Arrêt de Ire Cour de Droit Civil, 3 janvier 1984

ConférencierPublié
Date de Résolution 3 janvier 1984
SourceIre Cour de Droit Civil

Chapeau

110 Ia 56

10. Estratto della sentenza 3 gennaio 1984 della I Corte civile nella causa Otto Scerri S.A. contro Patriziato di Bedretto e II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino (ricorso di diritto pubblico)

Regeste

Sentence arbitrale selon les règles du droit ou selon l'équité? (Art. 3 lettre f, 31 al. 3 et 36 lettre b du concordat sur l'arbitrage, SR 279.) Si une partie reproche au tribunal arbitral d'avoir statué selon les règles du droit au lieu de statuer selon l'équité, ou vice versa, l'autorité cantonale de recours doit examiner le grief librement. Le Tribunal fédéral ne revoit en revanche que sous l'angle restreint de l'arbitraire la manière dont l'instance cantonale s'est acquittée de la tâche qui lui est dévolue par l'art. 36 du concordat.

Extrait des considérants: à partir de page 56

BGE 110 Ia 56 S. 56

Dai considerandi:

1. La ricorrente afferma in primo luogo che la clausola compromissoria contenuta nel contratto dell'agosto 1972 prescriveva un lodo a termini di equità, non di diritto, e che la corte cantonale avrebbe disatteso a torto la relativa censura.

BGE 110 Ia 56 S. 57

  1. La clausola compromissoria cui accenna la ricorrente (punto 23 del contratto) prospettava un arbitrato "in via bonale e inappellabile". Un successivo compromesso del 2 gennaio 1979, oltre a precisare la persona dell'arbitro e a fissare la sede del tribunale a Bellinzona, ha stabilito che "il lodo sarà pronunciato secondo diritto e sarà inappellabile". L'arbitro ha osservato che l'accoglimento dell'azione si imponeva sia sotto il profilo del diritto, sia sotto quello dell'equità. A sua volta la corte cantonale ha ritenuto che le parti, con il compromesso del 2 gennaio 1979, abbiano validamente modificato la clausola dell'agosto 1972 e circoscritto così la competenza dell'arbitro; i giudici hanno soggiunto, in ogni modo, che la ricorrente non aveva motivato a sufficienza la critica rivolta all'argomentazione equitativa dell'arbitro.

  2. L'art. 31 cpv. 3 del concordato intercantonale sull'arbitrato del 17 febbraio 1971 (SR 279) conferisce alle parti la facoltà di optare, nel patto d'arbitrato, per un giudizio a termini di equità; in questo caso il lodo può essere annullato dall'autorità cantonale solo ove riesca manifestamente iniquo (art. 36 lett. f del concordato;DTF 107 Ib 63). Il concordato non specifica quale causa di nullità debba indicare il ricorrente che rimproveri al tribunale arbitrale una decisione a termini di diritto...

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