Arrêt de Chambre d'accusation, 3 juillet 1996

ConférencierPublié
Date de Résolution 3 juillet 1996
SourceChambre d'accusation

Chapeau

122 IV 188

28. Estratto della sentenza della Camera d'accusa del 3 luglio 1996 nella causa aventi diritto economico sulle relazioni n. XX e n. XY presso la Banca Z. contro Ministero pubblico della Confederazione

Faits à partir de page 189

BGE 122 IV 188 S. 189

A.- Il 14 marzo 1996, la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano ha presentato alle competenti autorità svizzere domanda di assistenza giudiziaria internazionale nell'ambito del procedimento penale aperto a carico di B. e C., nonché altre persone, per reato di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 e 321 CPI). Con la menzionata commissione rogatoria, essa chiede l'individuazione di conti o altri rapporti bancari, di cui le due persone citate, o altre ad esse collegate, beneficiano presso alcuni istituti di credito ticinesi. La Procura della Repubblica richiede altresì il sequestro della documentazione relativa ai conti rinvenuti e delle somme ivi depositate, nonché l'identificazione e il susseguente interrogatorio dei funzionari bancari con i quali C. si è intrattenuto.

Il medesimo giorno, l'Ufficio federale di polizia (UFP), Sezione assistenza giudiziaria internazionale, ha delegato al Ministero pubblico della Confederazione (MPC) l'esecuzione della richiesta d'assistenza.

B.- Con decisione del 15 marzo 1996, il MPC ha, in accoglimento della domanda di assistenza, ordinato alla Banca Z., Bellinzona, di identificare i conti e le altre relazioni bancarie di cui dispongono o beneficiano B. e C., nonché persone e/o società ad essi collegate. Inoltre, esso ha ordinato il sequestro degli averi identificati e della relativa documentazione.

C.- Gli aventi diritto economico sulle relazioni n. XX e n. XY, bloccate presso la Banca Z., sono insorti con reclamo dinanzi alla Camera d'accusa del Tribunale federale contro tale decisione, chiedendone l'annullamento. Essi richiedono altresì di cassare le decisioni e i provvedimenti (pedinamenti e trasmissione di informazioni) adottati in precedenza. Infine, postulano che alla loro impugnativa sia conferito effetto sospensivo.

Con osservazioni del 25 aprile 1996, il MPC propone che il gravame venga integralmente respinto. Dal canto suo, l'UFP chiede, in via principale, che il reclamo sia dichiarato inammissibile e, in via subordinata, che sia respinto.

D.- Il 9 aprile 1996, il Vicepresidente della Camera d'accusa del Tribunale federale ha respinto l'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo al...

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