Arrêt nº 8C 448/2012 de Ire Cour de Droit Social, 17 janvier 2013

ConférencierPublié
Date de Résolution17 janvier 2013
SourceIre Cour de Droit Social

Chapeau

139 II 7

  1. Estratto della sentenza della I Corte di diritto sociale nella causa Consorzio protezione civile Z. contro X. (ricorso in materia di diritto pubblico)

    8C_448/2012 del 17 gennaio 2013

    Faits à partir de page 8

    BGE 139 II 7 S. 8

    1. X. è entrato alle dipendenze del Consorzio protezione civile Z. nel 1985. Nel corso degli anni ha fatto carriera fino ad assumere la funzione di capo istruttore e di sostituto comandante.

      Il 23 settembre 2009, il patrocinatore di X. si è rivolto alla delegazione consortile - l'organo esecutivo del consorzio - per lamentarsi del fatto che il personal computer del suo assistito era stato preso in consegna da terze persone per non meglio precisate verifiche. Nel contempo preannunciava che non avrebbe riconosciuto le risultanze del controllo. Durante un incontro del 23 novembre seguente, la delegazione consortile ha informato X. di avere riscontrato delle irregolarità nell'adempimento dei suoi doveri professionali e più precisamente di avere accertato un uso improprio nell'impiego - per fini privati o comunque estranei alla sua funzione - dei mezzi informatici messigli a disposizione. Il consorzio aveva fatto installare di nascosto un rilevatore automatico di dati (Spector Pro) nel personal computer dell'interessato dal 15 giugno al 22 settembre 2009. Da tale verifica era emerso che il funzionario, su un totale di 8'297 minuti, aveva dedicato 5'863 minuti (pari al 70,6 % del tempo passato al computer, rispettivamente al 22,76 % del tempo totale di lavoro che, oltre alle attività in ufficio, non solo al computer, comprendeva anche interventi all'esterno) ad attività private o comunque estranee alla sua funzione, quali lettura di quotidiani online, consultazione di social networks, visione di programmi televisivi e altri filmati online BGE 139 II 7 S. 9

      (in parte anche a carattere pornografico), esecuzione di giochi e di operazioni di e-banking, prenotazione di viaggi, invio di messaggi personali di posta elettronica e allestimento di documenti privati per le sue attività politiche e ricreative (cfr. conclusioni della perizia A. del 29 ottobre 2009). Il 1° dicembre 2009 la delegazione consortile ha aperto nei confronti di X. un'inchiesta amministrativa per violazione intenzionale e ripetuta dei propri doveri professionali e per ripetuta infrazione alla direttiva interna del 5 marzo 2009 concernente l'uso degli strumenti informatici e di telecomunicazione. Confrontato con queste accuse, l'interessato ha contestato le modalità di assunzione della prova peritale e ha contrapposto un proprio conteggio del tempo di utilizzo del personal computer.

      Chiusa l'inchiesta amministrativa, la delegazione consortile ha licenziato con effetto immediato X. privandolo del diritto allo stipendio (decisione del 22 febbraio 2010). Adito su ricorso dell'interessato, il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha confermato il provvedimento (decisione del 5 ottobre 2010). L'esecutivo cantonale ha ritenuto che la perizia informatica poteva essere presa in considerazione anche qualora fosse stata assunta in violazione delle norme sulla protezione dei dati e della personalità siccome l'interesse all'accertamento della verità materiale doveva prevalere su quello dell'interessato alla tutela della sua sfera privata. Ha inoltre concluso che per la gravità delle infrazioni rimproverategli come pure per il ruolo ricoperto dall'interessato, il quale già nel 2003 era stato oggetto di un ammonimento (per altre mancanze minori: mancato intervento nei confronti di alcuni addetti alla sicurezza del carnevale che portavano abusivamente l'uniforme della protezione civile, dispensa inopportuna di un milite della protezione civile da un corso di ripetizione e uso del cellulare di servizio durante le assenze per malattia o per vacanze), la fiducia riposta dal datore di lavoro nel proprio funzionario era irrimediabilmente venuta a mancare.

    2. X. si è aggravato al Tribunale cantonale amministrativo, il quale per pronuncia del 23 aprile 2012 ne ha accolto il ricorso annullando la decisione 5 ottobre 2010 del Consiglio di Stato e il provvedimento di licenziamento 22 febbraio 2010 della delegazione consortile del Consorzio protezione civile Z. In sintesi, i giudici di prime cure hanno in primo luogo ritenuto che l'accertamento effettuato dal datore di lavoro mediante l'inserimento di un dispositivo di registrazione (spyware) nel personal computer del proprio dipendente fosse illecito. Essi hanno in seguito stabilito che il mezzo di prova BGE 139 II 7 S. 10

      acquisito illecitamente non poteva nemmeno essere utilizzato ai fini processuali poiché - contrariamente a quanto sostenuto dal Consiglio di Stato - l'interesse all'accertamento della verità materiale non prevaleva su quello del dipendente X. alla tutela della sua personalità. Esclusa la possibilità di fare uso delle registrazioni illecite, per il Tribunale cantonale amministrativo veniva logicamente a cadere il fondamento stesso del licenziamento disciplinare. In ogni caso, anche volendo ritenerla dimostrata, la violazione dei doveri di servizio addebitata all'interessato non poteva costituire un motivo di gravità tale da giustificare un licenziamento immediato perché, per fondare una destituzione, X. avrebbe dovuto agire in spregio di espliciti richiami all'ordine - non avvenuti - del datore di lavoro. Non essendo intervenuto per avvertire e correggere il proprio dipendente, il datore di lavoro avrebbe inoltre agito contrariamente al principio della buona fede. Infine, anche il precedente ammonimento del 2003, per violazioni di tutt'altra natura, non giustificava per i giudici cantonali la sanzione, ritenuta sproporzionata, del licenziamento immediato poiché nei 24 anni di anzianità di servizio non risultavano altri momenti di demerito.

    3. Il Consorzio protezione civile Z. ha interposto ricorso in materia di diritto pubblico con il quale, previa concessione dell'effetto sospensivo, chiede al Tribunale federale di annullare il giudizio cantonale e di confermare il licenziamento disciplinare. Dei motivi si dirà, per quanto occorra, nei considerandi.

      X. propone la reiezione del gravame, mentre il Tribunale cantonale amministrativo si riconferma nelle conclusioni del suo giudizio.

    4. Con decreto del 27 settembre 2012 il Presidente della I Corte di diritto sociale ha accolto la richiesta d'effetto sospensivo contenuta nel gravame.

      Il ricorso è stato respinto.

      Considérants

      Dai considerandi:

  2. 3.1 Il Tribunale cantonale amministrativo ha anzitutto accertato che l'installazione, nel personal computer dell'opponente, del programma spia atto a rilevare in modo continuo tutte le operazioni svolte tra il 15 giugno e il 22 settembre 2009 era stata motivata dal sospetto che quest'ultimo abusasse degli strumenti informatici messigli a disposizione dal datore di lavoro e svolgesse attività estranee alla sua BGE 139 II 7 S. 11

    funzione. A indurre il consorzio ad effettuare una sorveglianza nominativa del traffico informatico sul personal computer di X. non sarebbero stati particolari ritardi nell'esecuzione del lavoro assegnatogli, bensì i ripetuti intasamenti del server aziendale provocati dal consistente volume di e-mail da questi inviate e ricevute. Secondo i giudici di prime cure, la sorveglianza mirata e continua del traffico informatico era manifestamente illecita poiché lesiva dell'art. 26 dell'ordinanza 3 del 18 agosto 1993 concernente la legge sul lavoro (Igiene, OLL 3; RS 822.113) e non era giustificata da alcun interesse preponderante, pubblico o particolare del datore di lavoro. Essa costituiva inoltre una misura sproporzionata perché per verificare il fondamento del sospetto nutrito dal datore di lavoro sarebbe bastato procedere a una analisi sommaria dei logfiles disponibili, prospettando al dipendente le risultanze per richiamarlo semmai all'ordine. La sorveglianza era infine pure lesiva del principio della buona fede poiché i dipendenti del consorzio ricorrente potevano attendersi che in caso di sospetto impiego abusivo dei mezzi informatici il datore di lavoro non adottasse quale prima misura l'installazione di un programma spia di controllo, ma li richiamasse anzitutto all'ordine.

    3.2 Il consorzio ricorrente contesta questa valutazione e lamenta in primo luogo una violazione dell'art. 26 OLL 3, oltre che dell'art. 29 cpv. 2 Cost., per avere i primi giudici ritenuto illecito il mezzo di prova conseguito con la perizia A. Rimprovera inoltre alla Corte cantonale di avere effettuato un accertamento dei fatti e un apprezzamento delle prove (segnatamente della perizia A.) arbitrari come pure di avere arbitrariamente applicato il diritto cantonale, segnatamente in relazione all'ordinamento in materia di protezione dei dati. Censura infine una violazione degli art. 5 e 9 Cost. per avere i giudici cantonali ritenuto sproporzionata la misura di sorveglianza e di licenziamento dell'opponente.

  3. 4.1 Il ricorrente rileva che il divieto di sorveglianza del dipendente sul posto di lavoro non è assoluto. Ricorda che l'art. 26 cpv. 2 OLL 3 permette detti sistemi di sorveglianza se sono necessari in particolare per motivi di sicurezza, di prevenzione degli incidenti, di organizzazione o di pianificazione del lavoro. Orbene, l'inserimento di un dispositivo di registrazione dei dati nel personal computer aziendale di X. sarebbe stato unicamente dettato dall'interesse istruttorio, autentico e genuino, di confermare o di eliminare il sospetto di abusi alimentato dalla tenuta sospetta dei suoi programmi di lavoro BGE 139 II 7 S. 12

    e dei rendiconti personali settimanali, dalla frequente paralisi del flusso dei dati aziendali sul suo indirizzo di posta elettronica privato che l'opponente avrebbe continuato a mantenere in dispregio della direttiva del 5 marzo 2009 concernente l'uso degli strumenti informatici e di telecomunicazione, da lui firmata per accettazione, e dal reperimento di materiale privato nella stampante e nella fotocopiatrice aziendali. In virtù di questi...

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