Arrêt nº 1B 699/2012 de Tribunal Fédéral, 30 avril 2013

Date de Résolution30 avril 2013

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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_699/2012

Sentenza del 30 aprile 2013

I Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudici federali Fonjallaz, Presidente,

Karlen, Eusebio,

Cancelliere Crameri.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.

Oggetto

procedimento penale: nomina dell'avv. Laura Rigato, quale difensore d'ufficio della ricorrente,

ricorso contro la sentenza emanata il 5 ottobre 2012 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

del Cantone Ticino.

Fatti:

A.

Nell'ambito di denunce penali presentate da tre ex clienti nei confronti della loro legale A.________, il Ministero pubblico del Cantone Ticino ha aperto tre procedimenti penali (n. 2010.10322, 2010.10723 e 2010.10727) per titolo di estorsione, subordinatamente coazione tentata, coazione, appropriazione indebita, violazione del segreto professionale, soppressione di documenti, amministrazione infedele, ingiuria, diffamazione e calunnia.

B.

Nel quadro del procedimento MP n. 2010.10322, con scritto del 31 agosto 2011 il Procuratore pubblico (PP), ritenuto un caso di difesa obbligatoria (art. 130 lett. b CPP), ha ingiunto alla denunciata di nominare un difensore di fiducia, indicando che in caso contrario, al più tardi il 7 settembre seguente, ne avrebbe nominato uno d'ufficio (art. 132 cpv. 1 lett. a cifra 1 CPP). L'ultimo giorno del termine, all'inizio del suo interrogatorio la legale ha segnalato al magistrato che il mandato sarebbe stato assunto da un difensore di sua scelta, tuttavia assente per un altro impegno. Il 13 ottobre 2011 il PP le ha nuovamente ingiunto di nominare un difensore di fiducia entro il 21 ottobre seguente, ordine ribadito il 27 giugno 2012. Il 3 luglio 2012 il PP ha poi nominato l'avv. Laura Rigato patrocinatrice d'ufficio della querelata. Adita dall'interessata, con decisione del 5 ottobre 2012 la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP) ha respinto un reclamo della denunciata.

C.

Avverso questo giudizio A.________ presenta un ricorso in materia penale al Tribunale federale. Chiede di accertarne la nullità, subordinatamente di annullarlo. Fa valere in sostanza il diritto, quale avvocato, di difendersi da sé.

Con decreto presidenziale dell'11 gennaio 2013 la domanda di effetto sospensivo è stata respinta. Un'istanza di riesame di questo decreto è stata respinta il 29 gennaio 2013.

D.

La Corte cantonale non presenta osservazioni e si rimette al giudizio del Tribunale federale. La patrocinatrice d'ufficio non formula osservazioni, mentre il PP propone di respingere il ricorso.

Il 19 febbraio 2013 la ricorrente ha prodotto determinati atti e, con replica del 4 marzo 2013, si riconferma nelle proprie conclusioni.

Diritto:

  1. 1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 138 I 367 consid. 1).

    1.2 La tempestività del ricorso in materia penale come pure la legittimazione della ricorrente sono pacifiche (art. 78 cpv. 1, 80 cpv. 1, 81 lett. a e lett. b n. 1, art. 100 cpv. 1 LTF).

    1.3 La domanda della ricorrente di riunire i tre ricorsi da lei presentati nel contesto del procedimento penale in esame dev'essere respinta, ritenuto che le cause 1B_697/2012 e 1B_698/2012, nell'ambito delle quali non è stato ordinato uno scambio di scritti, sono state decise l'8 marzo 2013. Una domanda di ricusazione del PP è stata poi respinta il 13 marzo seguente (causa 1B_89/2013). Nella misura in cui la ricorrente accenna alle critiche sollevate con detti gravami, le stesse esulano dal presente giudizio. La medesima conclusione vale per le censure inerenti alla contestata fondatezza delle denunce penali.

    1.4 La ricorrente, contrariamente al suo obbligo, non si esprime sull'ammissibilità del gravame presentato contro una decisione che chiaramente non mette fine al procedimento penale (art. 90 LTF). Avverso una decisione incidentale, il ricorso è ammissibile soltanto alle condizioni dell'art. 93 cpv. 1 LTF, ossia quando può causare un pregiudizio irreparabile (lett. a) o quando l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (lett. b). L'adempimento di questi requisiti dev'essere di massima dimostrato dalla ricorrente, a meno che non siano manifesti (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 138 III 46...

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