Arrêt nº 5A 885/2011 de Tribunal Fédéral, 17 janvier 2013

Date de Résolution17 janvier 2013

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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_885/2011

Sentenza del 17 gennaio 2013

II Corte di diritto civile

Composizione

Giudici federali von Werdt, Presidente,

Escher, Marazzi,

Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento

A.________,

patrocinato dall'avv. Stefano Peduzzi,

ricorrente,

contro

B.________,

patrocinata dall'avv. Romina Biaggi,

opponente.

Oggetto

protezione dell'unione coniugale,

ricorso contro la sentenza emanata l'8 novembre 2011 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del

Cantone Ticino.

Fatti:

A.

A.________ e B.________ si sono sposati nel 2000. Nel 2002 dalla loro unione è nata la figlia C.________. I coniugi vivono separati dal 2010.

Adito da B.________ con una domanda di misure a protezione dell'unione coniugale del 31 dicembre 2010, con sentenza 17 ottobre 2011 il Pretore aggiunto del distretto di Bellinzona ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha attribuito l'abitazione coniugale alla moglie, ha affidato la figlia alla madre e ha condannato A.________ a versare in favore della figlia un contributo alimentare mensile di fr. 349.90 dal 1° gennaio 2011, di fr. 274.85 dal 1° luglio 2011, di fr. 357.20 dal 1° febbraio 2012, di fr. 395.15 dal 1° agosto 2012 e di fr. 431.15 dal 1° agosto 2013 (assegni familiari non compresi).

B.

Con appello 28 ottobre 2011 A.________ è insorto alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino chiedendo, previo conferimento del gratuito patrocinio, la soppressione del contributo alimentare in favore della figlia. Con sentenza 8 novembre 2011 la Corte cantonale ha respinto l'appello e la richiesta di gratuito patrocinio.

C.

Con ricorso in materia civile 16 dicembre 2011 A.________ è insorto al Tribunale federale chiedendo l'annullamento integrale della sentenza d'appello, l'annullamento parziale della sentenza pretorile (nella misura in cui quest'ultima lo condanna al pagamento di contributi alimentari in favore della figlia) ed il rinvio della causa alla I Camera civile del Tribunale d'appello per nuovo giudizio. Il ricorrente postula altresì la concessione del gratuito patrocinio per la sede federale.

Non sono state chieste osservazioni al ricorso.

Diritto:

  1. 1.1 Nella misura in cui attacca la reiezione dell'appello, il tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) ricorso in materia civile, interposto dalla parte soccombente nella sede cantonale (art. 76 cpv. 1 LTF), è diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF; DTF 133 III 393 consid. 4) emanata su ricorso dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 cpv. 1 e 2 LTF) in una causa civile (art. 72 cpv. 1 LTF; DTF 133 III 393 consid. 2) di natura pecuniaria (atteso che la vertenza concerne il contributo di mantenimento in favore della figlia) il cui valore litigioso supera fr. 30'000.-- (art. 51 cpv. 4 e 74 cpv. 1 lett. b LTF) e si rivela in linea di principio ammissibile.

    Il gravame è in linea di principio ammissibile anche nella misura in cui impugna la reiezione della richiesta di gratuito patrocinio per la procedura di appello (v. sentenza 5A_182/2012 del 24 settembre 2012 consid. 1).

    Per contro, nella misura in cui il ricorrente chiede l'annullamento parziale della sentenza pretorile e nella misura in cui egli censura tale sentenza, il suo ricorso si rivela di primo acchito inammissibile in quanto rivolto contro una decisione che non emana dall'autorità cantonale di ultima istanza (art. 75 cpv. 1 LTF).

    1.2 Il ricorso in materia civile ha carattere riformatorio (art. 107 cpv. 2 LTF). Ne segue che in linea di principio il ricorrente deve formulare una conclusione sul merito della vertenza e non può limitarsi a chiedere l'annullamento della decisione impugnata (DTF 137 II 313 consid. 1.3 con rinvii). Le conclusioni riformatorie devono essere precise, vale a dire indicare esattamente quali modifiche sono richieste (FABIENNE HOHL, Procédure civile, vol. II, 2a ed. 2010, n. 2871 pag. 510); le conclusioni che hanno per oggetto una somma di denaro devono inoltre essere quantificate (DTF 134 III 235 consid. 2). Eccezionalmente, basta una conclusione cassatoria (semplice domanda di annullamento della decisione impugnata o richiesta di rinvio della causa all'autorità inferiore per nuova decisione) quando il Tribunale federale, in caso di accoglimento del ricorso, non potrebbe statuire sul merito del litigio perché mancano i necessari accertamenti di fatto, ma dovrebbe rinviare la causa all'autorità inferiore (DTF 134 III 379 consid. 1.3; 133 III 489 consid. 3.1).

    Nella fattispecie il ricorrente postula l'annullamento integrale della sentenza d'appello ed il rinvio della causa alla I Camera civile del Tribunale d'appello per...

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