proprietari interessati la facoltà di esprimersi, ha accolto il ricorso annullando sia la risoluzione governativa 17 giugno 2008 sia la decisione 10 giugno 2002 del Consiglio comunale nella misura in cui approvavano l'edificabilità del comparto Campagna. La Corte cantonale ha negato l'adempimento dei requisiti posti dall'art. 15 LPT, ravvisando in particolare un sovradimensionamento delle zone edificabili. Ha ritenuto per contro che il comparto soddisfava i presupposti della zona agricola e rilevato che il Consiglio di Stato aveva omesso di esaminare gli aspetti legati alla tutela paesaggistica del villaggio di Intragna, inserito nell'inventario degli insediamenti svizzeri da proteggere di importanza nazionale.

E.

Il Comune di Intragna impugna questo giudizio con un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo di annullarlo e di confermare l'approvazione del piano regolatore per quanto concerne il comparto Campagna. Il ricorrente fa valere la violazione dell'autonomia comunale e del divieto dell'arbitrio.

F.

La Corte cantonale si riconferma nella sua sentenza. Il Consiglio di Stato comunica di non avere alcuna osservazione da formulare. A.________ postula la reiezione del gravame. Tra i proprietari interessati, hanno presentato una risposta la comunione ereditaria B.________, C.________ e D.________, che hanno chiesto di respingere il...

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