Arrêt nº 5A 173/2008 de IIe Cour de Droit Civil, 16 juin 2008
Date de Résolution | 16 juin 2008 |
Source | IIe Cour de Droit Civil |
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_173/2008 /viz
Sentenza del 16 giugno 2008
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudici federali Raselli, Presidente,
Hohl, Marazzi,
Cancelliere Piatti.
Parti
A.A.________,
ricorrente,
contro
C.C.________,
D.C.________,
opponenti,
patrocinati dall'avv. Edy Grignola,
Oggetto
rigetto definitivo dell'opposizione,
ricorso in materia civile contro la sentenza emanata l'11 febbraio 2008 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
A.a Con sentenza 9 dicembre 2005, poi confermata dalle istanze superiori, la Pretura di Mendrisio Sud ha condannato solidalmente A.A.________ e B.A.________ a versare a D.C.________ e C.C.________ l'importo di fr. 870'000.-- oltre interessi. Sulla base di questa sentenza, D.C.________ e C.C.________ hanno escusso A.A.________ con precetto esecutivo 16/17 aprile 2007 per l'importo citato oltre interessi, ed inoltre per fr. 45'600.-- e fr. 25'000.-- - sempre oltre interessi - per ripetibili delle procedure d'appello e avanti al Tribunale federale. L'escussa ha formato opposizione, ed i procedenti ne hanno chiesto il rigetto definitivo.
A.b In data 3 maggio 2007, A.A.________ e B.A.________ hanno presentato alla Pretura di Mendrisio Sud un'istanza di restituzione in intero contro le sentenze di merito. Il Pretore ha concesso, con decreto 7 maggio 2007, a tale procedura effetto sospensivo fino all'udienza preliminare. Il Segretario assessore della stessa Pretura, alla luce di ciò, ha a sua volta sospeso la procedura di rigetto dell'opposizione. In data 6 giugno 2007, tuttavia, è tornato sui suoi passi, ha riattivato la procedura di rigetto, ed ha citato le parti all'udienza di discussione del 19 giugno 2007. In quella sede, l'escussa ha - per quanto ancora di interesse - eccepito in particolare che le sentenze poste a fondamento del rigetto non erano esecutive in ragione dell'effetto sospensivo che era stato concesso all'istanza di restituzione in intero, e che la riattivazione della causa sommaria nulla cambiava a ciò.
A.c Con sentenza 20 agosto 2007, la Pretura di Mendrisio Sud ha accolto l'istanza di rigetto definitivo dell'opposizione.
B.
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello del Cantone Ticino, adita dall'escussa, ha confermato, con la sentenza impugnata, la decisione pretorile, ponendo la tassa di giustizia di fr. 600.-- e le ripetibili di fr. 10'000.-- a carico dell'escussa soccombente.
C.
Con allegato 13 marzo 2008, A.A.________ propone il presente ricorso in materia civile. Con decreto 4 aprile 2008, il Presidente della Corte giudicante ha respinto l'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo al gravame.
Nel merito non sono state chieste determinazioni.
Diritto:
-
1.1 Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sulla propria competenza e sull'ammissibilità del rimedio esperito (art. 29 cpv. 1 LTF; DTF 133 III 462 consid. 2).
1.2 Pronunciata in materia di esecuzione e fallimento, la sentenza impugnata sottostà al ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lit. a LTF). Decisioni in tema di rigetto dell'opposizione sono finali ai sensi dell'art. 90 LTF (DTF 134 III 141 consid. 2; 133 III 399 consid. 1.4 pag. 400). Il valore di causa supera abbondantemente il minimo richiesto all'art. 74 cpv. 1 lit. b LTF. Interposto tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF) dalla parte soccombente in sede cantonale (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF) contro una decisione pronunciata dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 cpv. 1 LTF), il gravame appare - con riguardo alle menzionate esigenze formali - ammissibile.
Peraltro, considerato che decisioni in tema di rigetto dell'opposizione non sono misure cautelari ai sensi...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI