Arrêt de Ire Cour de Droit Public, 8 avril 1981

ConférencierPublié
Date de Résolution 8 avril 1981
SourceIre Cour de Droit Public

Chapeau

107 Ib 63

14. Estratto della sentenza dell'8 aprile 1981 della I Corte di diritto pubblico nella causa Bettydo S.A. c. Torriani (ricorso di diritto pubblico)

Faits à partir de page 64

BGE 107 Ib 63 S. 64

A.- La Bettydo S.A. e l'ing. Torriani affidarono a un collegio arbitrale composto di un architetto e due ingegneri il compito di dirimere un litigio inerente alla retribuzione del professionista. Gli arbitri furono autorizzati a decidere "de bono et aequo". Con lodo del 1o febbraio 1980 il collegio arbitrale condannò la Bettydo S.A. a pagare all'ing. Torriani fr. 903'149.35 oltre accessori. La società interpose ricorso per nullità alla II Camera civile del Tribunale di appello ticinese, che lo ha respinto il 1o luglio 1980. Contro la sentenza dell'autorità cantonale la Bettydo S.A. è insorta con ricorso di diritto pubblico, chiedendone l'annullamento. Il Tribunale di appello non ha presentato osservazioni, mentre l'ing. Torriani ha chiesto la reiezione del ricorso. Il Tribunale federale ha respinto il gravame.

Extrait des considérants:

Considerando in diritto:

1. La II Camera civile del Tribunale di appello si è pronunciata come istanza di ricorso per nullità ai sensi dell'art. 3 lett. f e 36 del concordato sull'arbitrato (SR 279), in vigore per il Cantone Ticino dal 1o gennaio 1972. Solo la decisione dell'istanza giudiziaria cantonale è e può essere oggetto del ricorso di diritto pubblico, ad esclusione del lodo arbitrale che l'ha preceduta (DTF 103 Ia 357). Le numerose critiche rivolte direttamente contro il lodo, nella misura in cui non servono a sostanziare il preteso arbitrio dell'autorità cantonale, sono inammissibili.

BGE 107 Ib 63 S. 65

Il Tribunale federale esamina liberamente l'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni del concordato da parte dell'autorità cantonale (DTF 100 Ia 422 segg. consid. 3, 4, 5); per contro, esso esamina unicamente sotto il profilo dell'arbitrio in quale modo l'istanza cantonale ha assolto il compito che, come istanza di ricorso per nullità, l'art. 36 del concordato le affida (DTF 103 Ia 358 /9, consid. 2 e 3). Sono pertanto inammissibili le critiche di carattere meramente appellatorio.

    1. Emerge dalla sentenza impugnata, dal lodo e dagli atti della procedura arbitrale, e non è d'altronde contestato, che gli arbitri erano autorizzati a giudicare a termini di equità (art. 31 cpv. 3 del concordato), come cosiddetti "amichevoli compositori". È riconosciuto in dottrina e giurisprudenza che...

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